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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24019/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 novembre 2022 la Corte di Appello di Perugia ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta a ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale.

La Corte territoriale riferisce che Affatato fu attinto da misura cautelare con ordinanza che gli fu notificata il 14 gennaio 2015 e fu revocata in data 8 settembre 2015 e che quella ordinanza ritenne sussistenti gravi indizi di reati dai quali Affatato è stato assolto in seguito con sentenza irrevocabile.

Sostiene che, nel caso di specie, il diritto alla riparazione è escluso perché, la misura cautelare non è mai stata concretamente eseguita e Affatato è stato privato della libertà personale in esecuzione di sentenze definitive di condanna.

Osserva che, quando gli fu notificata l'ordinanza custodiale, Affatato era affidato in prova al servizio sociale per l'esecuzione di una condanna definitiva e il Tribunale di Sorveglianza, preso atto di quanto emergeva dall'ordinanza cautelare, revocò l'affidamento in prova con efficacia "ex tunc" e, quindi, a decorrere dal 14 gennaio 2015.

Sottolinea che, a seguito di questo provvedimento, la Procura della Repubblica di Perugia indicò, quale nuova data di liberazione per espiazione delle pene inflitte, il 28 luglio 2016.

Conclude che, in concreto, dal 14 gennaio 2015 al 28 luglio 2016 Affatato fu detenuto in espiazione di pene inflitte con sentenze definitive di condanna e non fu mai detenuto sulla base del solo titolo cautelare.

2. Contro l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore, munito di procura speciale.

Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.

Si duole che la Corte territoriale abbia escluso la risarcibilità della detenzione patita «non in forza, ma in conseguenza» di un provvedimento cautelare emesso per reati in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione.

Rileva che, nel caso di specie, a causa del quadro indiziario illustrato nell'ordinanza cautelare (che è stato poi smentito nel giudizio di merito), Affatato patì la revoca di un affidamento in prova al servizio sociale già in corso e non poté beneficiare della liberazione anticipata, sicché, in concreto, l'adozione della misura cautelare, poi rivelatasi ingiusta, dette causa a una privazione della libertà personale che non vi sarebbe stata se la misura non fosse stata adottata.

Osserva che questa conseguenza, dannosa per il ricorrente, non può essere attribuita ad un suo comportamento doloso o gravemente colposo, atteso che egli è stato assolto dai reati per i quali la misura cautelare gli era stata applicata.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ha chiesto il rigetto del ricorso sottolineando che l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. esclude il diritto alla riparazione «per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo» senza distinguere tra le diverse forme di espiazione.

L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, senza confrontarsi, tuttavia, con le argomentazioni sviluppate dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte d'appello di Perugia ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] osservando che, pur essendo stato prosciolto nel merito dai reati per i quali gli era stata applicata la custodia in carcere, egli non ha mai in concreto subito privazione della libertà personale sulla base di quella sola ordinanza essendo l'intero periodo di detenzione patito riferibile ad espiazione di pene inflitte con sentenze definitive.

Ha ritenuto dunque che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. e la privazione della libertà personale, poiché subita con riferimento a condanne definitive, non potesse considerarsi «ingiusta».

Il ricorrente censura tali conclusioni osservando che la misura cautelare fece sì che fosse scontata in carcere una pena che aveva iniziato ad essere espiata in altre forme e che l'adozione del provvedimento cautelare comportò la revoca ex tunc di un provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale in corso di esecuzione.

La difesa rileva che, all'esito del giudizio di cognizione, il provvedimento cautelare si è rivelato non giustificato e sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se Affatato vi aveva dato causa con un comportamento doloso o gravemente colposo e, in caso negativo, avrebbe dovuto liquidare l'equo indennizzo.

Così argomentando, il ricorrente sostiene che la disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen. sarebbe volta a consentire il ristoro di ogni danno conseguente all'emissione di un'ordinanza cautelare cui non sia seguita una sentenza di condanna.

Una tale interpretazione, tuttavia, è esclusa dal tenore letterale della norma.

Rileva in tal senso l'art. 314, quarto comma, in base al quale non ha diritto alla riparazione chi sia stato privato della libertà personale anche «in forza di altro titolo», e il diritto alla riparazione è comunque escluso «per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena».

Rileva nello stesso senso l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., in base al quale, se si accerta che un provvedimento cautelare è stato emesso o mantenuto senza che ne sussistessero i presupposti, il diritto all'indennizzo non sorge automaticamente e per la sola ingiustizia del provvedimento cautelare, ma soltanto se, all'esito del giudizio, la persona che era stata privata della libertà personale con quel provvedimento è stata prosciolta «per qualsiasi causa».

Solo il proscioglimento nel merito, dunque, rende «ingiusta» la detenzione, ancorché disposta in assenza dei presupposti di legge, e ciò rende evidente che l'ingiustizia valutata dal legislatore come meritevole di equo indennizzo è solo quella che comporta una privazione della libertà personale che non trovi ex post concreta giustificazione.

3. Tanto premesso, si deve osservare: - che, nel caso di specie, l'ordinanza cautelare non risulta essere stata emessa o mantenuta senza che ab origine ne sussistessero i presupposti; - che - come opportunamente sottolineato dalla Corte territoriale - la decisione di revocare l'affidamento in prova al servizio sociale fu adottata autonomamente dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro alla luce del contenuto di quella ordinanza e non perché l'ordinanza era stata emessa; - che, infatti, «l'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale determina la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa per la durata della misura custodiale, ma non ne comporta automaticamente la revoca che è, invece, correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare e alla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova» (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614; Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239); - che, per quanto riguarda l'affidamento in prova in corso di esecuzione, la revoca fu disposta con efficacia "ex tunc" e anche questa scelta fu adottata dal Tribunale di Sorveglianza sulla base di quanto emergeva dall'ordinanza cautelare e non perché quella ordinanza era stata emessa; - che, infatti, la revoca dell'affidamento in prova può essere disposta con efficacia "ex tunc" solo nel caso in cui il Tribunale di Sorveglianza valuti così negativamente il comportamento del condannato da ritenere che, sin dall'inizio, egli non avesse aderito al programma di risocializzazione e, solo in questa situazione, la pena ancora da espiare può essere determinata (come avvenuto nel caso di specie) in misura corrispondente alla pena originariamente inflitta (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007); - che - come risulta dall'ordinanza impugnata (pag. 5) - l'affidamento in prova, quand'anche non revocato dal Tribunale di Sorveglianza, sarebbe terminato il 27 settembre 2015 (non - come sostenuto nell'istanza - il 13 febbraio 2015) e l'ordinanza cautelare fu revocata in data 8 settembre 2015.

A ciò deve aggiungersi che la scelta di revocare la liberazione anticipata concessa fu adottata dal Tribunale di Sorveglianza quale conseguenza della decisione di revocare l'affidamento in prova con effetto ex tunc (sull'argomento: Sez. 1, n. 46630 del 25/10/2019, Alija, Rv. 277236).

Non si può ignorare, inoltre, che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore», ma «l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge» (Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735) e la concessione del beneficio della liberazione anticipata è espressione della valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse.

La memoria depositata, infatti, non si confronta con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez.

U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla sulle spese al Ministero re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 novembre 2022 la Corte di Appello di Perugia ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta a ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale. La Corte territoriale riferisce che Affatato fu attinto da misura cautelare con ordinanza che gli fu notificata il 14 gennaio 2015 e fu revocata in data 8 settembre 2015 e che quella ordinanza ritenne sussistenti gravi indizi di reati dai quali Affatato è stato assolto in seguito con sentenza irrevocabile. Sostiene che, nel caso di specie, il diritto alla riparazione è escluso perché, la misura cautelare non è mai stata concretamente eseguita e Affatato è stato privato della libertà personale in esecuzione di sentenze definitive di condanna. Osserva che, quando gli fu notificata l'ordinanza custodiale, Affatato era affidato in prova al servizio sociale per l'esecuzione di una condanna definitiva e il Tribunale di Sorveglianza, preso atto di quanto emergeva dall'ordinanza cautelare, revocò l'affidamento in prova con efficacia "ex tunc" e, quindi, a decorrere dal 14 gennaio 2015. Sottolinea che, a seguito di questo provvedimento, la Procura della Repubblica di Perugia indicò, quale nuova data di liberazione per espiazione delle pene inflitte, il 28 luglio 2016. Conclude che, in concreto, dal 14 gennaio 2015 al 28 luglio 2016 Affatato fu detenuto in espiazione di pene inflitte con sentenze definitive di condanna e non fu mai detenuto sulla base del solo titolo cautelare. 2. Contro l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore, munito di procura speciale. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. Si duole che la Corte territoriale abbia escluso la risarcibilità della detenzione patita «non in forza, ma in conseguenza» di un provvedimento cautelare emesso per reati in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione. Rileva che, nel caso di specie, a causa del quadro indiziario illustrato nell'ordinanza cautelare (che è stato poi smentito nel giudizio di merito), Affatato patì la revoca di un affidamento in prova al servizio sociale già in corso e non poté beneficiare della liberazione anticipata, sicché, in concreto, l'adozione della misura cautelare, poi rivelatasi ingiusta, dette causa a una privazione della libertà personale che non vi sarebbe stata se la misura non fosse stata adottata. Osserva che questa conseguenza, dannosa per il ricorrente, non può essere attribuita ad un suo comportamento doloso o gravemente colposo, atteso che egli è stato assolto dai reati per i quali la misura cautelare gli era stata applicata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ha chiesto il rigetto del ricorso sottolineando che l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. esclude il diritto alla riparazione «per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo» senza distinguere tra le diverse forme di espiazione. L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, senza confrontarsi, tuttavia, con le argomentazioni sviluppate dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte d'appello di Perugia ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] osservando che, pur essendo stato prosciolto nel merito dai reati per i quali gli era stata applicata la custodia in carcere, egli non ha mai in concreto subito privazione della libertà personale sulla base di quella sola ordinanza essendo l'intero periodo di detenzione patito riferibile ad espiazione di pene inflitte con sentenze definitive. Ha ritenuto dunque che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. e la privazione della libertà personale, poiché subita con riferimento a condanne definitive, non potesse considerarsi «ingiusta». Il ricorrente censura tali conclusioni osservando che la misura cautelare fece sì che fosse scontata in carcere una pena che aveva iniziato ad essere espiata in altre forme e che l'adozione del provvedimento cautelare comportò la revoca ex tunc di un provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale in corso di esecuzione. La difesa rileva che, all'esito del giudizio di cognizione, il provvedimento cautelare si è rivelato non giustificato e sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se Affatato vi aveva dato causa con un comportamento doloso o gravemente colposo e, in caso negativo, avrebbe dovuto liquidare l'equo indennizzo. Così argomentando, il ricorrente sostiene che la disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen. sarebbe volta a consentire il ristoro di ogni danno conseguente all'emissione di un'ordinanza cautelare cui non sia seguita una sentenza di condanna. Una tale interpretazione, tuttavia, è esclusa dal tenore letterale della norma. Rileva in tal senso l'art. 314, quarto comma, in base al quale non ha diritto alla riparazione chi sia stato privato della libertà personale anche «in forza di altro titolo», e il diritto alla riparazione è comunque escluso «per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena». Rileva nello stesso senso l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., in base al quale, se si accerta che un provvedimento cautelare è stato emesso o mantenuto senza che ne sussistessero i presupposti, il diritto all'indennizzo non sorge automaticamente e per la sola ingiustizia del provvedimento cautelare, ma soltanto se, all'esito del giudizio, la persona che era stata privata della libertà personale con quel provvedimento è stata prosciolta «per qualsiasi causa». Solo il proscioglimento nel merito, dunque, rende «ingiusta» la detenzione, ancorché disposta in assenza dei presupposti di legge, e ciò rende evidente che l'ingiustizia valutata dal legislatore come meritevole di equo indennizzo è solo quella che comporta una privazione della libertà personale che non trovi ex post concreta giustificazione. 3. Tanto premesso, si deve osservare: - che, nel caso di specie, l'ordinanza cautelare non risulta essere stata emessa o mantenuta senza che ab origine ne sussistessero i presupposti; - che - come opportunamente sottolineato dalla Corte territoriale - la decisione di revocare l'affidamento in prova al servizio sociale fu adottata autonomamente dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro alla luce del contenuto di quella ordinanza e non perché l'ordinanza era stata emessa; - che, infatti, «l'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale determina la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa per la durata della misura custodiale, ma non ne comporta automaticamente la revoca che è, invece, correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare e alla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova» (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614; Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239); - che, per quanto riguarda l'affidamento in prova in corso di esecuzione, la revoca fu disposta con efficacia "ex tunc" e anche questa scelta fu adottata dal Tribunale di Sorveglianza sulla base di quanto emergeva dall'ordinanza cautelare e non perché quella ordinanza era stata emessa; - che, infatti, la revoca dell'affidamento in prova può essere disposta con efficacia "ex tunc" solo nel caso in cui il Tribunale di Sorveglianza valuti così negativamente il comportamento del condannato da ritenere che, sin dall'inizio, egli non avesse aderito al programma di risocializzazione e, solo in questa situazione, la pena ancora da espiare può essere determinata (come avvenuto nel caso di specie) in misura corrispondente alla pena originariamente inflitta (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007); - che - come risulta dall'ordinanza impugnata (pag. 5) - l'affidamento in prova, quand'anche non revocato dal Tribunale di Sorveglianza, sarebbe terminato il 27 settembre 2015 (non - come sostenuto nell'istanza - il 13 febbraio 2015) e l'ordinanza cautelare fu revocata in data 8 settembre 2015. A ciò deve aggiungersi che la scelta di revocare la liberazione anticipata concessa fu adottata dal Tribunale di Sorveglianza quale conseguenza della decisione di revocare l'affidamento in prova con effetto ex tunc (sull'argomento: Sez. 1, n. 46630 del 25/10/2019, Alija, Rv. 277236). Non si può ignorare, inoltre, che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore», ma «l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge» (Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735) e la concessione del beneficio della liberazione anticipata è espressione della valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, non si confronta con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero re
Sentenza Cassazione n. 24019/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris