Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27573/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], depositate in data 15.2.22, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 26 ottobre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro cinquecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma primo, nn. 2 e 5, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e vizio di motivazione per omesse noti- fiche nei confronti del Silaghi e del suo difensore nonché per omessa traduzione dell'imputato in aula.

Si deduce l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte di appello erroneamente escluso la denunciata violazione del diritto al contraddittorio e del di- ritto di difesa in quanto dopo la prima udienza, a seguito di dichiarazione di asten- sione del giudice, l'imputato era stato dichiarato rinunciante e il difensore era stato sostituito ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., senza che per le udienze successive fosse stata poi effettuata alcuna notifica nei suoi riguardi o fosse stata disposta la traduzione dell'imputato detenuto in aula.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 268 e 271 cod. proc. pen..

Il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale e vizio di moti- vazione per avere la Corte di appello fondato l'affermazione di responsabilità del Si- laghi sulle sole intercettazioni telefoniche da ritenersi inutilizzabili per assenza dei verbali delle operazioni compiute.

3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, vanno premessi i consolidati prin- cipi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte.

In primo luogo, la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950).

In secondo luogo, il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della p udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'im- putato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza (Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159).

La Corte territoriale ha fatto buon governo dei suesposti orientamenti della giu- risprudenza di legittimità in materia.

In ordine alla fattispecie in esame, infatti, va osservato che all'udienza del 10 luglio 2020, l'imputato aveva rinunciato a presenziare sicché all'udienza successiva era stato dichiarato assente per rinuncia, mentre il difensore, non presente, era stato sostituito da altro avvocato. [OSCURATO:PERSONA] tutto correttamente, pertanto, non era stato inoltrato nessun avviso al difensore, in quanto rappresentato dal collega nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e il rinvio era stato disposto ad udienza "fissa".

Era il di- fensore di ufficio onerato a comunicare la nuova data di udienza al collega.

Inoltre, correttamente l'organo giudicante non aveva disposto la traduzione dell'imputato in assenza di una sua specifica richiesta di presenziare.

4. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, vanno esaminate distinta- mente le plurime censure prospettate in tema di intercettazioni.

4.1. La doglianza in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancanza delle dei verbali delle operazioni compiute non era stata formulata con l'atto di appello.

Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

D'altronde, in materia di impugnazioni, la fa- coltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferi- mento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o mi- gliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuri- dico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294).

In ogni caso, va ricordato sul punto il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima l'utilizzazione del contenuto di una conversazione legittimamente intercettata, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione del relativo verbale da parte del pubblico ufficiale che abbia proceduto all'operazione, dato che l'omissione in questione non rientra tra le cause di inutilizzabilità previste dall'art. 271, comma primo, cod. proc. pen., ma dà luogo a una nullità relativa, da eccepire nei termini e con le modalità stabiliti negli artt. 181 e 182 dello stesso codice (Sez. 6, n. 39766 del 15/04/2014, Pascali, Rv. 260457).

4.2. La censura inerente all'omesso riconoscimento vocale degli interlocutori delle conversazioni intercettate è stata ritenuta generica dalla Corte di appello, che comunque ha illustrato in dettaglio le ragioni dell'esatta riferibilità dei colloqui agli imputati e dell'identificazione del Silaghi (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), tra i quali il controllo di P.G. effettuato nei confronti del medesimo in data 14 dicembre 2017 ed il riconoscimento del timbro della voce effettuato in termini di assoluta cer- tezza dal vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, va richiamato il principio affermato da questa Corte, in base al quale il riconoscimento informale della voce dell'imputato, operata da un teste in dibatti- mento dopo aver ascoltato una telefonata registrata, costituisce un accertamento di un dato fattuale, utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 6, n. 27911 del 23/09/2020, Mura, Rv. 279623).

Il ricorrente si è limitato a reiterare genericamente la doglianza, senza confron- tarsi col completo ed esauriente apparato argomentativo.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], depositate in data 15.2.22, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 26 ottobre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro cinquecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma primo, nn. 2 e 5, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e vizio di motivazione per omesse noti- fiche nei confronti del Silaghi e del suo difensore nonché per omessa traduzione dell'imputato in aula. Si deduce l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte di appello erroneamente escluso la denunciata violazione del diritto al contraddittorio e del di- ritto di difesa in quanto dopo la prima udienza, a seguito di dichiarazione di asten- sione del giudice, l'imputato era stato dichiarato rinunciante e il difensore era stato sostituito ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., senza che per le udienze successive fosse stata poi effettuata alcuna notifica nei suoi riguardi o fosse stata disposta la traduzione dell'imputato detenuto in aula. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 268 e 271 cod. proc. pen.. Il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale e vizio di moti- vazione per avere la Corte di appello fondato l'affermazione di responsabilità del Si- laghi sulle sole intercettazioni telefoniche da ritenersi inutilizzabili per assenza dei verbali delle operazioni compiute. 3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, vanno premessi i consolidati prin- cipi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte. In primo luogo, la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950). In secondo luogo, il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della p udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'im- putato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza (Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159). La Corte territoriale ha fatto buon governo dei suesposti orientamenti della giu- risprudenza di legittimità in materia. In ordine alla fattispecie in esame, infatti, va osservato che all'udienza del 10 luglio 2020, l'imputato aveva rinunciato a presenziare sicché all'udienza successiva era stato dichiarato assente per rinuncia, mentre il difensore, non presente, era stato sostituito da altro avvocato. [OSCURATO:PERSONA] tutto correttamente, pertanto, non era stato inoltrato nessun avviso al difensore, in quanto rappresentato dal collega nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e il rinvio era stato disposto ad udienza "fissa". Era il di- fensore di ufficio onerato a comunicare la nuova data di udienza al collega. Inoltre, correttamente l'organo giudicante non aveva disposto la traduzione dell'imputato in assenza di una sua specifica richiesta di presenziare. 4. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, vanno esaminate distinta- mente le plurime censure prospettate in tema di intercettazioni. 4.1. La doglianza in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancanza delle dei verbali delle operazioni compiute non era stata formulata con l'atto di appello. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). D'altronde, in materia di impugnazioni, la fa- coltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferi- mento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o mi- gliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuri- dico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294). In ogni caso, va ricordato sul punto il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima l'utilizzazione del contenuto di una conversazione legittimamente intercettata, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione del relativo verbale da parte del pubblico ufficiale che abbia proceduto all'operazione, dato che l'omissione in questione non rientra tra le cause di inutilizzabilità previste dall'art. 271, comma primo, cod. proc. pen., ma dà luogo a una nullità relativa, da eccepire nei termini e con le modalità stabiliti negli artt. 181 e 182 dello stesso codice (Sez. 6, n. 39766 del 15/04/2014, Pascali, Rv. 260457). 4.2. La censura inerente all'omesso riconoscimento vocale degli interlocutori delle conversazioni intercettate è stata ritenuta generica dalla Corte di appello, che comunque ha illustrato in dettaglio le ragioni dell'esatta riferibilità dei colloqui agli imputati e dell'identificazione del Silaghi (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), tra i quali il controllo di P.G. effettuato nei confronti del medesimo in data 14 dicembre 2017 ed il riconoscimento del timbro della voce effettuato in termini di assoluta cer- tezza dal vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, va richiamato il principio affermato da questa Corte, in base al quale il riconoscimento informale della voce dell'imputato, operata da un teste in dibatti- mento dopo aver ascoltato una telefonata registrata, costituisce un accertamento di un dato fattuale, utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 6, n. 27911 del 23/09/2020, Mura, Rv. 279623). Il ricorrente si è limitato a reiterare genericamente la doglianza, senza confron- tarsi col completo ed esauriente apparato argomentativo. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
Sentenza Cassazione n. 27573/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris