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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 09386/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/05/2012 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del loro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso contro il decreto emesso in data 16 maggio 2012 dalla Corte di appello di Palermo, con cui è stato confermato il decreto di applicazione della misura di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con confisca dei suoi beni, decreto a loro notificato in qualità di eredi del proposto, deceduto nelle more del procedimento di impugnazione avverso la confisca; rilevato che i ricorrenti deducono il vizio del provvedimento per la violazione del presupposto della correlazione temporale e causale tra la pericolosità del proposto e gli acquisti da lui compiuti, alla luce della sentenza Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, che ritiene confiscabili solo i beni acquistati nel periodo di perimetrazione di tale pericolosità, mentre nel provvedimento impugnato sono stati confiscati beni acquistati tra gli anni '60 e gli inizi degli anni '90, pur essendo stato indicato un periodo di pericolosità qualificata solo tra il 2003 e il 2007, anni in cui sarebbero stati commessi reati capaci di produrre reddito, senza alcuna verifica che tali beni siano stati acquistati in epoca di accertata pericolosità, o con denaro di provenienza illecita; rilevato che, con memoria depositata in data 10/02/2026, i ricorrenti hanno ribadito la sussistenza dei vizio lamentato, oltre ad evidenziare la tempestività del loro ricorso; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la carenza di legittimazione dei ricorrenti a sollevare la questione proposta, alla luce della sentenza Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, secondo cui «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto», in quanto il motivo di ricorso attiene esclusivamente all'insussistenza dei presupposti applicativi della misura della confisca; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e che debba invece essere omessa la loro condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., perché la estrema brevità del tempo trascorso tra il deposito della sentenza Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, e la presentazione del ricorso, e la conseguente difficoltà di approfondire il nuovo principio stabilito dalla Suprema Corte, impongono di ritenere, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/05/2012 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del loro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso contro il decreto emesso in data 16 maggio 2012 dalla Corte di appello di Palermo, con cui è stato confermato il decreto di applicazione della misura di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con confisca dei suoi beni, decreto a loro notificato in qualità di eredi del proposto, deceduto nelle more del procedimento di impugnazione avverso la confisca; rilevato che i ricorrenti deducono il vizio del provvedimento per la violazione del presupposto della correlazione temporale e causale tra la pericolosità del proposto e gli acquisti da lui compiuti, alla luce della sentenza Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, che ritiene confiscabili solo i beni acquistati nel periodo di perimetrazione di tale pericolosità, mentre nel provvedimento impugnato sono stati confiscati beni acquistati tra gli anni '60 e gli inizi degli anni '90, pur essendo stato indicato un periodo di pericolosità qualificata solo tra il 2003 e il 2007, anni in cui sarebbero stati commessi reati capaci di produrre reddito, senza alcuna verifica che tali beni siano stati acquistati in epoca di accertata pericolosità, o con denaro di provenienza illecita; rilevato che, con memoria depositata in data 10/02/2026, i ricorrenti hanno ribadito la sussistenza dei vizio lamentato, oltre ad evidenziare la tempestività del loro ricorso; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la carenza di legittimazione dei ricorrenti a sollevare la questione proposta, alla luce della sentenza Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, secondo cui «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto», in quanto il motivo di ricorso attiene esclusivamente all'insussistenza dei presupposti applicativi della misura della confisca; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e che debba invece essere omessa la loro condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., perché la estrema brevità del tempo trascorso tra il deposito della sentenza Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, e la presentazione del ricorso, e la conseguente difficoltà di approfondire il nuovo principio stabilito dalla Suprema Corte, impongono di ritenere, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso i
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