CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 02497/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 01/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 22/02/2017 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta impropria da falso in bilancio, quale amministratore di fatto della Z.K. Italia s.dichiarata fallita in data 20/04/2009 e della I.V.T. s.r.I., dichiarata fallita in data 20/04/2009 - rideterminava la pena principale e le pene accessorie nei confronti dell'imputato, eliminando, altresì, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 591 cod. proc. pen., vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, a seguito di giudizio abbreviato condizionato, in primo grado era stata disposta l'acquisizione degli atti processuali relativi al procedimento penale per i medesimi fatti, nei confronti dei coimputati del ricorrente; nei motivi di appello tali atti erano stati analiticamente richiamati per contestare la ricostruzione a carico del Fiore compiuta dal primo giudice, laddove la Corte di merito ha ritenuto generiche le doglianze - riportate in ricorso - trascurando di rilevare che il fascicolo processuale richiamato era stato acquisito e che la posizione dei computati era stata definita con sentenza parzialmente assolutoria; del tutto erroneamente, quindi, è stata dichiarata l'inammissibilità dei motivi di gravame. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 convertito in legge n. 176 del 18/12/2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25/02/2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30/06/2023 dall'art. 94, comma 2, del d. Igs. 10/10/2022, n. 150. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va osservato che con i motivi di appello la difesa del Fiore, premessa l'acquisizione in sede di giudizio abbreviato condizionato degli atti del proc. pen. n. 4945/14 R.G. Trib. Torino, lamentava la mancata assoluzione del proprio assistito in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di euro 7.430.000,00 di cui al capo 1) del proc. pen. n. 500565/10, in quanto sul punto, alla luce delle dichiarazioni del curatore fallimentare, non era stata raggiunta la prova della condotta distrattiva, essendo stati i coimputati del Fiore assolti, non a caso, nell'ambito del suddetto procedimento di primo grado, relativo alla vicenda del fallimento della I.V.T. s.r.I., poi riunito in appello al procedimento inerente ai fatti relativi al fallimento della Z.K. Italia s.r.I.;lamentava, inoltre, la mancata assoluzione dell'imputato dai fatti di cui ai capi 2), 3) e 4) dell'imputazione, basandosi sulla non condivisibile valutazione dei periti e sulle deposizioni di segno opposto dei consulenti Ziccardi, Perini, Puddu e Rivella, nonché sulla deposizione del teste Ruvolo. Dalla lettura dei motivi di appello si desume agevolmente come il contenuto del ricorso si limiti ad una pedissequa riproposizione delle illustrate argomentazioni, poste a fondamento dei motivi di appello e già valutate come aspecifiche dalla Corte di merito. In realtà, la sentenza impugnata ha dato conto delle descritte deduzioni difensive, alla pag. 7 della motivazione, richiamando - quanto al primo argomento, relativo alla bancarotta fraudolenta documentale della [OSCURATO:SOCIETA]. - la motivazione del Tribunale, fondata su poste incomprensibili delle scritture contabili, segnatamente del libro mastro, ed osservando come le dichiarazioni dibattimentali rese dal curatore, peraltro richiamate in maniera approssimativa dai motivi di appello, non fossero idonee a contrastare la ricostruzione del primo giudice. Con tale motivazione la difesa non si confronta affatto, non solo in quanto confonde addirittura il titolo di reato - posto che l'imputazione a carico del Fiore nell'ambito del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. è di bancarotta fraudolenta documentale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione -, ma soprattutto in quanto non considera affatto le risultanze delle scritture contabili, su cui si fonda il percorso argomentativo delle sentenze di merito; del tutto generico, inoltre, risulta l'argomento relativo all'assoluzione dei coimputati, su cui, condivisibilmente, la Corte di merito ha osservato come non fosse stata neanche illustrata la formula assolutoria adottata né documentata l'irrevocabilità di tale pronuncia, con conseguente genericità della deduzione in appello. In relazione al secondo aspetto, parimenti, la Corte di merito ha richiamato le pagg. 26-37 della sentenza di primo grado, che aveva illustrato le ragioni per le quali era stata data prevalenza al criterio patrimoniale puro seguito dai periti circa la sopravalutazione del valore attribuito al ramo di azienda oggetto del conferimento, dando atto, anche in tal caso, come la critica difensiva risultasse del tutto generica ed aspecifica in relazione all'analitica ricostruzione e valutazione del compendio probatorio da parte del primo giudice. Tale percorso argomentativo non risulta in alcun modo contrastato dal contenuto del ricorso che, lungi dal dimostrare le ragioni poste a fondamento del dedotto vizio di motivazione, si limita a richiamare le deduzioni dibattimentali dei consulenti tecnici di parte, proponendo, in sostanza, una lettura alternativa del materiale probatorio, del tutto estranea al perimetro del giudizio di legittimità.Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i