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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45341/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art. 624,625 n.2 cod.pen.( con la recidiva reiterata specifica nel quinquennio) è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Il motivi di ricorso denunciano genericamente la violazione di legge con riferimento all'acquisizione ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. delle sommarie informazioni testimoniali rilasciate alla Pg da [OSCURATO:PERSONA], testimone oculare, volontario dell'[OSCURATO:PERSONA] della Zizzi sita in Livorno che aveva subito il furto e il danneggiamento del tubo di rame nell'immediatezza dei fatti, divenuto successivamente irreperibile e la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. con riferimento all'accertata responsabilità penale.

Le doglianze devono pertanto considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato e rigettato alla luce del materiale probatorio in atti i motivi di gravame reiterati peraltro in questa sede senza tener conto delle puntuali argomentazioni sia processuali che in fatto svolte dalla Corte che ha accertato la responsabilità dell'imputato non solo sulla base delle dichiarazioni acquisite del Santoni ma sulla base di quanto riferito dall'agente operante [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] anche lei volontaria dell'associazione presente sul luogo al momento del furto oltre che insieme al Santoni colse in flagranza l'imputato che stava sradicando dalla parete il tubo di rame e acquisì anche la copia dei suoi documenti per poter procedere poi alla denuncia (fol 4,5,6).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4.11.2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art. 624,625 n.2 cod.pen.( con la recidiva reiterata specifica nel quinquennio) è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il motivi di ricorso denunciano genericamente la violazione di legge con riferimento all'acquisizione ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. delle sommarie informazioni testimoniali rilasciate alla Pg da [OSCURATO:PERSONA], testimone oculare, volontario dell'[OSCURATO:PERSONA] della Zizzi sita in Livorno che aveva subito il furto e il danneggiamento del tubo di rame nell'immediatezza dei fatti, divenuto successivamente irreperibile e la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. con riferimento all'accertata responsabilità penale. Le doglianze devono pertanto considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato e rigettato alla luce del materiale probatorio in atti i motivi di gravame reiterati peraltro in questa sede senza tener conto delle puntuali argomentazioni sia processuali che in fatto svolte dalla Corte che ha accertato la responsabilità dell'imputato non solo sulla base delle dichiarazioni acquisite del Santoni ma sulla base di quanto riferito dall'agente operante [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] anche lei volontaria dell'associazione presente sul luogo al momento del furto oltre che insieme al Santoni colse in flagranza l'imputato che stava sradicando dalla parete il tubo di rame e acquisì anche la copia dei suoi documenti per poter procedere poi alla denuncia (fol 4,5,6). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 45341/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris