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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 36959/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, investita del gravame della parte pubblico e della parte civile, in totale riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha affermato la responsabilità del predetto imputato, sia a fini penali sia a fini civili, in ordine al reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità della motivazione in punto di ritenuta responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio quando invece il giudice di legittimità non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il secondo motivo, che si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è intrinsecamente generico, poiché omette di indicare in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, la Corte di appello avrebbe dovuto concedere i benefici richiesti; Rilevato che la memoria presentata dalla parte civile il 23 settembre 2024 è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, investita del gravame della parte pubblico e della parte civile, in totale riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha affermato la responsabilità del predetto imputato, sia a fini penali sia a fini civili, in ordine al reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità della motivazione in punto di ritenuta responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio quando invece il giudice di legittimità non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il secondo motivo, che si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è intrinsecamente generico, poiché omette di indicare in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, la Corte di appello avrebbe dovuto concedere i benefici richiesti; Rilevato che la memoria presentata dalla parte civile il 23 settembre 2024 è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Sentenza Cassazione n. 36959/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris