Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11500/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a speciale in calce alricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 2511/18/2022, depositata il 31.05.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Latina, con sentenza n. 111/04/2012, rigettava il ricorsoproposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. avverso l’avviso diaccertamento, relativo all’anno 2006, con il quale era stataNumero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026recuperata l’IVA in relazione ad operazioni intracomunitarie per lequali non sussistevano i requisiti, essendo emerso che l’operatorecomunitario H.P.L. by [OSCURATO:PERSONA], richiamato nelle fatture contestate,era inattivo dal 12.01.2004;- con la sentenza n. 2914/39/2015 la CTR del Lazio rigettava l’appelloproposto dalla contribuente;- proposto ricorso per cassazione dalla contribuente, questa Corte,con ordinanza n. 6431 del 2021, rigettava il primo motivo, accoglievail secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, e cassavacon rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti,rilevando che: “3.3 E' stato precisato pure che la indicazione erronea del codiceidentificativo del cessionario nel caso di cessioni intracomunitarie non può essereritenuta ragione che faccia venir meno la possibilità di applicazione del regime dinon imponibilità di cui alla normativa citata poiché non può ritenersi un requisitosostanziale; nel contempo diventa necessaria la dimostrazione che, pur a frontedella indicazione erronea che non consente l'ordinario funzionamento del sistema digestione degli scambi intracomunitari sotto il profilo fiscale, le operazioni sianoeffettive.

L'onere di dimostrarlo, quindi, non può che spettare al soggetto cheinvoca il regime speciale e che non ha rispettato gli obblighi formali per dimostrarela natura dell'operazione.

Ed anche con riguardo negli elenchi riepilogativi che glioperatori intracomunitari sono tenuti a compilare, qualora sia riportato un codiceidentificativo cessato del corrispondente comunitario, deve ritenersi possibile chel'operatore fornisca la prova certa della effettività della operazione commerciale,incorrendosi altrimenti nel divieto di doppia tassazione, atteso che si tratta di unrequisito formale la cui mancata o non corretta indicazione assume specifico rilievo,ai fini del diniego della non imponibilità della cessione, esclusivamente qualoraimpedisca la dimostrazione certa della sussistenza dei requisiti sostanzialidell'operazione intracomunitaria (v.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26466 del17/12/2014 Rv. 633656; Sez. 5, Sentenza n. 3603 del 13/02/2009, Rv. 606843).3.4 L'omessa attribuzione al cessionario del codice identificativo ovvero l'omessaannotazione nell'elenco riepilogativo lstat (lntrastat), come si è già detto, non fannoinvero venir meno la possibilità d'inquadrare l'operazione a favore di operatoricomunitari, laddove sia dimostrato che la stessa abbia avuto effettivamente luogo eche il destinatario di essa sia un operatore comunitario (v.

Cass. Sez. 5, SentenzaNumero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026n. 23763 del 20/11/2015 Rv. 637650 - 01).

Ed anche in base alla giurisprudenzadella Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 9 febbraio 2017, causa C-21/16), ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità dell'IVA, rilevanoesclusivamente le condizioni sostanziali, salvo i casi di frode (v.

Cass. Sez. 5 -,Ordinanza n. 10006 del 24/04/2018 Rv. 648067-01).

3.5. Ciò posto, alla luce deiprincipi giuridici consolidati, cui si ritiene di dare continuità in questa sede, peraccedere al regime esente, quindi, non basta che gli esercenti imprese, arti eprofessioni indichino tale numero nella documentazione relativa allo scambiointracomunitario, occorrendo pure che il soggetto attivo dello scambio dia impulsoad una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma dellavalidità attuale del numero di identificazione attribuito al cessionario, attraversouna procedura che non può essere ritenuta facoltativa, posto che, in assenza di taliadempimenti, legittimamente l'Ufficio finanziario può procedere al recuperodell'IVA; tuttavia, in tal caso, non si verifica la perdita del diritto alla esenzione, sespettante, mentre si sposta sul contribuente l'onere di provare la sussistenza deipresupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo. (Sez.5, Sentenza n. 3603 del 13/02/2009, Rv. 606843).

3.6. Di tali principi non ha fattocorretta applicazione la sentenza impugnata poiché, pur avendo correttamenteritenuto doveroso il rispetto della procedura sopra indicata, limitandosi, poi, però, avalutare la sola carenza formale dei requisiti richiesti non ha esaminato se laoperazione fosse stata effettivamente realizzata, come pure la ricorrente avevadedotto e richiesto, così da consentire alla contribuente di dimostrare che, pur afronte della indicazione erronea che non consente l'ordinario funzionamento delsistema di gestione degli scambi comunitari sotto il profilo formale, le operazionierano in ipotesi effettive.”;- a seguito del ricorso in riassunzione, proposto dal contribuente, conla sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Lazio, in sede di rinvio,rigettava l’appello proposto dalla stessa, osservando, per quanto quiancora rileva, che:- la ripresa dell’IVA era legittima in quanto la cessioneintracomunitaria era avvenuta con un soggetto che, al momento dellacessione, aveva cessato la propria attività, dato che le operazionierano state realizzate nel 2006 e il cessionario era cessato nelgennaio del 2004; non sussisteva alcun documento atto a dimostrareNumero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026la reale fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato e la contribuenteera a conoscenza della mancanza di operatività del cessionario;- la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione degli artt.2697, 1691, 1510, comma 2, cod. civ. e 7 d.lgs. n. 546 del 1992, peravere la CTR respinto l’appello proposto dalla contribuente(esorbitando, peraltro, dalle proprie competenze nell’evidenziarel’infondatezza del ricorso per cassazione) affermando che non vi eratraccia di documenti attestanti la reale fuoriuscita del bene dalterritorio nazionale, senza esaminare i documenti versati in atti anchedalla contribuente fin dal primo grado del giudizio, quali fatture elettere di vettura relative alla spedizione / consegna dei beni venduti,e senza considerare che si trattava di vendita “da piazza a piazza”,essendosi il venditore liberato dell’obbligo di consegna nel momentoin cui aveva rimesso la merce al vettore; aggiunge che dalladocumentazione in atti, mai contestata da controparte, emergeval’esistenza della cessionaria anche nell’anno 2006;- con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, la violazione degli artt. 41 del d.l. n. 331 del 1993 e384 c.p.c., perché la CTR, quale giudice di rinvio, nel rimanereancorata al criterio interpretativo della esistenza della cessionariacome attestata dalla attribuzione del codice identificativo, non si èrinviato alla Corte territoriale al fine di valutare unicamente la realesussistenza delle operazioni;Numero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026- con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, la violazione dell’art. 50, commi 1 e 2, del d.l. n. 331 del 1993,perché la CTR ha fondato la propria decisione esclusivamente sul datoformale della mancanza di attribuzione del codice identificativo, senzaconsiderare che la società [OSCURATO:PERSONA], localizzata in Grecia, risultataall’Anagrafe Tributaria Italiana “inattiva” dal 12.01.2004, era inveceoperante nell’anno 2006, come risultava dalle attestazioni in atti;- i predetti motivi, che per ragioni di connessione vanno esaminatiunitariamente, sono infondati;- occorre premettere che la riassunzione della causa innanzi al giudicedi rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti,tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni,nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio sensodi qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie dastatuizioni della sentenza della Cassazione (Cass., 27 ottobre 2023,n. 29879; Cass., 14 gennaio 2020, n. 448) e che la riassunzione dellacausa davanti al giudice di rinvio si configura, dunque, non già comealla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata(Cass., 20 dicembre 2022, n. 37200; Cass., 8 novembre 2013, n.25244);- nel giudizio di rinvio non solo è inibito alle parti di ampliare il themadecidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioninuove, ma operano anche le preclusioni derivantidal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, ondeneppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state consideratedalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate,giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare glieffetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principiodella sua intangibilità (Cass., 10 agosto 2023, n. 24357);Numero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026- parimenti consolidato è il principio secondo cui i limiti dei poteriannullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione inordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altraragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto aduniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio didiritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità dimodificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti alprocesso; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutareliberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti,ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia daemettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro,delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la"potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsinell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione"ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, lacui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dallaCorte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni edecadenze pregresse (ex plurimis, Cass. n. 17240 del 15/06/2023);- nel giudizio di rinvio, inoltre, è precluso qualsiasi esame deipresupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dallaCorte di Cassazione, non solo in ordine ai pretesi errores iniudicando commessi dal giudice a quo, relativi al diritto sostanziale,ma anche con riferimento alle violazioni di norme processuali che siassumono poste in essere dal giudice di merito, tutte le volte in cui ilprincipio di diritto sia stato enunciato rispetto a un fatto con valenzaprocessuale (Cass., 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., 29 settembre2014, n. 20474; Cass., Sez.

U., 3 luglio 2009, n. 15602);Numero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026- la modifica, nel giudizio di rinvio, in senso riduttivo dell'originariaimpostazione difensiva, tale da renderla incompatibile con lacontestazione di fatti o requisiti posti a fondamento della pretesadella controparte, ovvero la mancata riproposizione dellacontestazione sulla sussistenza di tali requisiti, sollevata neiprecedenti gradi del giudizio ed in essi disattesa o dichiaratainammissibile, rende inammissibile l'esame d'ufficio di tali questioni,in quanto ormai espunte dal dibattito processuale (Cass., 9 giugno2023, n. 16450);- a tali principi si aggiunge quello secondo cui, «In tema di ricorsoavverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, inrapporto al petitum concretamente individuato dal giudice di rinvio, laportata del decisum della sentenza di legittimità, la Corte dicassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato alprincipio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propriasentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto delladomanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronunciarescindente non può porsi in contrasto» (Cass., 19 febbraio 2018, n.3955).

E difatti, «la denuncia del mancato rispetto da parte delgiudice di rinvio del "decisum" della sentenza di cassazione concretadenuncia di "error in procedendo" per aver operato il giudice stesso inambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri didecisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri delgiudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti dellasentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, con laconseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilataall'interpretazione delle norme giuridiche» (Cass., 5 marzo 2019, n.6344);- tanto premesso, il caso in esame ricade nella “terza ipotesi” primaindicata, in cui al giudice di rinvio è demandato il compito non solo diNumero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026applicare il principio di diritto, ma anche di valutare "ex novo"i fatti già acquisiti ed eventualmente altri fatti, la cui acquisizione siaconsentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione esempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse;- avendo la Corte di Cassazione accolto il ricorso per violazione dilegge in cui sarebbe incorsa la CTR, al giudice di rinvio è statodemandato, alla luce di quanto statuito nella sentenza di cassazione,di riesaminare la fondatezza del gravame, non considerando solo lacarenza dei requisiti formali (omessa attribuzione al cessionario delcodice identificativo e omessa annotazione nell’elenco riepilogativoIntrastat), ma verificando anche la sussistenza dei requisitisostanziali, al fine di accertare se le operazioni contestate fosserostate effettivamente realizzate;- premesso che l’espressione “ritiene infondato il Ricorso perCassazione”, contenuta nella sentenza impugnata, è evidentementeun mero refuso, essendo evidente che il giudice di rinvio intendevariferirsi al ricorso in riassunzione, la CTR in sede di rinvio si è attenutaai principi enunciati dalla Corte di Cassazione, avendo accertato nonsolo che la cessionaria, destinataria della merce venduta, aveva giàcessato la propria attività nell’anno 2006, quando sarebbero staterealizzate le operazioni contestate, ma anche che non sussisteva“alcuna traccia dei documenti attinenti a dimostrare la realefuoriuscita del bene dal territorio statale” e che la contribuente era “aconoscenza che il Cessionario al momento della cessione non eraoperativo con preclusione che lo stesso potesse essere consideratosoggetto passivo di imposta funzionale a godimento dell’esenzioneI.V.A.”;- del resto, la contribuente ha evidenziato che lo stesso documentodell’Ufficio imposte greco, nell’attestare l’esistenza della societàNumero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026cessionaria, risaliva all’anno 2004, mentre le operazioni di cui sidiscute risalgono al 2006;- con riferimento alla prova dell’effettività del trasporto della mercetra due operatori UE è stato affermato che, nel caso di cessioneintracomunitaria, il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività deltrasporto della merce nel territorio dello Stato in cui risiede ilcessionario; la Corte di giustizia UE ha chiarito, in particolare, che lelettere di vettura e i documenti equipollenti possono essereconsiderati come elemento idoneo a dimostrare che i beni cui siriferiscono siano destinati a essere trasportati o spediti verso un altroStato membro, solo se debitamente compilati con l’indicazione di tuttigli elementi necessari, ivi compresa la data della consegna (CGUE 20giugno 2018, in causa C-108/17, [OSCURATO:PERSONA]); in mancanza, deveemergere la buona fede del contribuente, cioè che egli non sapesse onon avrebbe dovuto sapere che l'operazione effettuata rientrava inun'evasione posta in essere dall'acquirente e, ciò nonostante, nonavesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di parteciparvi(Cass. n. 29498 del 24/12/2020; Cass. n. 26062 del 30/12/2015;Cass. n. 4636 del 26/02/2014; CGUE 6 settembre 2012, in C-273/11,Mecsek/Gabona; CGUE 17 ottobre 2019, in C-653/18, Unitel);- a tal fine il contribuente deve fornire la prova di avere adottato ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto, valutata secondocriteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto allecircostanze del caso concreto (Cass. n. 4045 del 12/02/2019), chenella specie non risulta essere stata fornita;- le censure mosse dalla contribuente mirano, pertanto, ad ottenereuna rivalutazione dei fatti storici, operata dal giudice di merito,preclusa nel giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U. n. 34476 del 2019),in ordine alla idoneità della documentazione prodotto a dimostrarel’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale;Numero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate indispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00, oltre alle speseprenotate a debito;Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaparte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a speciale in calce alricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 2511/18/2022, depositata il 31.05.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Latina, con sentenza n. 111/04/2012, rigettava il ricorsoproposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. avverso l’avviso diaccertamento, relativo all’anno 2006, con il quale era stataNumero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026recuperata l’IVA in relazione ad operazioni intracomunitarie per lequali non sussistevano i requisiti, essendo emerso che l’operatorecomunitario H.P.L. by [OSCURATO:PERSONA], richiamato nelle fatture contestate,era inattivo dal 12.01.2004;- con la sentenza n. 2914/39/2015 la CTR del Lazio rigettava l’appelloproposto dalla contribuente;- proposto ricorso per cassazione dalla contribuente, questa Corte,con ordinanza n. 6431 del 2021, rigettava il primo motivo, accoglievail secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, e cassavacon rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti,rilevando che: “3.3 E' stato precisato pure che la indicazione erronea del codiceidentificativo del cessionario nel caso di cessioni intracomunitarie non può essereritenuta ragione che faccia venir meno la possibilità di applicazione del regime dinon imponibilità di cui alla normativa citata poiché non può ritenersi un requisitosostanziale; nel contempo diventa necessaria la dimostrazione che, pur a frontedella indicazione erronea che non consente l'ordinario funzionamento del sistema digestione degli scambi intracomunitari sotto il profilo fiscale, le operazioni sianoeffettive. L'onere di dimostrarlo, quindi, non può che spettare al soggetto cheinvoca il regime speciale e che non ha rispettato gli obblighi formali per dimostrarela natura dell'operazione. Ed anche con riguardo negli elenchi riepilogativi che glioperatori intracomunitari sono tenuti a compilare, qualora sia riportato un codiceidentificativo cessato del corrispondente comunitario, deve ritenersi possibile chel'operatore fornisca la prova certa della effettività della operazione commerciale,incorrendosi altrimenti nel divieto di doppia tassazione, atteso che si tratta di unrequisito formale la cui mancata o non corretta indicazione assume specifico rilievo,ai fini del diniego della non imponibilità della cessione, esclusivamente qualoraimpedisca la dimostrazione certa della sussistenza dei requisiti sostanzialidell'operazione intracomunitaria (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26466 del17/12/2014 Rv. 633656; Sez. 5, Sentenza n. 3603 del 13/02/2009, Rv. 606843).3.4 L'omessa attribuzione al cessionario del codice identificativo ovvero l'omessaannotazione nell'elenco riepilogativo lstat (lntrastat), come si è già detto, non fannoinvero venir meno la possibilità d'inquadrare l'operazione a favore di operatoricomunitari, laddove sia dimostrato che la stessa abbia avuto effettivamente luogo eche il destinatario di essa sia un operatore comunitario (v. Cass. Sez. 5, SentenzaNumero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026n. 23763 del 20/11/2015 Rv. 637650 - 01). Ed anche in base alla giurisprudenzadella Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 9 febbraio 2017, causa C-21/16), ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità dell'IVA, rilevanoesclusivamente le condizioni sostanziali, salvo i casi di frode (v. Cass. Sez. 5 -,Ordinanza n. 10006 del 24/04/2018 Rv. 648067-01). 3.5. Ciò posto, alla luce deiprincipi giuridici consolidati, cui si ritiene di dare continuità in questa sede, peraccedere al regime esente, quindi, non basta che gli esercenti imprese, arti eprofessioni indichino tale numero nella documentazione relativa allo scambiointracomunitario, occorrendo pure che il soggetto attivo dello scambio dia impulsoad una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma dellavalidità attuale del numero di identificazione attribuito al cessionario, attraversouna procedura che non può essere ritenuta facoltativa, posto che, in assenza di taliadempimenti, legittimamente l'Ufficio finanziario può procedere al recuperodell'IVA; tuttavia, in tal caso, non si verifica la perdita del diritto alla esenzione, sespettante, mentre si sposta sul contribuente l'onere di provare la sussistenza deipresupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo. (Sez.5, Sentenza n. 3603 del 13/02/2009, Rv. 606843). 3.6. Di tali principi non ha fattocorretta applicazione la sentenza impugnata poiché, pur avendo correttamenteritenuto doveroso il rispetto della procedura sopra indicata, limitandosi, poi, però, avalutare la sola carenza formale dei requisiti richiesti non ha esaminato se laoperazione fosse stata effettivamente realizzata, come pure la ricorrente avevadedotto e richiesto, così da consentire alla contribuente di dimostrare che, pur afronte della indicazione erronea che non consente l'ordinario funzionamento delsistema di gestione degli scambi comunitari sotto il profilo formale, le operazionierano in ipotesi effettive.”;- a seguito del ricorso in riassunzione, proposto dal contribuente, conla sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Lazio, in sede di rinvio,rigettava l’appello proposto dalla stessa, osservando, per quanto quiancora rileva, che:- la ripresa dell’IVA era legittima in quanto la cessioneintracomunitaria era avvenuta con un soggetto che, al momento dellacessione, aveva cessato la propria attività, dato che le operazionierano state realizzate nel 2006 e il cessionario era cessato nelgennaio del 2004; non sussisteva alcun documento atto a dimostrareNumero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026la reale fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato e la contribuenteera a conoscenza della mancanza di operatività del cessionario;- la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione degli artt.2697, 1691, 1510, comma 2, cod. civ. e 7 d.lgs. n. 546 del 1992, peravere la CTR respinto l’appello proposto dalla contribuente(esorbitando, peraltro, dalle proprie competenze nell’evidenziarel’infondatezza del ricorso per cassazione) affermando che non vi eratraccia di documenti attestanti la reale fuoriuscita del bene dalterritorio nazionale, senza esaminare i documenti versati in atti anchedalla contribuente fin dal primo grado del giudizio, quali fatture elettere di vettura relative alla spedizione / consegna dei beni venduti,e senza considerare che si trattava di vendita “da piazza a piazza”,essendosi il venditore liberato dell’obbligo di consegna nel momentoin cui aveva rimesso la merce al vettore; aggiunge che dalladocumentazione in atti, mai contestata da controparte, emergeval’esistenza della cessionaria anche nell’anno 2006;- con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, la violazione degli artt. 41 del d.l. n. 331 del 1993 e384 c.p.c., perché la CTR, quale giudice di rinvio, nel rimanereancorata al criterio interpretativo della esistenza della cessionariacome attestata dalla attribuzione del codice identificativo, non si èrinviato alla Corte territoriale al fine di valutare unicamente la realesussistenza delle operazioni;Numero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026- con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, la violazione dell’art. 50, commi 1 e 2, del d.l. n. 331 del 1993,perché la CTR ha fondato la propria decisione esclusivamente sul datoformale della mancanza di attribuzione del codice identificativo, senzaconsiderare che la società [OSCURATO:PERSONA], localizzata in Grecia, risultataall’Anagrafe Tributaria Italiana “inattiva” dal 12.01.2004, era inveceoperante nell’anno 2006, come risultava dalle attestazioni in atti;- i predetti motivi, che per ragioni di connessione vanno esaminatiunitariamente, sono infondati;- occorre premettere che la riassunzione della causa innanzi al giudicedi rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti,tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni,nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio sensodi qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie dastatuizioni della sentenza della Cassazione (Cass., 27 ottobre 2023,n. 29879; Cass., 14 gennaio 2020, n. 448) e che la riassunzione dellacausa davanti al giudice di rinvio si configura, dunque, non già comealla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata(Cass., 20 dicembre 2022, n. 37200; Cass., 8 novembre 2013, n.25244);- nel giudizio di rinvio non solo è inibito alle parti di ampliare il themadecidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioninuove, ma operano anche le preclusioni derivantidal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, ondeneppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state consideratedalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate,giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare glieffetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principiodella sua intangibilità (Cass., 10 agosto 2023, n. 24357);Numero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026- parimenti consolidato è il principio secondo cui i limiti dei poteriannullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione inordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altraragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto aduniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio didiritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità dimodificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti alprocesso; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutareliberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti,ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia daemettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro,delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la"potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsinell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione"ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, lacui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dallaCorte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni edecadenze pregresse (ex plurimis, Cass. n. 17240 del 15/06/2023);- nel giudizio di rinvio, inoltre, è precluso qualsiasi esame deipresupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dallaCorte di Cassazione, non solo in ordine ai pretesi errores iniudicando commessi dal giudice a quo, relativi al diritto sostanziale,ma anche con riferimento alle violazioni di norme processuali che siassumono poste in essere dal giudice di merito, tutte le volte in cui ilprincipio di diritto sia stato enunciato rispetto a un fatto con valenzaprocessuale (Cass., 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., 29 settembre2014, n. 20474; Cass., Sez. U., 3 luglio 2009, n. 15602);Numero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026- la modifica, nel giudizio di rinvio, in senso riduttivo dell'originariaimpostazione difensiva, tale da renderla incompatibile con lacontestazione di fatti o requisiti posti a fondamento della pretesadella controparte, ovvero la mancata riproposizione dellacontestazione sulla sussistenza di tali requisiti, sollevata neiprecedenti gradi del giudizio ed in essi disattesa o dichiaratainammissibile, rende inammissibile l'esame d'ufficio di tali questioni,in quanto ormai espunte dal dibattito processuale (Cass., 9 giugno2023, n. 16450);- a tali principi si aggiunge quello secondo cui, «In tema di ricorsoavverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, inrapporto al petitum concretamente individuato dal giudice di rinvio, laportata del decisum della sentenza di legittimità, la Corte dicassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato alprincipio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propriasentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto delladomanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronunciarescindente non può porsi in contrasto» (Cass., 19 febbraio 2018, n.3955). E difatti, «la denuncia del mancato rispetto da parte delgiudice di rinvio del "decisum" della sentenza di cassazione concretadenuncia di "error in procedendo" per aver operato il giudice stesso inambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri didecisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri delgiudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti dellasentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, con laconseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilataall'interpretazione delle norme giuridiche» (Cass., 5 marzo 2019, n.6344);- tanto premesso, il caso in esame ricade nella “terza ipotesi” primaindicata, in cui al giudice di rinvio è demandato il compito non solo diNumero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026applicare il principio di diritto, ma anche di valutare "ex novo"i fatti già acquisiti ed eventualmente altri fatti, la cui acquisizione siaconsentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione esempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse;- avendo la Corte di Cassazione accolto il ricorso per violazione dilegge in cui sarebbe incorsa la CTR, al giudice di rinvio è statodemandato, alla luce di quanto statuito nella sentenza di cassazione,di riesaminare la fondatezza del gravame, non considerando solo lacarenza dei requisiti formali (omessa attribuzione al cessionario delcodice identificativo e omessa annotazione nell’elenco riepilogativoIntrastat), ma verificando anche la sussistenza dei requisitisostanziali, al fine di accertare se le operazioni contestate fosserostate effettivamente realizzate;- premesso che l’espressione “ritiene infondato il Ricorso perCassazione”, contenuta nella sentenza impugnata, è evidentementeun mero refuso, essendo evidente che il giudice di rinvio intendevariferirsi al ricorso in riassunzione, la CTR in sede di rinvio si è attenutaai principi enunciati dalla Corte di Cassazione, avendo accertato nonsolo che la cessionaria, destinataria della merce venduta, aveva giàcessato la propria attività nell’anno 2006, quando sarebbero staterealizzate le operazioni contestate, ma anche che non sussisteva“alcuna traccia dei documenti attinenti a dimostrare la realefuoriuscita del bene dal territorio statale” e che la contribuente era “aconoscenza che il Cessionario al momento della cessione non eraoperativo con preclusione che lo stesso potesse essere consideratosoggetto passivo di imposta funzionale a godimento dell’esenzioneI.V.A.”;- del resto, la contribuente ha evidenziato che lo stesso documentodell’Ufficio imposte greco, nell’attestare l’esistenza della societàNumero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026cessionaria, risaliva all’anno 2004, mentre le operazioni di cui sidiscute risalgono al 2006;- con riferimento alla prova dell’effettività del trasporto della mercetra due operatori UE è stato affermato che, nel caso di cessioneintracomunitaria, il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività deltrasporto della merce nel territorio dello Stato in cui risiede ilcessionario; la Corte di giustizia UE ha chiarito, in particolare, che lelettere di vettura e i documenti equipollenti possono essereconsiderati come elemento idoneo a dimostrare che i beni cui siriferiscono siano destinati a essere trasportati o spediti verso un altroStato membro, solo se debitamente compilati con l’indicazione di tuttigli elementi necessari, ivi compresa la data della consegna (CGUE 20giugno 2018, in causa C-108/17, [OSCURATO:PERSONA]); in mancanza, deveemergere la buona fede del contribuente, cioè che egli non sapesse onon avrebbe dovuto sapere che l'operazione effettuata rientrava inun'evasione posta in essere dall'acquirente e, ciò nonostante, nonavesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di parteciparvi(Cass. n. 29498 del 24/12/2020; Cass. n. 26062 del 30/12/2015;Cass. n. 4636 del 26/02/2014; CGUE 6 settembre 2012, in C-273/11,Mecsek/Gabona; CGUE 17 ottobre 2019, in C-653/18, Unitel);- a tal fine il contribuente deve fornire la prova di avere adottato ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto, valutata secondocriteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto allecircostanze del caso concreto (Cass. n. 4045 del 12/02/2019), chenella specie non risulta essere stata fornita;- le censure mosse dalla contribuente mirano, pertanto, ad ottenereuna rivalutazione dei fatti storici, operata dal giudice di merito,preclusa nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019),in ordine alla idoneità della documentazione prodotto a dimostrarel’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale;Numero registro generale 1404/2023Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 11500/2026Data pubblicazione 28/04/2026- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00, oltre alle speseprenotate a debito;Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaparte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 11500/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris