CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 09349/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26287/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 60, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Ric. 2018n.26287sez. S2 - ud. 0 2 /03/2023 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi LECCE n. 676/2018 depositata il 26/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il C ondominio di via O sanna n . 60 in Brindisi citava in giudizio dinanzi al locale [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, costruttore dell’immobile condominiale al fine di sentirlo condannare al compimento delle opere atte alla eliminazione di vizi e difetti costruttivi vari, peraltro già accertati in sede di procedura di istruzione preventiva, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni da accertarsi in corso di causa. Il convenuto Micalettisi costituiva in giudizio sostenendo come tutte le opere fossero state eseguite a regola d’arte, nonché contestando la legittimazione del condominio con riferimento ai vizi presenti nei box di proprietà esclusiva dei singoli condomini. In ogni caso precisava di essersi già dichiarato disponibile ad eseguire lavori di ripristino della pitturazione sulla facciata esterna dell’edificio. In ogni caso eccepiva la prescrizione in ordine a tutte le doglianze di controparte. 2. Il Tribunale di Brindisi rigettava l’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione ex articolo 1667 c.c. e condannava Micaletti in accoglimento della domanda attorea al pagamento di euro 29.254,19. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 4. Il condominio di via Osanna n. 60 resisteva all’appello. Ric. 2018n.26287sez. S2 - ud. 0 2 /03/2023 5. La Corte d’Appello di Lecce rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. In particolare, il giudice del gravam e evidenziava che il termine di un anno per la denuncia del vizio decorreva dal giorno in cui il committente aveva conseguito una sicura conoscenza dei difetti e della loro causa, termine che poteva essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendevano necessari per comprendere la gravità dei vizi ed il collegamento causale. Tale principio doveva applicarsi al caso di specie in quanto la vendita e l’occupazione delle singole unità immobiliari si era verificata successivamente al maggio 1992 e la piena sussistenza dei due requisiti essenziali di gravità e collegamento causale era stata acquisita solo con l’accertamento tecnico preventivo del 2000 a seguito del ricorso del 22 ottobre 1999, prima occasione di conoscenza specifica dei difetti dell’operaanche se già oggetto di perizia di parte e varie denun c e a far data dal giugno 1996. Peraltro, risultava agli atti come il convenuto avesse sostanzialmente riconosciuto i vizi denunciati come da documentazione acquisita agli atti. La disponibilità all’eliminazione di vizi e difetti implicava il loro riconoscimento derivandone il sorgere di una nuova obbligazione del tutto svincolatadal termine prescrizionale di cui all’articolo 1669 c.c. e soggetta ad ordinaria prescrizione decennale. Per completezza la C orte d’ A ppello precisava come,ai fini della responsabilità ex art . 1669 c.c. , i vizi non dovevano necessariamente investire parti strutturali, ricorrendone la fattispecie anche per le ipotesi di vizi di elementi secondari ed accessori purché tali da compromettere la funzionalità e l’abitabilità dell’immobile ed eliminabili solo con lavori di Ric. 2018n.26287sez. S2 - ud. 0 2 /03/2023 manutenzione ancorché ordinaria e mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture. La sentenza del Tribunale aveva riconosciuto a titolo di danni i costi necessari per la definitiva eliminazione dei difetti con le modalità indicate in sede peritale. La richiesta risarcitoria per equivalente costituiva una mera modificazione della domanda di reintegrazione in forma specifica. Con riferimento ai danni riguardanti le proprietà esclusive dei singoli condomini la C orte d’Appello riteneva di rifarsi alle conclusioni del consulente tecnico già condivise dal giudice di primo grado ed evidenziava che il condominio era legittimato a compiere anche atti conservativi dei diritti concernentile parti comuni dell’edificio compresa l’azione di cui all’articolo 1669 c.c. qualora i gravi difetti di costruzione riguardinol’intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti. 6. [OSCURATO:PERSONA] , titolare della di tta [OSCURATO:PERSONA] edili ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi. 7. Il condominio di via O sanna n . 60 ha resistito con controricorso. 8. Entrambe le parti , con memoria depositata in prossimità dell’udienza,hanno insist ito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1667, 1668, 1669, 2697, 2727, 2729, nonché dell’articolo 1362 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Ric. 2018n.26287sez. S2 - ud. 0 2 /03/2023 La censura attiene al mancato accoglimento dell’eccezione di decadenza e di prescrizione per inosservanza dei termini di cui all’articolo 1669c.c.. Il giudice dell’appello non avrebbe tenuto conto della mancanza di prova della denuncia del vizio entro un anno dalla scoperta. D al materiale probatorio emergeva invece che il condominio aveva acquisito un apprezzabile grado di conoscenza degli assunti vizi di costruzione diversi anni prima della notificazione della domanda giudiziale. Nel ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto nel 1999 , il cond ominio dava atto che il disagio durava da anni. Dunque, i condomini conoscevano da diversi anni i vizi di costruzione senza averli denunciati entro l’anno dalla scoperta. La non regolare pendenza della rampa di accesso ai box era ben nota al condominio quantomeno dal 5 maggio 1992 coincidente con l’attestato di fine lavori. Dunque,i vizi, essendo di immediata percezione , non possono essere denunciati dopo gli accertamenti tecnici. Anche gli altri vizi, come la realizzazione non a regola d’arte dei tre muri perimetrali, le infiltrazioni nei box,le lesioni e gibbosità accertate sulla velatura perimetrale dell’edificio, la mancata opportuna coibentazione della canna fumaria del caminetto sito al terzo piano e la pendenza della rampa di accesso ai garage, erano tutti vizi di palmare evidenza. Peraltro, erano stati denunzia ti dal condominio con lettera raccomandata del 18 giugno 1997 e dunque non era stata poi esercitata l’azione nel termine previsto. Infine,la lettera a firma del ricorrente del 29 settembre 1997 che secondo la C orte d’ A ppello costituiva un riconoscimento dei vizi denunciati, non conteneva Ric. 2018n.26287sez. S2 - ud. 0 2 /03/2023 espressioni tali da configurare un’obbligazione nuova rispetto a quella originaria di garanzia. 1.1 Il primo motivo è inammissibile. L’intera censura si fonda sulla mancanza di tempestività della denuncia dei vizi da parte del condominio e sulla prescrizione dell’azione per non essere stata esercitata entro l’anno come previsto dall’art. 1669 c.c. In disparte il profilo circa il fatto che l’accertamento del dies a quo dal quale decorre la riconoscibilità dei vizi e difetti è un accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, deve osservarsi come il ricorrente non censuri adeguatamente l’ulteriore ratio decidendiche ha fondato la decisione impugnata, vale a dire il riconoscimento dei vizicon lettera del 29 settembre 1997. In particolare, egli cita la suddetta missiva chiedendone una diversa interpretazione ex artt. 1362 e ss. c.c. senza, tuttavia, riportarne il contenuto e indicando solo genericamente la sua collocazione nel fascicolo di parte attrice in primo grado. Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato, infatti, che: Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. –quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata Ric. 2018n.26287sez. S2 - ud. 0 2 /03/2023 la loro presenza negli atti del giudizio di merito. (Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 -01). Come si è detto, nella specie il contenuto della missiva no n è riportato, se non in via del tutto generica, come dichiarazione di disponibilità all’esecuzione da parte della ditta Micaletti di lavori di sua competenza.Il ricorrente non deposita la suddetta missiva e indica genericamente la sua collocazione nel fasci c olo di primo grado di parte attrice. Risulta evidente, pertanto, lapreclusione alla la possibilità di una diversa interpretazione della dichiarazione del Micaletti rispetto a quella effettuata dalla Corte d'Appello. Il ricorrente,peraltro , cita solo genericamente gli artt.1362 e ss c.c. senza tuttavia indicare quale criterio ermeneutico sia stato violato dalla Corte d'Appello. Deve ribadirsi in proposito c he , nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata l'interpretazione attribuita dal giudice di merito ad una dichiarazione negoziale,le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra la volontà dei contraenti così come ritenuta dal ricorrente e quella invece accertata dalla sentenza impugnata, ma debbono essere proposte o sotto il profilo della mancata osservanza, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., delle norme che fissano i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis , del vizio di motivazione consis tito nell'omesso esame di un fatto decisivo. L'interpretazione di un atto negoziale, del resto, è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come accennato, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di Ric. 2018n.26287sez. S2 - ud. 0 2 /03/2023 discussione tra le parti, alla stregua del c.d. "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.). Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701 del 2016). Pertanto, al fine di riscontrare l'esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia, com'è accaduto nel caso di specie, un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., occorrendo, invece, chespecifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017). Ciò premesso, le restanti censure relative alla tempestività della denuncia dei vizi e dell’azione sono inammissibili perché la sentenza si fonda sull’autonoma ratio decidendi dell’assunzione dell’obbligo di riparare i difetti dell’opera da parte dell’appaltatore. Infatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse,la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in Ric. 2018n.26287sez. S2 - ud. 0 2 /03/2023 nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Sez.6-5, Ord . n. 9752 del 2017 ). L’autonoma ratio decidendi peraltro è conforme al seguente principio di diritto cui il collegio intende dare continuità: «In tema di appalto, l'impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell’opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo; tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale» (Sez. 2, Sentenza n. 62 del 2018) 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 163, 183 e 189 c.p.c., applicabile a quest’ultima sensi dell’articolo 281 bis c.p.c., nonché degli articoli 1667, 1668, 1669 e 2697 c.c. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. La censura attiene al mutamento della domanda posta in essere dal condominio che,dopo aver chiesto l’esecuzione dei lavori quale reintegrazione in forma specifica,ha poi mutato la domanda in condanna della ditta Micaletti al pagamento della somma di euro 29.735 pari a quella stimata dal CTU per i lavori necessari per l’eliminazione dei vizi. Tale domanda, tardiva perché proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, peraltro non poteva trovare accoglimento anche perché del tutto sfornita di prova e Ric. 2018n.26287sez. S2 - ud. 0 2 /03/2023 quindi pronunciata in palese violazione dell’articolo 2697 c.c. come dedotto con motivo di appello specifico. 2.1 Il secondo motivo è infondato. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: Il risarcimento del danno in forma specifica rappresenta, rispetto a quelloper equivalente, una forma - più ampia ed onerosa per il debitore - di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato. Ne consegue che costituisce una mera "emendatio libelli", consentita anche in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di risarcimento per equivalente avanzata in corso di giudizio, nonostante nell'atto introduttivo dello stesso fosse stato domandato il risarcimento in forma specifica (Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014, Rv. 633201 – 01 , vedi anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12168 del 16/05/2017, Rv. 644274 –01 conforme ) . Sulla mancanza di provadei lavori effettuati da l condominio a sua cura e spese deve osservarsi che, da un lato , la censura è del tutto generica e, dunque, inammissibile e , dall’altr o , che comunque, ai fini del risarcimento del danno , la circostanza è irrilevante. 3. Il terzomotivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli articoli 1130, 1669, 2697 c.c. nonché degli articoli 112 e 132 c.p.c. e dell’articolo 118 disposizioni di attuazione c.p.c. nonché degli articoli del D.M. 01.02.1986 e omesso esame di fatti decisivi per il giudiziooggetto di discussione tra le parti. La censura attiene alla quantificazione dei danni fondata sulle deduzioni e conclusion i del consulente tecnico. Con l’appello la ricorrente aveva dettagliatamente illustrato le critiche mosse alla consulenza e tali critiche non sonostate minimamente esaminate Ric. 2018n.26287sez. S2 - ud. 0 2 /03/2023 dal giudice del gravame. I vizi di costruzione dei muri perimetrali erano esistenti prima dell’intervento edilizio posto in essere dal ricorrente, così come il primo muro di delimitazione la proprietà condominiale che presentava elementi di degrado attribuibili alla mancata manutenzione ordinaria. In ogni caso non si trattava di vizi strutturali e, dunque, gli stessi non potevano rientrare nella nozione di grave difetto di costruzione di quell’articolo 1669 c.c.. Lo stesso a dirsi per l’eccessiva pendenza della rampa di accesso ai box. Peraltro, tale rampa era stata realizzata nel pieno rispetto della normativa di riferimento. Infine, anche i lavori per la sistemazione della terrazza del piano attico di proprietà d el condomino Finonon dovevano essere posti a carico del ricorrente , mancando la legittimazione attiva del condominio. Infine , il ripristino del copriferro del cornicione dell’attico non era stato mai dedotto dal condominio e il giudice era andato ultrapetita. 3.1Il terzo motivo di ricorso è fondato. Con il presente motivo il Micaletti ha lamentato tra l’altro la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per motivazione omessa o apparente in relazione alle doglianze che aveva proposto dinanzi la Corte d'Appello di Lecce con il terzo motivo di gravame alle pagine 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 dell’atto di appello. In particolare, con riferimento alla quantificazione dei danni in relazione all’assenza di vizi di costruzione dei muri perimetrali, al momento di costruzione di quelli contrassegnati con le lettere B, C e D precedente l’intervento edilizio della ditta Micaletti,all’ordinario degrado del muro contrassegnato con la lettera A e alla erronea statuizione circa l’eccessiva pendenza della rampa di accesso ai box effettuata in conformità con il d.m 1° febbraio 1986, e alla Ric. 2018n.26287sez. S2 - ud. 0 2 /03/2023 mancanza di legittimazione del condominio per lavori effettuati nei singoli appartamenti di alcuni condomini. Rispetto a tale motivo di appello la Corte d'Appello si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado e le deduzioni e conclusioni del consulente di primo grado, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, né indicare la ragione giuridica o fattuale che il giudice abbia ritenuto di condividere , e dunque, senza fornire alcuna effettiva motivazione in ordine alle ragioni del rigettodel motivo di appello (Sez. 3, Sent. n. 7402 del 2017) . Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: La sentenza motivata per relationem , mediante mera adesione acritica alla sentenza impugnata, senza indicazione né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto corredata damotivazione solo apparente (Sez. 5, Sent. n. 20648 del 2015) . In tal modo, infatti, non risultano percepibili qual i siano le ragioni della decisione, in quanto le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014). Spetterà al giudice del rinvio motivare adeguatamente sulle doglianze fatte valere dal ricorrente con il terzo motivo di appello. Inoltre, la Corte d'Appello in sede di rinvio dovrà motivare anche Ric. 2018n.26287sez. S2 - ud. 0 2 /03/2023 sulle ragioni per le quali i vizi riscontrati sui beni di proprietà individuale possano essere fatti valere dall’amministratore di condominio in quantonecessari ad evitare pregiudizi afferenti ad un tempo sia le parti comuni dell'immobile che, di riflesso, a quelle costituenti proprietà esclusiva o se,trattandosi di "diritti di credito ben distinti e individuabili", la tutela ecceda dalle finalità conservative dell'unitario fabbricato(vedi Sez. 2, Sent. n. 2436 del 2018, Sez. 2, n. 3846del 2020 e Sez.2, Ord. n. 7875 del 2021 che ha chiarito non esservi contrasto tra i precedenti citati sulla base del criterio distintivo sopra evidenziato). 4. La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il terzo motivo di ricorso, rigetta i