CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 1975
Cassazione n. 30115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/01/1975 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la Corte di appello di Brescia ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena dopo il disposto annullamento con rinvio sul punto per omessa motivazione, fornendo una valida giustificazione delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e della concreta rilevanza della recidiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perchéta fronte di una motivazione puntuale, si limitano a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente