CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23188/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15932/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, anche quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: revocazione ordinanza Corte di Cassazione per la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 40146/2021, depositata il 15 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con l'ordinanza impugnata la Corte di Cassazione, accolto l'ottavo motivo e rigettati tutti gli altri motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza n. 4011/35/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che ne aveva parzialmente accolto l'appello avverso la sentenza n. 4641/16/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima CTR. Nella parte che qui rileva, la Corte rigettava i motivi primo (proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa) e nono (proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl) di detto ricorso -con i quali si denunciava la violazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), dPR 600/1973, 54, secondo comma, dPR 633/1972, 25, d.lgs. 446/1997, 2696, 2729, primo comma, cod. civ., oltre che i principi in materia di frodi IVA, poiché la CTR aveva affermato la compartecipazione delle società ricorrenti ad una complessa frode fiscale orchestrata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e basata, tra l'altro, sulla natura fittizia della [OSCURATO:PERSONA] srl-, rilevandosi che il giudizio meritale in fatto del giudice tributario di appello appariva immune da censura, in quanto rispettoso delle disposizioni legislative evocate. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione la [OSCURATO:SOCIETA] deducendo un motivo unico. Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte ha basato l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha rigettato i motivi primo e nono del suo ricorso per cassazione della citata decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio, sulla base della affermazione della circostanza che [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante/amministratore unico delle società coinvolte nella frode fiscale oggetto di quel giudizio, era legato da rapporti di parentela con l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene la ricorrente trattarsi di un "errore revocatorio", in quanto tale circostanza, affermata quale «fulcro della decisione», non è affatto vera. La censura è inammissibile. Risulta invero evidente dalla lettura dell'ordinanza impugnata che, diversamente da quanto deduce la ricorrente, la circostanza in esame non è stata affermata dalla Corte, che d'altro canto, trattandosi di un elemento meramente fattuale della lite, non si vede come avrebbe potuto farlo, quanto piuttosto che la Corte stessa la riferisce ad un accertamento di fatto del giudice tributario di appello, che appunto perciò non è stato oggetto di alcun sindacato diretto (né poteva esserlo). Piuttosto nella decisione impugnata si è sviluppato un ragionamento, meramente in diritto, in relazione alle disposizioni legislative evocate con detti mezzi e quindi secondo il paradigma censorio utilizzato dalla ricorrente per cassazione. Semmai detta circostanza avrebbe dunque dovuto formare oggetto di ricorso per revocazione della sentenza della CTR laziale impugnata per cassazione. Ed in ogni caso la medesima è del tutto priva di "decisività", posto che, all'interno della motivazione dell'ordinanza impugnata, nel riportare il percorso argomentativo del giudice tributario di appello, viene indicata dalla Corte quale «ulteriore elemento» valutativo, nel ragionamento presuntivo di tale giudice, che è stato giuridicamente validato dalla Corte stessa. In sostanza va ribadito che «L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si siapronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa» (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021, Rv. 661483 -01). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.260 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q