Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:738
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 17 novembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] vert de la Hulpe e altri / Région wallonne
(cause riunite da C‑177/09 a C‑179/09)
«Valutazione dell’impatto ambientale di progetti – Direttiva 85/337/CEE – Ambito di applicazione – Nozione di «atto legislativo nazionale specifico» – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Portata del diritto di ricorso avverso un atto legislativo»
1.
Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Ambito di applicazione – Progetto
adottato mediante un atto legislativo nazionale – Esclusione – Presupposti – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva
del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 1, n. 5) (v. punto 37, dispositivo 1)
2.
Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Progetto adottato con un atto
legislativo nazionale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva – Diritto di ricorso avverso tale atto – Portata
(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 10 bis; decisione del Consiglio 2005/370) (v.
punto 46, dispositivo 2)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Conseil d’État – Interpretazione degli artt. 1, 5, 6, 7, 8 e 10 bis della direttiva 85/337/CEE
del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU L 73, pag. 5) e dalla direttiva
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione
di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE (GU L 156, pag. 17) – Interpretazione
degli artt. 6 e 9 della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali
e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, dalla
decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1) – Riconoscimento quali atti legislativi nazionali
specifici di alcuni permessi «ratificati» con legge regionale per i quali sussistono motivi imperativi di interesse generale
- Inesistenza di un pieno diritto di ricorso avverso una decisione di autorizzazione di progetti che possono avere effetti
significativi sull’ambiente – Carattere facoltativo o obbligatorio dell’esistenza di un tale diritto – Autorizzazione di lavori
di costruzione e di licenza di esercizio.
Dispositivo
1)
L’art. 1, n. 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva soltanto
i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi della medesima direttiva
siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare che detti due requisiti siano
stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che
ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto
legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi
a constatare l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel
merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della
citata disposizione e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337,
come modificata dalla direttiva 2003/35.
2)
L’art. 9, n. 2, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione
2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, e l’art. 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35,
devono essere interpretati nel senso che:
– qualora un progetto rientrante nell’ambito d’applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo,
la verifica del rispetto, da parte di quest’ultimo, dei requisiti stabiliti all’art. 1, n. 5, di detta direttiva deve poter
essere sottoposta, in base alle norme nazionali procedurali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale
istituito dalla legge;
– nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe
ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente
trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.