CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 05261/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2292/2021 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Catania n.3792/2020 depositata il 10/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 2292/2021 Numero sezionale 586/2026 Numero di raccolta generale 5261/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2292/2021 Numero sezionale 586/2026 Numero di raccolta generale 5261/2026 Data pubblicazione 09/03/2026