CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 03317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente 4,treAi ?,4 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 NUNZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 25 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in applicazione dell'art. 521, cod.proc.pen., ha disposto restituirsi al Pubblico Ministero gli atti relativi al procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], celebratosi con rito abbreviato. Tanto in relazione alla diversa qualificazione da attribuirsi al fatto contestato al [OSCURATO:PERSONA] (segnatamente per violazione dell'art. 116 Cod.strada per aver circolato senza patente di guida perché mai conseguita) ai fini del regime circostanziale del delitto di omicidio colposo stradale. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre il [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge processuale: in estrema sintesi, il deducente contesta in primo luogo che si possa nella specie parlare di diversità del fatto nei suoi elementi essenziali, tale da giustificare l'applicazione dell'art. 521 cod.proc.pen., e lamenta che il provvedimento oggetto di lagnanza, emesso nell'ambito di un giudizio abbreviato, determina altresì un'inammissibile regressione del processo. Di qui la denuncia di abnormità dell'ordinanza. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato. E' infatti ius receptum che non può in alcun modo qualificarsi come abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero emanato nel corso del rito abbreviato, allorché il giudice accerti che il fatto é diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione (Sez. 2, Sentenza n. 18566 del 21/02/2019, Pulcini, Rv. 276099; Sez. 4, Sentenza n. 21548 del 23/03/2007, Manca, Rv. 236728); in linea con tale indirizzo si é pure affermato che il potere del G.i.p. di restituire gli atti al Pubblico ministero allorché accerti che il fatto é diverso da quello oggetto di imputazione é espressione di un principio generale dell'ordinamento (Sez. 6, Ordinanza n. 36310 del 07/07/2005, Notari e altri, Rv. 232407). Ne deriva che alcuna abnormità può, nel caso di specie, essere ravvisata nella decisione impugnata, e che pertanto difettavano le condizioni per impugnare il provvedimento di che trattasi. Si soggiunge, come correttamente osservato dal Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, che l'emersione di un fatto integrante una circostanza aggravante ha reso necessario il provvedimento in esame, non potendo l'organo giudicante porre a carico dell'imputato la detta circostanza in assenza di specifica contestazione. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore La Presidente (Giuseppe 1.vich) ([OSCURATO:PERSONA] i