CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 31338/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 7485-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 2022 SCANNAPIECO, [OSCURATO:PERSONA]; 2513 - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] E.N.P.A.I.A. [OSCURATO:PERSONA] ADDETTI E [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso altresì dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E.N.P.A.I.A. [OSCURATO:PERSONA] ADDETTI E [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1655/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 05/01/2016 R.G.N. 1941/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e ricorso incidentale; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dì appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA], rigettava l'opposizione proposta dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo n.367/2012, emesso su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consorzio, e avente ad oggetto il pagamento del t.f.r. Riteneva la Corte, diversamente da quanto opinato dal tribunale, che obbligato al pagamento fosse il Consorzio e non la fondazione E.N.P.A.I.A. ([OSCURATO:PERSONA] di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura), poiché il Consorzio non aveva versato alla stessa le somme occorrenti per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti, sì che la [OSCURATO:PERSONA] si trovava nell'impossibilità di adempiere alla propria obbligazione. Contro la sentenza, il Consorzio ricorre per due motivi. E.N.P.A.I.A. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato su due motivi. Le parti hanno depositato memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso principale, il Consorzio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del regolamento per il trattamento di fine rapporto E.N.P.A.I.A. recepito dal Consiglio dì Amministrazione con la Delibera fondativa del 23 giugno 1995, modificata con Delibera del 7 novembre 1996, approvata con Decreto interministeriale del 23 aprile 1997. Sostiene che, in base all'art.2 dello Statuto, l'E.N.P.A.I.A. gestisce i fondi di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali, ed è l'unico a dover erogare le prestazioni a tali dipendenti. Eventuali debiti del Consorzio nei confronti dell'E.N.P.A.I.A. non incidono sul rapporto tra l'ente erogatore e il lavoratore cui spetta la prestazione, senza possibilità di richiamare l'impossibilità sopravvenuta, stanti le garanzie previdenziali poste dall'art 38 Cost.Con il secondo motivo di ricorso principale, il Consorzio deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2114 e 2116 c.c., nonché dell'art.38 Cost. La Corte avrebbe violato il principio di automatismo delle prestazioni, in forza del quale le stesse sono dovute al lavoratore anche in mancanza di contribuzione da parte del datore. Il debito del Consorzio avrebbe legittimato la [OSCURATO:PERSONA] ad un'azione di recupero, ma non giustificava il venir meno del suo obbligo verso il lavoratore. Con il primo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce omessa valutazione di un fatto decisivo e mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La Corte d'appello non avrebbe esaminato l'eccezione di inammissibilità dell'atto d'appello dell'E.N.P.A.I.A., siccome generico nei motivi, svolta in sede di memoria costitutiva in appello. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] contesta la scelta della Corte di compensare le spese in ragione della complessità della causa sotto il profilo giuridico. La controversia sull'individuazione del legittimato passivo non poteva andare a detrimento del suo diritto al t.f.r., che mai era stato messo in discussione. Carattere preliminare ha il primo motivo di ricorso incidentale. Esso è inammissibile. Il vizio di omessa pronuncia su un'eccezione può essere dedotto in sede di legittimità ove l'eccezione sia puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini e non in modo generico, onde consentire la verifica della ritualità dell'eccezione e della decisività delle questioni ivi prospettate (Cass.28072/21). Nel caso di specie, il ricorso incidentale si limita ad allegare che con la memoria di costituzione in appello fu eccepita la violazione dell'art.434 c.p.c., senza riportare in modo preciso né il contenuto della difesa svolta né le conclusioni rassegnate in tale atto. Nella sua genericità il motivo risulta perciò inammissibile, non consentendo la diretta verifica del vizio denunciato. I due motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente. Essi sono fondati. L'art.7, co.1 e 2 della legge n.1655/62 sulla disciplina dei contributi e delle prestazioni concernente l'E.N.P.A.I.A., dispone che: "L'Ente corrisponde all'assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni, in pure la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta anche nei casi in cui, al verificarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei contributi dovuti. In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d'impiego mentre il datore di lavoro risulti moroso nel versamento dei contributi dovuti, l'Ente liquida all'assicurato, o ai suoi aventi causa, gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel conto individuale del fondo di previdenza, e nel fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità, maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro". In base all'art.7 è l'E.N.P.A.I.A. a dover erogare le prestazioni al lavoratore; ciò quand'anche il datore di lavoro sia rimasto inadempiente all'obbligo di versamento dei contributi. L'obbligo di erogare le prestazioni al lavoratore convive con il diritto dell'Ente a recuperare i contributi omessi dal datore di lavoro moroso, secondo la disciplina dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art.4. I. n.1655/62. La disciplina ricalca quella prevista in generale dall'art.2116, co.1 c.c. Questa Corte (Cass.18571/03), in tema di assicurazione contro gli infortuni - ma il principio vale allo stesso modo per il pagamento delle somme a titolo di t.f.r., stante il comma 2 dell'art.7 - ha affermato che vige il principio della automaticità delle prestazioni, in generale sancito dall'art.2116 c.c. e previsto, in particolare, con riferimento all'assicurazione gestita dall'E.N.P.A.I.A., dall'art.7 I. n. 1655/62, che fa obbligo all'Ente di erogare le prestazioni all'assicurato anche nel caso non risultino versati, in tutto od in parte, i contributi dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'Ente verso il datore di lavoro. L'art.7 I. n.1655/52 resta applicabile anche dopo la privatizzazione dell'E.N.P.A.I.A., ora fondazione, disposta dal d. Igs. n.509/94. Con riguardo al t.f.r. - l'originaria indennità di anzianità dell'art.7, co.2 I. n.1655/62 - questa Corte (Cass.6080/21), richiamando l'art.7 e precisando il proprio orientamento (v. Cass.5307/87), ha chiarito che la configurazione in termini di delega di pagamento del rapporto intercorrente tra Casse previdenziali, datori di lavoro e lavoratori all'atto dell'iscrizione alla Cassa, impedisce a quest'ultima di opporre al lavoratore delegatario le eccezioni basate sul rapporto di provvista (art.1271, co.2 c.c.), quali il mancato pagamento dei contributi da parte del datore delegante (o la prescrizione del diritto al pagamento dei contributi). La fondazione E.N.P.A.I.A. non può così né ridurre la prestazione avente ad oggetto il t.f.r. in conseguenza dell'inadempimento del datore al versamento dei contributi (v. ancora Cass.6080/21), e nemmeno, a maggior ragione, dirsi esonerata dalla relativa obbligazione. In tale senso ha invece concluso la Corte d'appello, invocando l'impossibilità non imputabile della [OSCURATO:PERSONA], siccome privata della provvista dovuta dal Consorzio inadempiente. Cita al riguardo il precedente di questa Corte, n.11255/12. Tale precedente riguarda però il caso, affatto peculiare, e non sovrapponibile al presente, in cui un consorzio aveva dismesso le sue attività ed era stato sciolto. Inoltre, in quel caso, si discuteva del diritto al rimborso del consorzio nei confronti dell'E.N.P.A.I.A, anziché del diritto del lavoratore alla prestazione dovuta dall'Ente. Il rimborso fu negato dalla Corte poiché il consorzìo, non più attivo, mai avrebbe potuto alimentare la provvista dovuta all'E.N.P.A.I.A., dando luogo ad una impossibilità sopravvenuta. Nel caso di specie, tale impossibilità definitiva manca: il consorzio è semplicemente rimasto inadempiente, senza essere stato sciolto né aver cessato le proprie attività. Il caso del datore di lavoro inadempiente è quello cui hanno riguardo l'art.4, co.6, 7, 8, 9 e l'art.7 I. n.1655/62, sì che vale quando sopra detto in ordine alla titolarità dell'obbligo di prestazione in capo a E.N.P.A.I.A. Inconferente, infine, appare il richiamo svolto da E.N.P.A.I.A. alla convenzione 8.1.71, la quale sostituirebbe il regime primario della I. n.1655/62. Sul punto va detto che l'art.3, lett. d) della stessa legge esclude che i Consorzi di bonifica debbano i contributi destinati al fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità. La relativa contribuzione è stata fatta oggetto di obbligo in forza della convenzione 8.1.71. Tuttavia, l'assunto per cui quest'ultima, e non la I. n.1655/62, sia la fonte regolatrice dell'obbligo del Consorzio ricorrente, presuppone un accertamento di fatto sulla natura di consorzio di bonifica del Consorzio ricorrente, che non risulta essere mai stato compiuto e che è precluso in sede di legittimità. Il secondo motivo dì ricorso incidentale è infondato. Le gravi ragioni, indicate esplicitamente nella motivazione della Corte non appaiono illogiche o erronee, come tali in grado di configurare violazione di legge (Cass.C9977/19, Cass.6059/17). La sussistenza del diritto di credito al t.f.r. che [OSCURATO:PERSONA] assume certa, non si dà in realtà senza identificazione del soggetto debitore; identificazione che era stata errata da [OSCURATO:PERSONA] in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, chiesto nei confronti del Consorzio e non dell'E.N.P.A.I.A. La complessità giuridica cui ha riguardo la Corte d'Appello attiene proprio all'identificazione del soggetto debitore, nient'affatto scontata all'epoca, quando ancora non era stata emessa la sentenza n.6080/21 citata. La sentenza va cassata in relazione ai motivi del ricorso principale, con rinvio alla Corte d'appello anche per le spese del presente giudizio. Atteso il rigetto del ricorso incidentale, a [OSCURATO:PERSONA] si applica l'art.13, co.1-quater d.P.R. n.115/02. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso principale e, in relazione ad esso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio; rigetta il ricorso incidentale; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso incidentale, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a [OSCURATO:PERSONA] di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, decis