CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12102/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 ove la Corte ha sottolineato l'assenza dei presupposti dell'invocata scriminante e l'infondatezza della presunzione di coincidenza dell'occupazione con il periodo emergenziale dal momento che la presenza dell'imputata e del suo nucleo familiare sarebbe stata provata in epoca precedente, quando la denunziante constatò il cambio della serratura originaria dell'alloggio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]