CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08853/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04QT70Y ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 1° febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Milano il 6 luglio 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, stante il difetto di prova circa la destinazione a terzi della sostanza stupefacente sequestrata. Il ricorso è manifestamente infondato,, in quanto è articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un mol:ivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagina n. 5 della sentenza impugnata): dalla quantità di sostanza stupefacente sequestrata è possibile ricavare n. 30 dosi; alla vista degli operanti, l'imputato si è dato alla fuga, gettando la sostanza detenuta (circostanza peraltro negata in sede di convalida); non risulta che costui facesse uso personale di sostanze stupefacenti, né ha rilasciato dichiiarazioni in tal 'senso in sede di convalida; non sono state fornite indicazioni sulla tempistica e sulle modalità dell'asserito acquisto dello stupefacente; non risulta dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa (seppur saltuaria, come dichiarato) che gli consenta di soddisfare anche le semplici esigenze di vita quotidiana e, a maggior ragione, di acquistare un così cospicuo quantitativo di droga; infine, rileva un precedente penale specifico del quale l'imputato risulta gravato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così