CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27358/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso della Bacci, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B) e G) oltre che della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 9 e pag. 10 della sentenza impugnata, quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità in ordine ai due reati ascritti all'imputata, nonché pag. 11 quanto al complessivo trattamento sanzionatorio); ritenuto che il motivo di ricorso del Mannucci, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata: la sopravvenuta commissione dei nove reati in ordine ai quali l'imputato ha testé riportato condanna legittima di per sé la contestata statuizione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; rilevato, altresì, che l'inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo della prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza di appello; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così