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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 23977/2023

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2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procuraspeciale a margine del ricorso; -ricorrente, controricorrente al ricorso incidentale- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Mirabello 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del ricorso; -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso il decreto emesso dal Tribunale di Rovigo, depositato il 30/11/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2023dal cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando il rigetto della sua domanda di ammissione del credito complessivodi euro 724.244,94, vantato in parte a titolo di danni, per l’inadempimento della società poi fallita al contratto d’appalto col quale si era obbligata alla manutenzione di 33 supermercati da essa gestiti, e in parte a titolo di ripetizione di indebito, per aver pagato a [OSCURATO:PERSONA] in bonis un credito d i cui questa non era più titolare, avendolo già ceduto a [OSCURATO:PERSONA](poi fusa in MPS).

Il Tribunale di Rovigo, con decreto del 30.11.15, ha accol to parzialmente l’opposizione, ammettendo al passivo il credito di euro 76.762,64preteso dall’opponente a titolo di ripetizione di indebito .

A fondamento della decisione il giudice del merito ha osservato: che Pam aveva fornito la prova del pagamento, effettuato con bonifico del 2.5.11, allorché [OSCURATO:PERSONA] non era più creditrice, avendo il 21.4.11 ceduto il credito,fondato su fatture, a [OSCURATO:PERSONA] tonveneta; che era infondata l’eccezione sollevata dal Fallimento di inammissibilità in parte quadella domanda, in ragione del rigetto (peraltro per ragioni procedurali) dell’opposizione allo stato passivo avanzata dalla banca cessionaria contro il decreto del G.D. che aveva respinto la sua domanda di ammissione del credito ceduto, posto che - al di là del fatto che la Banca aveva impugnato la pronuncia con ricorso per cassazione - si trattava di rapporti distinti, perché la ripetizione dell’indebito non presuppone la preventiva escussione del solvens da parte del vero creditore.

Il tribunale ha respintoper il resto l ’opposizione, rilevando che , poiché il contratto stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in bonis era privo di data certa, e dunque inopponibileal Fallimento, anche i crediti che ne erano eventualmente derivati in capo alla prima società erano inopponibili alla procedura.

Il decreto è stato impugnato dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati damemoria.

Pa m [OSCURATO:SOCIETA] ha resist ito con controricorso, col quale ha propo sto ricorso incidentale per un motivo, cui il Fallimento ha a sua volta replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 96 e 98, l.f., per aver il tribunale rigettato l’eccezione di giudicato endofallimentare formatosi sull’esclusione dallo stato passivo , sia pure per ragioni di rito,del credito ceduto, di cui la Banca cessionaria aveva chiesto l’ammissione, trattandosi di pronuncia che ha comunque accertato l’inesistenza di detto credito nei confronti del Fallimento. 1.1.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 112, 115, c.p.c., per aver il tribunale ritenuto provato il fatto costitutivo dell’indebito affermando erroneamente che il Fallimento, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, av eva contestato solo genericamente l ’avvenuta cessione del credito alla banca. 1.2.Il terzo motivo lamenta l’ omesso esame dell’eccezione sollevata dal Fallimento, di insussistenza dell’indebito oggettivo, ex art. 1189 c.c., risultando [OSCURATO:PERSONA] liberata da ogni sua obbligazione verso la banca cessionaria per aver pagato [OSCURATO:PERSONA] in bonis quale creditore apparente.

2. L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell’art.2704 c.c. nonché l’ omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussionefra le parti, per aver il tribunale ritenuto privo di data certa il contratto d’appalto stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in bonis, ed aver perciò respinto la domanda di ammissione dei crediti derivanti dall’inadempimento contrattuale della fallita, senza tener conto della documentazione, munita di data certa, dalla quale si ricavava l’avvenuta stipula del contratto in data anteriore al Fallimentoe senza considerare che il curatore si era comunque spogliato della sua qualità di soggetto terzo, essendo subentrato alla fallita nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], di opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla sentenza dichiarativa proprio per il pagamento dei crediti derivanti dalle prestazioni rese in esecuzione dell’appalto.

3. Il ricorso principale èinfondato in ogni sua articolazione . 3.1.Risulta, secondo quanto in parte riferito dallo stesso ricorrente ( e per ciò che in questa sede interessa): i) che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose contro [OSCURATO:PERSONA] in bonis le stesse domande , di ripetizione di indebito e di risarcimento dei danni, poi trasferite in sede fallimentare; ii) che nella causa promossa da Pam dinanzi al giudice ordinario intervenne [OSCURATO:PERSONA](poi MPS), per far accertare la validità e l’efficacia della cessione per cui è causa (nonché di altre cessioni) e per ottenere la condanna dell’attriceal pagamento; iii) che il tribunale, preso atto del sopravvenuto fallimento della società convenuta, dichiarò improcedibili tutte le domande, ivi compresa quella proposta dall’istituto di credito;iv) che la pronuncia, impugnata da Pam e dalla banca intervenuta, venne però parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che accertò l’opponibilità dell e cession i, aventi data certa, al [OSCURATO:PERSONA] e condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla cessionaria i crediticeduti.

Ciò premesso, va rilevato che questa Corte, con l’ordinanza n. 5774/023, ha respinto integralmente il ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della corte d’appello veneziana, ivi compreso il motivo col quale ilricorrente aveva sollevato l’eccezione di giudicato endofallimentare formatosi in ordine all’esclusione dallo stato passivo del credito della banca cessionaria.Ne deriva, in primo luogo, il rigetto del secondo motivo, atteso che la questione dell’opponibilità della cessione al Fallimento è coperta da giudicato. 3.2.Quanto alla censura illustrata nel primo motivo, appare dirimente il rilievo che la domanda della banca cessionaria,di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] del credito ceduto,è stata dichiarata inammissibile per difetto di valida rappresentanza processuale della creditrice nel giudizio (cfr. Cass. n. 20387/015, che ha rigettato il ricorso di MPS contro il decreto del tribunale): il giudicato endofallimentare si è dunque formato su una questione pregiudiziale di rito e non certo sull’insussistenza dei presupposti dell’indebito.

Resta dunque incomprensibile la ragione per la quale la mancata ammissione del credito della cessionaria dovrebbe essere preclusiva della domanda di ripetizione della debitrice ceduta, evidentemente terza rispetto al rapporto cedente/cessionaria: al contrario, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha accertato l’opponibilità della cessione al Fallimento della cedente, prova il diritto di Pam alla ripetizione.

Trattasi, infatti, di indebito oggettivo (e non soggettivo, come affermato dal tribunale), che non richiede, ai fini dell’accoglimento della domanda di ripetizione, che il solvens versi in errore circ a l'esistenza dell'obbligazione: diversamente dall'indebito soggettivo ex persona debitoris, in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens- il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore - nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'accipiensnon ha alcun diritto di conseguire, né dal solvens né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (Cass., n. 7066/19; n. 4760/98).Nel caso concreto, la controricorrente ha pagato alla [OSCURATO:SOCIETA]. un credito da detta società già ceduto alla banca, che, come pure accertato dalla sentenza passata in giudicato, era l’unica avente diritto a riscuoterlo.

Ne consegue, anche sotto questo profilo, l’irrilevanza del giudicato formatosi sulla domanda d’insinuazione al passivo della stessa banca, atteso cheil diritto di Pam alla ripetizione derivava dal mero fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo per ricevere il pagamento.

3.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto attiene a un’eccezione che può essere formulata dalsolvens che abbia in buona fede pagato il creditore apparente nei confronti del creditore effettivo che l’abbia tratto in inganno col suo comportamento, ma che non può certo essere fatta valere dalla parte che ha ricevuto il pagamento indebito per negarne la ripetizione.

Va peraltro rilevato che la relativa questione è coperta anch’essa dal giudicatoformatosi sulla statuizione con la quale la Corte d’appellodi Venezia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla banca il credito ceduto.

4. Il ricorso incidentale è invecefondato.

Nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, primo comma, cod. civ., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 cod. proc. civ. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza.

Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernente il difetto di data certa(Cass., n. 13282/12).

Nel caso di specieil curatore del [OSCURATO:SOCIETA]. si era per l’appuntospogliato della sua qualità di terzo, in quanto si eracostituito, facendo propria la domanda della fallita, nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] di opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da [OSCURATO:PERSONA] ancora in bonisper il pagamento dei crediti nascenti dal contratto.

Va aggiunto che, con sentenza divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (ord. n. 6147/023 di questa Corte) la Corte d’appello di Venezia ha accolto in buona parte l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo l’inadempimento contrattuale della fallita.

Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Rovigo in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i l ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale ; cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa al Tribunale di Rovigo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procuraspeciale a margine del ricorso; -ricorrente, controricorrente al ricorso incidentale- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Mirabello 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del ricorso; -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso il decreto emesso dal Tribunale di Rovigo, depositato il 30/11/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2023dal cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando il rigetto della sua domanda di ammissione del credito complessivodi euro 724.244,94, vantato in parte a titolo di danni, per l’inadempimento della società poi fallita al contratto d’appalto col quale si era obbligata alla manutenzione di 33 supermercati da essa gestiti, e in parte a titolo di ripetizione di indebito, per aver pagato a [OSCURATO:PERSONA] in bonis un credito d i cui questa non era più titolare, avendolo già ceduto a [OSCURATO:PERSONA](poi fusa in MPS). Il Tribunale di Rovigo, con decreto del 30.11.15, ha accol to parzialmente l’opposizione, ammettendo al passivo il credito di euro 76.762,64preteso dall’opponente a titolo di ripetizione di indebito . A fondamento della decisione il giudice del merito ha osservato: che Pam aveva fornito la prova del pagamento, effettuato con bonifico del 2.5.11, allorché [OSCURATO:PERSONA] non era più creditrice, avendo il 21.4.11 ceduto il credito,fondato su fatture, a [OSCURATO:PERSONA] tonveneta; che era infondata l’eccezione sollevata dal Fallimento di inammissibilità in parte quadella domanda, in ragione del rigetto (peraltro per ragioni procedurali) dell’opposizione allo stato passivo avanzata dalla banca cessionaria contro il decreto del G.D. che aveva respinto la sua domanda di ammissione del credito ceduto, posto che - al di là del fatto che la Banca aveva impugnato la pronuncia con ricorso per cassazione - si trattava di rapporti distinti, perché la ripetizione dell’indebito non presuppone la preventiva escussione del solvens da parte del vero creditore. Il tribunale ha respintoper il resto l ’opposizione, rilevando che , poiché il contratto stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in bonis era privo di data certa, e dunque inopponibileal Fallimento, anche i crediti che ne erano eventualmente derivati in capo alla prima società erano inopponibili alla procedura. Il decreto è stato impugnato dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati damemoria. Pa m [OSCURATO:SOCIETA] ha resist ito con controricorso, col quale ha propo sto ricorso incidentale per un motivo, cui il Fallimento ha a sua volta replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 96 e 98, l.f., per aver il tribunale rigettato l’eccezione di giudicato endofallimentare formatosi sull’esclusione dallo stato passivo , sia pure per ragioni di rito,del credito ceduto, di cui la Banca cessionaria aveva chiesto l’ammissione, trattandosi di pronuncia che ha comunque accertato l’inesistenza di detto credito nei confronti del Fallimento. 1.1.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 112, 115, c.p.c., per aver il tribunale ritenuto provato il fatto costitutivo dell’indebito affermando erroneamente che il Fallimento, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, av eva contestato solo genericamente l ’avvenuta cessione del credito alla banca. 1.2.Il terzo motivo lamenta l’ omesso esame dell’eccezione sollevata dal Fallimento, di insussistenza dell’indebito oggettivo, ex art. 1189 c.c., risultando [OSCURATO:PERSONA] liberata da ogni sua obbligazione verso la banca cessionaria per aver pagato [OSCURATO:PERSONA] in bonis quale creditore apparente. 2. L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell’art.2704 c.c. nonché l’ omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussionefra le parti, per aver il tribunale ritenuto privo di data certa il contratto d’appalto stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in bonis, ed aver perciò respinto la domanda di ammissione dei crediti derivanti dall’inadempimento contrattuale della fallita, senza tener conto della documentazione, munita di data certa, dalla quale si ricavava l’avvenuta stipula del contratto in data anteriore al Fallimentoe senza considerare che il curatore si era comunque spogliato della sua qualità di soggetto terzo, essendo subentrato alla fallita nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], di opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla sentenza dichiarativa proprio per il pagamento dei crediti derivanti dalle prestazioni rese in esecuzione dell’appalto. 3. Il ricorso principale èinfondato in ogni sua articolazione . 3.1.Risulta, secondo quanto in parte riferito dallo stesso ricorrente ( e per ciò che in questa sede interessa): i) che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose contro [OSCURATO:PERSONA] in bonis le stesse domande , di ripetizione di indebito e di risarcimento dei danni, poi trasferite in sede fallimentare; ii) che nella causa promossa da Pam dinanzi al giudice ordinario intervenne [OSCURATO:PERSONA](poi MPS), per far accertare la validità e l’efficacia della cessione per cui è causa (nonché di altre cessioni) e per ottenere la condanna dell’attriceal pagamento; iii) che il tribunale, preso atto del sopravvenuto fallimento della società convenuta, dichiarò improcedibili tutte le domande, ivi compresa quella proposta dall’istituto di credito;iv) che la pronuncia, impugnata da Pam e dalla banca intervenuta, venne però parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che accertò l’opponibilità dell e cession i, aventi data certa, al [OSCURATO:PERSONA] e condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla cessionaria i crediticeduti. Ciò premesso, va rilevato che questa Corte, con l’ordinanza n. 5774/023, ha respinto integralmente il ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della corte d’appello veneziana, ivi compreso il motivo col quale ilricorrente aveva sollevato l’eccezione di giudicato endofallimentare formatosi in ordine all’esclusione dallo stato passivo del credito della banca cessionaria.Ne deriva, in primo luogo, il rigetto del secondo motivo, atteso che la questione dell’opponibilità della cessione al Fallimento è coperta da giudicato. 3.2.Quanto alla censura illustrata nel primo motivo, appare dirimente il rilievo che la domanda della banca cessionaria,di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] del credito ceduto,è stata dichiarata inammissibile per difetto di valida rappresentanza processuale della creditrice nel giudizio (cfr. Cass. n. 20387/015, che ha rigettato il ricorso di MPS contro il decreto del tribunale): il giudicato endofallimentare si è dunque formato su una questione pregiudiziale di rito e non certo sull’insussistenza dei presupposti dell’indebito. Resta dunque incomprensibile la ragione per la quale la mancata ammissione del credito della cessionaria dovrebbe essere preclusiva della domanda di ripetizione della debitrice ceduta, evidentemente terza rispetto al rapporto cedente/cessionaria: al contrario, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha accertato l’opponibilità della cessione al Fallimento della cedente, prova il diritto di Pam alla ripetizione. Trattasi, infatti, di indebito oggettivo (e non soggettivo, come affermato dal tribunale), che non richiede, ai fini dell’accoglimento della domanda di ripetizione, che il solvens versi in errore circ a l'esistenza dell'obbligazione: diversamente dall'indebito soggettivo ex persona debitoris, in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens- il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore - nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'accipiensnon ha alcun diritto di conseguire, né dal solvens né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (Cass., n. 7066/19; n. 4760/98).Nel caso concreto, la controricorrente ha pagato alla [OSCURATO:SOCIETA]. un credito da detta società già ceduto alla banca, che, come pure accertato dalla sentenza passata in giudicato, era l’unica avente diritto a riscuoterlo. Ne consegue, anche sotto questo profilo, l’irrilevanza del giudicato formatosi sulla domanda d’insinuazione al passivo della stessa banca, atteso cheil diritto di Pam alla ripetizione derivava dal mero fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo per ricevere il pagamento. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto attiene a un’eccezione che può essere formulata dalsolvens che abbia in buona fede pagato il creditore apparente nei confronti del creditore effettivo che l’abbia tratto in inganno col suo comportamento, ma che non può certo essere fatta valere dalla parte che ha ricevuto il pagamento indebito per negarne la ripetizione. Va peraltro rilevato che la relativa questione è coperta anch’essa dal giudicatoformatosi sulla statuizione con la quale la Corte d’appellodi Venezia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla banca il credito ceduto. 4. Il ricorso incidentale è invecefondato. Nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, primo comma, cod. civ., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 cod. proc. civ. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernente il difetto di data certa(Cass., n. 13282/12). Nel caso di specieil curatore del [OSCURATO:SOCIETA]. si era per l’appuntospogliato della sua qualità di terzo, in quanto si eracostituito, facendo propria la domanda della fallita, nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] di opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da [OSCURATO:PERSONA] ancora in bonisper il pagamento dei crediti nascenti dal contratto. Va aggiunto che, con sentenza divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (ord. n. 6147/023 di questa Corte) la Corte d’appello di Venezia ha accolto in buona parte l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo l’inadempimento contrattuale della fallita. Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Rovigo in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta i l ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale ; cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa al Tribunale di Rovigo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unifi
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