CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05130/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] ANzA sul ricorso 25474-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] PIRARI; - ricorrente - oQ contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e [OSCURATO:PERSONA] pro t4irnpr'r°, rinmirili>1- +n Re-im 11i> Prréni iM•ca Filiberto 66, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CAPORRO, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] SORO; - con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], e per essa quale mandataria con rappresentanza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del Direttore, elettivamente dornitiliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]! Gardena 3, presso .lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] PES, Fernando PES; con troricorrente - e contro A ...".•1-RI-7T A r...1-11 I e- r-ar-r-r. A Tr r rn Te-'1--P1e.C.T"RIr- 11g-nTI I P TI if.l-rsr. si Pl1/4.3 1,-1, Li L [OSCURATO:PERSONA] V I I \PA I L L V L, V L 1\1 LI 1/4.7 r [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - Avverso la sentenza n. 48/2020 del TRIBUNALE di NUORO, depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base dì un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 48/2020, del 3 febbraio 2020, del Tribunale di Nuoro, che ne ha rigettato l'opposizione avverso l'nreiírenn-rm i ren rrtiacc. el I M Ul I I I Li I IL 1...1 I-Ari i V...° ri %Ari a %Ari i u" eri ern L I rta Gi li s0.11111 I I LA I I n•-a LI quello stesso Tribunale - già assoggettato a pignoramento su iniziativa della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente clì aver proposto opposizione non soltanto avverso la suddetta ordinanza di vendita, ma pure contro tutti gli atti ad essa prodromici, e in particolare tra di essi - per quanto qui ancora di interesse _due atti di pignoramento e relative note dì trascrizione, lamentando che queste ultime provenivano da soggetti non abilitati, non trattandosi del difensore del creditore munito di procura speciale. A tale t-cs nei i rm i...J..4. %À i I rr, n h n I i l y es... ri — (-n N.A.J rrun ei£31-1-n n ci i n i., a I fres I k..A I neppure esclusa una concernente l'inopponibilità del pignoramento rispetto alla domanda giudiziale di riduzione delle disposizioni testamentarie e alla relativa sentenza di accoglimento, siccome non trascritte nei suibiconfronti (doglianza in relazione alla quale ella assume che la sua iniziativa debba intendersi come opposizione all'esecuzione, donde l'esperibilità, in relazione alla decisione di merito intervenuta sui punto, del rimedio dell'appello e non del ricorso per cassazione). Quanto, invece, alla questione concernente la nullità delle note dì trascrizione, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, decisione infruttuosamente reclamata innanzi al collegio, interveniva la pronuncia del giudice di merito, sostanziatasi nel rigetto dell'opposizione. 3. Avverso la sentenza del Tribunale nuorese ha proposto ricorso per cassazione la Frogheri, sulla base - come detto - di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 156 cod. proc. civ. Ci duole !a ricorrente de! fatto che i! giudice dell'opposizione, oltre a ritenere inammissibile la stessa per tardività, essendo decorso il termine ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ., abbia, comunque, escluso che le note di trascrizione dovessero provenire esclusivamente dal difensore munito di proc:ura, non trattandosi di atto processuale. Premesso, ìnfatti, che - vedendosi in un caso di atto radicalmente nullo - l'opposizione non risultava soggetta al suddetto termine decadenziale, la ricorrente contesta anche r^i li I nntn I 14 ,f-ferrnazione secondo !a rii 1-rnce-ri-7inanci nnin \-1 CNA. costituirebbe atto processuale. Richiamata, infatti, la giurisprudenza di questa Corte che ricostruisce il pignoramento immobiliare alla stregua di una fattispecie a formazione progressiva, rispetto alla quale la nota dì trascrizione presenterebbe valenza costitutiva, a fini non solo sostanziali ma pure processuali, la ricorrente assume che non potrebbe negarsi alla nota di trascrizione !a natura di atto del processo esecutivo, donde la necessità della sua sottoscrizione da parte del difensore munito di procura alle liti. 4. Hanno resistito all'avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (o meglio, per quest'ultima, la sua niandataria senza rappresentanza, società Sisteniia .S.p.a.), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. In particolare, il [OSCURATO:SOCIETA] ha eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente in ordine a qualsivoglia contestazione che investa le note dì trascrizione, dato che le stesse - e il relativo pignoramento - riguardano beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e oggi, per esso, i suoi eredi e danti causa, vale a dire la moglie e la figlia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Sono rimasti solo intimati, invece, [OSCURATO:PERSONA], nonché Giovanna, Giustina, Luigi, Francesco, Alessandro, Ignazio e [OSCURATO:PERSONA], oltre all'Agenzia delle Entrate e Riscossione. 6. Sia la ricorrente che entrambe le controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. Reputa questa Corte - in applicazione del principio "della ragione più liquida", secondo cui, pure in sedie di legittimità, "deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, ce ler-citi-[OSCURATO:PERSONA] di mccit-a t.% LI I 1%... Li I ermrez I I 4 I n..1 i S... 14.1 ritzfini-7inncld1I nii Li \-.1111111I-I\II nnt-Inct in presenza di una questione pregiudiziale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 8 maggio 2014, n. 9936, Rv. 630490-01; Cass. Sez. 5, sent. 11 maggio 2018, n. 11458, Rv. 648510-01; Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363, Rv. 652184-01) - di doversi pronunciare direttamente sul motivo di ricorso, senza esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione della ricorrente, sollevata dalla società Rnnr-ndiC n rtinnn .-"Al I L.Li LI t 4 1 SA L. I I LI. 7.2. Il solo motivo di ricorso è, infatti, manifestamente infondato. 7.2.1. Tale esito discende dalla constatazione che la sentenza qui impugnata ha ritenuto intempestiva l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., esito a scalfire il quale non può valere il rilievo etf nif-n I_l I r i e-n rren n 1-ez ccar.nnrin t-1 li I_il I 1*..A.J1 I .JL.L.%JI ILi LI Li I il prc,,spettato t-nn LiI I l'opposizione - asserito difetto di "ius postulandi" in capo al soggetto da cui provenivano le note di trascrizione - integrava una nullità assoluta. Questa Corte, infatti, ha affermato che "l'opposizione agli atti esecutivi", si risolve "in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, alla quale, pertanto, è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dàll'art. 159 cod. proc. civ., operando tale principio anche per le cd. nullità insanabili - quali quelle attinenti al difetto dello «kis postulandl» ovvero della rappresentanza o della capacità di agire - che debbono essere fatte valere nel termine di decadenza per l'opposizione, atteso che la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che esso possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza" (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14449, Rv. e7 A rn t— —1 •— " i\ L). Siffatta constatazione rende superfluo interrogarsi sulla questione se la nota dì trascrizione costituisca "atto processuale", dovendo darsi seguito al principio secondo cui, qualora il giudice, "LI opo tAna .statuizione di inamrnissibilità, con !a quale ci à spogliato della «potestas iudicandi» in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare" le stesse, giacché si determina una situazione nella quale "è ammissibile l'impugnazione che sì rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, et rl fel++ n .-1 i i rt " " e.," n Ii r" P I r, I' 7 i " rI d-t c, Il r-% et i r, r i i n r"4-, r el it LtV 1.11 1111.1....1 1..J.2%....1 I II 111,1LIyI1411-1 ,./11V... 1%.,11(.1 L II I IJI un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta «ad abundantiam» nella sentenza gravata" (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2007, n. 3840, Rv. 595555-01; nello stesso senso, Cass. Sez. 2, sent. 2 maggio 2011, n. 9647, Rv. 616900, Cass. Sez. Un., sent. 17 giugno 2013, n. 15122, Rv. 626812-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass. Sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2017, n. 30393, Rv. 646988-01). 7.2.2. In ogni caso, la questione relativa alla natura di atto processuale della nota di trascrizione, sollevata con il presente ricorso, risulta essa stessa manifestamente infondata, giacché questa Corte ha già affermato che "la nota di trascrizione, quale documentazione amministrativa, non costituisce né «atto di parte», né valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo "-uni e-.; rifnrit-r..-A" l rn,--e- C.- 1/4...u.3.2 • -, I Ah erte." JI I I.DLL n LI.JUI, lnn-, 1 A 911491I J I I. i. T .41 I f I\V. 597984-01; in senso conforme, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 9 settembre 2013, n. 20641, Rv. 627919-01). 8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. O Tn rmninnez Ani rincif-1-^ rIcI LA 9 I \ • I I I \ rir-nren ci I I I lecicfn r-mrien dIl I 1%. 1/41 %.4 • .11 t..4 ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. DA M La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, che liquida per ognuna di esse in C 8.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15010 ed accessori di legge. /--%e A i crine-i Ani I 1 '2 e-n 4-111 1 -rvg intne Ani ti D D -2n evi n n n i n I IL.' -L [OSCURATO:PERSONA] 1..4 [OSCURATO:PERSONA] Li LI • • i n . L/ I I 4.4 9 9 11%.1 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis del