CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32118/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 17/05/2023 della Corte di appello di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Trento riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Trento, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi h) ed i) per essersi i medesimi estinti per prescrizione, rideterminando la pena applicata nei suoi confronti, confermando nel resto la sentenza impugnata con la quale, tra gli altri, lo Tori era stato condannato oltre che per i reati di cui ai capi suddetti e oggetto della suindicata decisione, anche in ordine a reati riguardanti rifiuti di cui ai capi c) punti 2, 3 e 7, riqualificati quale deposito incontrollato ex art. 256 comma 1 lett. a) e 2 del Dlgs. 152/2006. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di impugnazione. 2. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata rilevazione della intervenuta prescrizione con riguardo ai capi c2), c3) e c7), osservando come in tal senso dipendano dichiarazioni testimoniali non adeguatamente valorizzate dai giudici, da cui emergerebbe invece la avvenuta rimozione non solo di rifiuti afferenti ulteriori reati ma anche quelli di cui ai predetti capi. Si aggiunge che la esclusione della prescrizione sarebbe avvenuta comunque in un quadro di incertezza e che per tale motivo il principio del favor rei dovrebbe condurre a riconoscere l'avvenuta maturazione della prescrizione che la difesa comunque illustra, alla luce di richiamati dati, come da ricondursi a ben prima del 1.2.2016. 3. Con il secondo motivo rappresenta vizi di motivazione in ordine alla individuazione del termine di cessazione del reato di cui al capo c) 3, in quanto da una parte la Corte avrebbe sostenuto che per i rifiuti di cui al predetto capo non sarebbe ancora intervenuta la relativa rimozione e dall'altra, contraddicendosi, avrebbe sostenuto che gli stessi erano stati rimossi poco prima del 1.2.2016. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi devono esaminarsi congiuntamente siccome attengono al comune tema della verifica della prescrizione dei reati di cui ai capi c2), c3) e c7). Sono entrambi inammissibili. Va premesso che i reati di cui ai capi in questione riguardano ritenute contravvenzioni per deposito incontrollato di rifiuti. Il capo L ha riguardato invece il reato ex art. 255 del Dlgs. 152/06 per mancata rimozione di rifiuti di cui, tra gli altri, ai capi precedenti. Tanto premesso, posto che ricorre un caso di doppia conforme, occorre osservare come già dalla prima sentenza, sostanzialmente condivisa dai giudici di appello, emerge (cfr. pag. 80 e ss) che i rifiuti di cui ai reati indicati ai capi c2), c3) e c7) in questione non erano stati rimossi. E ulteriore precisazione in tal senso si rinviene a pagina 81, dove il tribunale, dopo avere distinto rispetto ai reati di cui ai capi prima citati, i reati di cui ai capi c4), c5) e c6), ritenendo questi ultimi integrativi della diversa fattispecie di discarica abusiva, ha precisato ulteriormente che rifiuti cosiddetti "della Valletta", quelli sequestrati nell'area nord del compendio territoriale interessato e quelli rinvenuti all'interno dell'immobile corrispondente all'ex [OSCURATO:PERSONA] erano ancora in sito, "posto che sono stati direttamente osservati, oltre che ripresi con documentazione fotografica e video, nel corso del sopralluogo svolto in contraddittorio su istanza delle difese, il 19 maggio 2019" e riguardavano "altre e distinte imputazioni, segnatamente quelle di cui ai punti 2 - 3 e 7 sulle quali ci si è poc'anzi soffermati". Nelle pagine successive si prosegue nella illustrazione dei casi, invece, di avvenuta, ancorchè tardivamente, rimozione dei rifiuti, riferiti specificamente alle ipotesi di cui ai capi c4), c5) e c6) . E' questa l'impostazione seguita e condivisa nella sentenza qui impugnata, laddove il riferimento di cui a pagina 64, in ordine a rifiuti "di pertinenza della Tori" rimossi poco prima del 1.2.2016, operato nel quadro del distinto reato di cui al capo L inerente la condotta omissiva di cui alla fattispecie ex art. 255 del Dlgs. 152/06, per inottemperanza all'ordine comunale di rimozione (comunque ritenuto sussistente a fronte di una rimozione molto tardiva), attiene a capi diversi da quelli indicati con le lettere c2), c3) e c 7) e qui in esame, a carico anche del ricorrente, mentre l'affermazione della corte di appello di cui a pagina 65, per cui non risulta avvenuta alcuna rimozione, riguarda il capo c3). Se quindi non sussiste tra le due affermazioni citate alcuna contraddittorietà - come invece sostenuto dalla difesa nonostante la piana leggibilità e coerente correlazione delle due sentenze sul punto -, risulta altresì congrua con tale impostazione l'affermazione della corte di appello (pag. 72) per cui, sempre con riferimento ai capi c3) e c7) - contestati anche a [OSCURATO:PERSONA] oltre che a [OSCURATO:PERSONA] - risulta che i rifiuti non sono stati ancora rimossi, con conseguente mancata maturazione della prescrizione. Sgomberato il campo dalla predetta equivoca deduzione difensiva, consegue con assoluta conseguenzialità e naturalezza la necessaria rilevazione della manifesta infondatezza della ricostruzione tesa a sostenere che i dati istruttori deporrebbero nel senso della avvenuta rimozione dei rifiuti per i reati qui in esame, smentita alla luce delle argomentazioni dei giudici sopra sintetizzate - fondate, lo si ripete, su dati granitici quali innanzitutto un accertamento del 2019 persino in contraddittorio con le difese con cui si accertava ancora la permanenza dei rifiuti - oltre che dalla circostanza per cui le osservazioni difensive si fondano su elementi - a partire da dichiarazioni testimoniali - inerenti rimozioni di rifiuti diversi da quelli di cui ai capi in parola ed inoltre si traducono in personali letture degli stessi, così da scadere su un piano di mera rivalutazione, come tale inammissibile in questa sede. Consegue, in sintesi, che la esclusione della maturazione della prescrizione si fonda su accertamenti certi e chiari. Così che opera il principio, che non trova riscontro nella prospettiva difensiva, secondo il quale in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01 Laiso). Infatti, non basta una mera e diversa affermazione, da parte dell'imputato, per far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure per determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine, con la conseguente applicazione del principio «in dubio pro reo», atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01; in motivazione Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009 Rv. 243765 - 01 ; Sez. 3, Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 - 01; sez 3 n. 11221 del 18/09/1997 Rv. 209983 - 01). E' stato altresì condivisibilmente precisato che il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede - come nel caso in esame, posto che il tema in appello era stato prospettato dal Procuratore Generale - che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito - mentre in tal caso manca altresì ogni specifica ed integrale allegazione di riferimento, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso - ( Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015 Rv. 265330 - 01; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014 Rv. 261525 - 01). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 I P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell