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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03325/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3z1 914 - zout [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna da questi riportata in primo grado in ordine al reato di minaccia aggravata; Il difensore dell'imputato ha presentato una memoria senza il rispetto del termine di legge, della quale il Collegio non ha tenuto conto.

Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si denunzia la violazione della legge per omessa pronuncia di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il motivo non è manifestamente infondato, per cui occorre prendere atto che ad oggi il reato è prescritto.

Va precisato, a questo riguardo, che il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello (come sostenuto dal ricorrente), in quanto la prescrizione è maturata alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pronunziata la sentenza impugnata, tenuto conto del decorso del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. e della sospensione di sessantaquattro giorni per l'udienza che avrebbe dovuto celebrarsi il 21 aprile 2020.

Tuttavia non può dirsi che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'individuazione del termine di prescrizione alle ore 24.00 dell'ultimo giorno è frutto di un orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650 - 01) e non discende direttamente dalla disciplina sulla prescrizione Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 18 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3z1 914 - zout [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna da questi riportata in primo grado in ordine al reato di minaccia aggravata; Il difensore dell'imputato ha presentato una memoria senza il rispetto del termine di legge, della quale il Collegio non ha tenuto conto. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si denunzia la violazione della legge per omessa pronuncia di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il motivo non è manifestamente infondato, per cui occorre prendere atto che ad oggi il reato è prescritto. Va precisato, a questo riguardo, che il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello (come sostenuto dal ricorrente), in quanto la prescrizione è maturata alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pronunziata la sentenza impugnata, tenuto conto del decorso del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. e della sospensione di sessantaquattro giorni per l'udienza che avrebbe dovuto celebrarsi il 21 aprile 2020. Tuttavia non può dirsi che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'individuazione del termine di prescrizione alle ore 24.00 dell'ultimo giorno è frutto di un orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650 - 01) e non discende direttamente dalla disciplina sulla prescrizione Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 18 dic
Sentenza Cassazione n. 03325/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris