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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23918/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede rigettarsi il ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex artt. 416-bis cod. pen. (capo 1) e ex artt. 110, 56, 81, comma 2, 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma terzo, 61 n. 2 e 416-bis.

1. cod. pen. (capi 13 e 14) descritti nelle imputazioni provvisorie.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il Primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "gruppo [OSCURATO:PERSONA]".

Si osserva che a [OSCURATO:PERSONA] viene attribuito il ruolo di partecipe dell'associazione quale uomo di fiducia o factotum di [OSCURATO:PERSONA], nel nome del quale agirebbe come intermediario nella esecuzione di attività illecite, nella raccolta di denaro proveniente da estorsioni e nunzio di notizie utili, ma gli indizi della sua colpevolezza vengono tratti dalle del tutto generiche dichiarazioni dei collaboranti con l'Autorità giudiziaria Zaffonte, Abbruzzese e Noblea e dai contenuti di alcune conversazioni intercettate, che mostrano rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] frequenti ma rivelativi soltanto della loro amicizia, che risale all'infanzia e che spiega i favori personali che il primo fa al secondo, e solo latamente indicativi della commissione dei reati-scopo oggetto dei capi 13 e

14. Si aggiunge che la conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e il Piane, che sarebbe una delle vittime del ricorrente, mostra soltanto che questi informava [OSCURATO:PERSONA] di aver appreso da un quotidiano che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in un processo.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nella valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], il quale ha solo affermato che [OSCURATO:PERSONA] pratica usura, prive di riscontri intrinseci ed estrinseci. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale ha desunto i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal convergere dei contenuti delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti Zaffonte — che ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto molto vicino a [OSCURATO:PERSONA] e che gestisce due sale-gioco e un bar e pratica l'usura — Noblea — che ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] fa parte del gruppo criminale di [OSCURATO:PERSONA] e che in un'occasione ebbe una lite con un suo cognato intendendo punirlo perché aveva acquistato 5 chilogrammi di marijuana senza autorizzazione — Abruzzese — che lo ha riconosciuto in foto come il "Francesco" gestore di una sala giochi e di un noleggio di sedie a sdraio all'interno dell'ospedale di Cosenza, come anche riscontrato dalle indagini — e Foggetti — che, con una narrazione circostanziata, ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] l'intermediario nella realizzazione di due estorsioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] (p. 19-23).

Il Tribunale ha osservato che le dichiarazioni di Zaffonte e di Foggetti sono anche autoaccusatorie e che quelle di Noblea partono da una conoscenza diretta degli eventi, trovano riscontro nei contenuti di conversazioni intercettate e, peraltro, confermano che in un'occasione [OSCURATO:PERSONA] perorò la causa di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del cognato di Noblea.

Su queste basi non irragionevolmente il Tribunale ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] partecipò alla realizzazione dei reati-fine dell'associazione mostrando una affectio societatis che va distinta dalla relazione di amicizia con [OSCURATO:PERSONA], capo del gruppo, agli ordini del quale deve, in assenza di spiegazioni alternative, che agisse.

2. Invece, il ricorso non contesta la esistenza dell'associazione per delinquere descritta nel capo 1 delle imputazioni provvisorie, né la sua partecipazione ai reati- fine descritti nei capi 13 e 14 anche come aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., ma soltanto la partecipazione del ricorrente alla stessa senza, tuttavia, confrontarsi con tutti gli elementi di valutazione utilizzati del Tribunale.

Pertanto, esso risulta aspecifico e, quindi, inammissibile.

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede rigettarsi il ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex artt. 416-bis cod. pen. (capo 1) e ex artt. 110, 56, 81, comma 2, 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma terzo, 61 n. 2 e 416-bis. 1. cod. pen. (capi 13 e 14) descritti nelle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il Primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "gruppo [OSCURATO:PERSONA]". Si osserva che a [OSCURATO:PERSONA] viene attribuito il ruolo di partecipe dell'associazione quale uomo di fiducia o factotum di [OSCURATO:PERSONA], nel nome del quale agirebbe come intermediario nella esecuzione di attività illecite, nella raccolta di denaro proveniente da estorsioni e nunzio di notizie utili, ma gli indizi della sua colpevolezza vengono tratti dalle del tutto generiche dichiarazioni dei collaboranti con l'Autorità giudiziaria Zaffonte, Abbruzzese e Noblea e dai contenuti di alcune conversazioni intercettate, che mostrano rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] frequenti ma rivelativi soltanto della loro amicizia, che risale all'infanzia e che spiega i favori personali che il primo fa al secondo, e solo latamente indicativi della commissione dei reati-scopo oggetto dei capi 13 e 14. Si aggiunge che la conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e il Piane, che sarebbe una delle vittime del ricorrente, mostra soltanto che questi informava [OSCURATO:PERSONA] di aver appreso da un quotidiano che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in un processo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nella valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], il quale ha solo affermato che [OSCURATO:PERSONA] pratica usura, prive di riscontri intrinseci ed estrinseci. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale ha desunto i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal convergere dei contenuti delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti Zaffonte — che ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto molto vicino a [OSCURATO:PERSONA] e che gestisce due sale-gioco e un bar e pratica l'usura — Noblea — che ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] fa parte del gruppo criminale di [OSCURATO:PERSONA] e che in un'occasione ebbe una lite con un suo cognato intendendo punirlo perché aveva acquistato 5 chilogrammi di marijuana senza autorizzazione — Abruzzese — che lo ha riconosciuto in foto come il "Francesco" gestore di una sala giochi e di un noleggio di sedie a sdraio all'interno dell'ospedale di Cosenza, come anche riscontrato dalle indagini — e Foggetti — che, con una narrazione circostanziata, ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] l'intermediario nella realizzazione di due estorsioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] (p. 19-23). Il Tribunale ha osservato che le dichiarazioni di Zaffonte e di Foggetti sono anche autoaccusatorie e che quelle di Noblea partono da una conoscenza diretta degli eventi, trovano riscontro nei contenuti di conversazioni intercettate e, peraltro, confermano che in un'occasione [OSCURATO:PERSONA] perorò la causa di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del cognato di Noblea. Su queste basi non irragionevolmente il Tribunale ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] partecipò alla realizzazione dei reati-fine dell'associazione mostrando una affectio societatis che va distinta dalla relazione di amicizia con [OSCURATO:PERSONA], capo del gruppo, agli ordini del quale deve, in assenza di spiegazioni alternative, che agisse. 2. Invece, il ricorso non contesta la esistenza dell'associazione per delinquere descritta nel capo 1 delle imputazioni provvisorie, né la sua partecipazione ai reati- fine descritti nei capi 13 e 14 anche come aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., ma soltanto la partecipazione del ricorrente alla stessa senza, tuttavia, confrontarsi con tutti gli elementi di valutazione utilizzati del Tribunale. Pertanto, esso risulta aspecifico e, quindi, inammissibile. 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3
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