CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28794/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1196/2013R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 75/20/20 12, depositata il 15 . 0 5.2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (operante nel settore della commercializzazione dei componenti e prodotti informatici) avverso un avviso di accertamento per IVA e IRAP, per l’ anno 20 0 5 , con il quale erano stati ripresi a tassazione costi indeducibili e recuperata Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento2005 l’IVA indebitamente detratta, in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, ritenendo che non fosse stata provata la partecipazione della contribuente al sistema della frode c.d. carosello ipotizzato dall’Agenzia delle Entrate; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l ’appello proposto da l l’Agenzia delle Entrate, evidenziandoche: - in presenza dell’effettività degli acquisti e del pagamento delle fatture, l’Ufficio non aveva dimostrato né l’esistenza dell’accordo simulatorio tra le società “cartiere” e la contribuente né che questa fosse a conoscenza del sistema ideato da dette soci età, atteso che i prezzi delle forniture non si discostavano mediamente da quelli di mercato; - la contribuente aveva eseguito tutte le verifiche necessarie per accertare la reale esistenza delle società con cui operava, come veniva confermato anche nel PVC; - l’effettività delle operazioni era dimostrata dalle verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza, dalla documentazione commerciale e dalle movimentazioni di magazzino; -l’Agenzia delle Entrate impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -la società contribuente non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente denuncia , limitatamente al solo annullamento della ripresa dell’IVA e delle conseguenti sanzioni, l’omessamotivazione su un fatto decisivo e controverso , ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., non avendo la CTR spiegato sulla base di quali elementi avesse ritenuto non provati i fatti allegati dall’Ufficioe quali fossero le prove contrarie f ornite dalla contribuente (sulla effettività delle operazioni o, comunque, sulla consapevolezza della frode); -il motivo è fondato; - occorre premettere che nella specie trova applicazione l'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., nel testo anteriore al d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 13 4 , in quanto la sentenza di appello è stata depositata prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - a fronte di una specifica contestazione di utilizzo di fatture per operazioni c.d. soggettivamente inesistenti, la CTR ha affermato, del tutto apoditticamente, che gli acquisti erano effettivi, senza indicare da quali elementi di prova traeva detto convincimento; - in particolare, la decisione non poteva fondarsi su generiche “verifiche effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]”, senza precisare gli atti di indagine a cui si riferiva, visto che l’avviso di accertamento si era basato su elementi di segno nettamente opposto (risultanze delle intercettazioni svolte in sede penale, documenti extracontabili, mancanza di struttura aziendale e rilevanti anomalie contabili e amministrative riscontrate nei confronti dei fornitori della contribuente, tali da qualificarli come “cartiere”), come si evince dall’atto di appello, trascritto nel ricorso nelle parti essenziali e del tutto trascuratodalla CTR; - né poteva fare riferimento a d una non meglio specificata “documentazione commerciale”, senza indicare nel dettaglio i documenti r itenuti rilevanti , o a “movimentazioni di magazzino”, in mancanza, peraltro, di una verifica fisica delle merci , o, ancora, al “pagamento delle fatture”, considerato che la tenuta formalmente regolare delle scritture contabili e le evidenze dei pagamenti i vi annotati costituiscono circostanze prive di rilievo , compatibili con la frode, vista la facile falsificazione di detta documentazione (ex plurimis, Cass. 24.09.2014, n. 20059);- non essendosi la CTR attenuta ai suddetti principi, in accoglimento del ricorso, la sentenza vacassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella L ombardia , in diversa composizione , che dovrà compiere un nuovo esame complessivo della vicenda processuale nei limiti del motivo proposto; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia , in divers