Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:401
Testo integrale del provvedimento
62022TO0237_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 27 giugno 2022 – Usmanov / Consiglio
(causa T‑237/22 R)
«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 14-17)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Necessità di fornire un’immagine fedele e globale della situazione finanziaria
(Artt. 268 TFUE e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 20, 26, 29-31, 33, 34, 46)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Persone o entità che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina – Prevalenza degli interessi perseguiti dal Consiglio sugli interessi finanziari del ricorrente
[Art. 3, § 1 e 5, TUE; Art. 278 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, art. 6, comma 2, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329 e (PESC) 2022/337]
(v. punti 38, 49, 51-57)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Nesso causale tra il danno lamentato e l’atto impugnato
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punto 42)
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.