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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22248/2026

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calce al controricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 2837/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del17/6/2026;1.1.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, pronunciandosull’opposizione allo stato passivo promossa dal [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Società Italiana per CondotteNumero registro generale 793/2024Nu2m ero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 22248/2026Data pubblicazione 29/06/2026d’[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, ha ammesso alpassivo di tale procedura il credito del [OSCURATO:PERSONA].p.a. in prededuzione, per la somma complessiva di €.80.000,00.1.2.

Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che:- la committente [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di accordo transattivoconcluso in data 31/5/2017 con l’ATI costituita tra Societàitaliana per Condotte d’[OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria, eGruppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandante, aveva cedutoall’ATI i “propri diritti di beneficiaria della polizza n.10000415154 prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] acopertura della responsabilità decennale ex art. 1669 c.c..”; - ilversamento dell’indennizzo di €. 400.000,00 da parte dellaCompagnia di assicurazione in favore della mandataria dell’ATI,e cioè Condotte, pur non essendo stato documentato da GruppoAdige Bitumi, doveva ritenersi senz’altro avvenuto, avendo icommissari di Condotte implicitamente riconosciuto di averpercepito l’indennizzo; ha, in sostanza, ritenuto, per quantoancora rileva, che: - “il credito vantato dalla mandante dell’ATI(GAB) nei confronti della mandataria che ha riscosso l’indennizzo(Condotte) trae fondamento dall’obbligo del mandatario che,ricevuto il pagamento dell’intero e quindi anche della parte dispettanza del mandante, deve restituire quest’ultima almandante”; - “la riscossione dell’indennizzo da parte di Condotteha avuto luogo quando detta società era già sottoposta ad A.S.(basti rilevare che il verbale di polizza che aveva quantificatol’indennizzo reca la data del 18.12.2018, mentre Condotte sitrovava assoggettata all’A.S. dall’agosto 2018)”; - “il credito diGAB è dunque venuto ad esistenza nel corso di detta proceduraconcorsuale” e “dunque in occasione della stessa e per taleragione deve beneficiare del rango della prededucibilità”.Ric. 2024, n. 793 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 793/2024Nu3m ero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 22248/2026Data pubblicazione 29/06/20261.3.

Il tribunale ha, dunque, affermato che: - “il creditocorrispondente alle somme versate dalle committenze allamandataria per lavori eseguiti e fatturati da una delle impresemandanti deve essere … collocato in prededuzione, nella misuraconcernente i pagamenti effettuati al commissario straordinariodopo l’inizio della procedura, trovando esso titolo non nelcontratto di appalto stipulato dall’ATI ma nel mandato conferitoalla capogruppo dai partecipanti dell’ATI ed essendo sorto incapo alla mandataria in parte qua il corrispondente obbligo ditrasferire alle mandanti le somme riscosse in loro nome e perloro conto contestualmente alla riscossione di detti pagamenti”;- l’opponente doveva essere, per l’effetto, ammessa al passivodi Condotte in amministrazione straordinaria per l’importo di €.80.000,00, in prededuzione.1.4. [OSCURATO:PERSONA] per Condotte d’[OSCURATO:SOCIETA]. inamministrazione straordinaria, con ricorso notificato in data3/1/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito concontroricorso.1.6.

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 111 l.fall., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nellaparte in cui il tribunale ha ammesso l’opponente al passivo dellaprocedura, per la somma di €. 80.000,00, in prededuzione, sulrilievo che tale credito traeva il suo fondamento nell’obbligo delmandatario che, ricevuto il pagamento dell’intero e quindi anchedella parte di spettanza del mandante, deve restituirequest’ultima al mandante, omettendo, tuttavia, di considerareche: - la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato di aver svoltoun’attività tale da arrecare alla procedura concorsuale diRic. 2024, n. 793 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 793/2024Nu4m ero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 22248/2026Data pubblicazione 29/06/2026amministrazione straordinaria un beneficio in termini diaccrescimento dell’attivo e di salvaguardia della sua integrità; -il credito vantato dall’opponente non poteva essere, pertanto,incluso tra quelli che l’art. 111 l.fall. individua come sorti “infunzione” di procedure concorsuali.2.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 115 c.p.c. nonché dell’art. 74 l.fall. e degli artt.50 e 51 d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunaleha ammesso l’opponente al passivo della procedura, per lasomma di €. 80.000,00, in prededuzione, senza, tuttavia,considerare: - a) innanzitutto, il fatto che Condotte avevadedotto nella memoria difensiva e che l’opponente non avevacontestato, e cioè che, nel caso in esame, al momentodell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria,l’opera era stata già completata e il contratto di appalto avevaesaurito i propri effetti; - b) in secondo luogo, che, in forza dellenorme previste dall’art. 74 l.fall. e dagli artt. 50 e 51 d.lgs. n.270/1999, deve escludersi, in caso di mancato esercizio dellafacoltà di subentro da parte del commissario straordinario, laprededucibilità dei crediti derivanti, come nella specie, daprestazioni effettuate in esecuzione di contratti ancora in corso,ma in epoca anteriore all’apertura dell’amministrazionestraordinaria.2.3.

I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.2.4.

La ricorrente, infatti, non si confronta realmente conil decreto che ha impugnato: il quale, infatti, con statuizionirimaste del tutto incensurate, ha ammesso il creditodell’opponente in prededuzione: - sul rilievo, in fatto, che “lariscossione dell’indennizzo da parte di Condotte ha avuto luogoquando detta società era già sottoposta ad A.S. …” e che “ilRic. 2024, n. 793 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 5re gistro generale 793/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 22248/2026Data pubblicazione 29/06/2026credito vantato dalla mandante dell’ATI (GAB) nei confronti dellamandataria che ha riscosso l’indennizzo (Condotte)”, traendo“fondamento dall’obbligo del mandatario che, ricevuto ilpagamento dell’intero e quindi anche della parte di spettanza delmandante, deve restituire quest’ultima al mandante”, “è dunquevenuto ad esistenza nel corso di detta procedura concorsuale” e,quindi, “in occasione della stessa”; - e sulla conclusione, indiritto, secondo cui il credito azionato dall’opponente, incorrispondenza “alle somme versate dalle committenze allamandataria per lavori eseguiti e fatturati da una delle impresemandanti”, “deve essere”, di conseguenza, “collocato inprededuzione, nella misura concernente i pagamenti effettuati alcommissario straordinario dopo l’inizio della procedura, trovando… titolo non nel contratto di appalto stipulato dall’ATI ma nelmandato conferito alla capogruppo dai partecipanti dell’ATI edessendo sorto in capo alla mandataria in parte qua ilcorrispondente obbligo di trasferire alle mandanti le sommeriscosse in loro nome e per loro conto contestualmente allariscossione di detti pagamenti”.2.5.

Ed è, invece, noto che: - nel ricorso per cassazione,l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 n. 3c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, cheè tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare (con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni) la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto conessa (Cass.

SU n. 23745 del 2020); - il vizio della sentenzaRic. 2024, n. 793 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 6re gistro generale 793/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 22248/2026Data pubblicazione 29/06/2026previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c. dev’essere, dunque, dedotto, apena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art.366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che siassumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specificheargomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamentedimostrare in qual modo determinate affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi incontrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o conl’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza dilegittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice diadempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamentodella lamentata violazione; - risulta, pertanto, inidoneamenteformulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzodella sola preliminare indicazione delle singole normepretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una criticadelle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere lequestioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediantespecifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazionecomparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e nondesumibili dalla motivazione della sentenza impugnato (Cass. n.24298 del 2016; Cass. n. 8618 del 2026, in motiv.)3.

Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a suavolta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.4.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloRic. 2024, n. 793 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 7re gistro generale 793/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 22248/2026Data pubblicazione 29/06/2026previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente lespese di lite, che liquida nella somma complessiva di €.7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spesegenerali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 17 giugno 2026.Il PresidenteRic. 2024, n. 793 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
calce al controricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 2837/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del17/6/2026;1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, pronunciandosull’opposizione allo stato passivo promossa dal [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Società Italiana per CondotteNumero registro generale 793/2024Nu2m ero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 22248/2026Data pubblicazione 29/06/2026d’[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, ha ammesso alpassivo di tale procedura il credito del [OSCURATO:PERSONA].p.a. in prededuzione, per la somma complessiva di €.80.000,00.1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che:- la committente [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di accordo transattivoconcluso in data 31/5/2017 con l’ATI costituita tra Societàitaliana per Condotte d’[OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria, eGruppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandante, aveva cedutoall’ATI i “propri diritti di beneficiaria della polizza n.10000415154 prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] acopertura della responsabilità decennale ex art. 1669 c.c..”; - ilversamento dell’indennizzo di €. 400.000,00 da parte dellaCompagnia di assicurazione in favore della mandataria dell’ATI,e cioè Condotte, pur non essendo stato documentato da GruppoAdige Bitumi, doveva ritenersi senz’altro avvenuto, avendo icommissari di Condotte implicitamente riconosciuto di averpercepito l’indennizzo; ha, in sostanza, ritenuto, per quantoancora rileva, che: - “il credito vantato dalla mandante dell’ATI(GAB) nei confronti della mandataria che ha riscosso l’indennizzo(Condotte) trae fondamento dall’obbligo del mandatario che,ricevuto il pagamento dell’intero e quindi anche della parte dispettanza del mandante, deve restituire quest’ultima almandante”; - “la riscossione dell’indennizzo da parte di Condotteha avuto luogo quando detta società era già sottoposta ad A.S.(basti rilevare che il verbale di polizza che aveva quantificatol’indennizzo reca la data del 18.12.2018, mentre Condotte sitrovava assoggettata all’A.S. dall’agosto 2018)”; - “il credito diGAB è dunque venuto ad esistenza nel corso di detta proceduraconcorsuale” e “dunque in occasione della stessa e per taleragione deve beneficiare del rango della prededucibilità”.Ric. 2024, n. 793 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 793/2024Nu3m ero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 22248/2026Data pubblicazione 29/06/20261.3. Il tribunale ha, dunque, affermato che: - “il creditocorrispondente alle somme versate dalle committenze allamandataria per lavori eseguiti e fatturati da una delle impresemandanti deve essere … collocato in prededuzione, nella misuraconcernente i pagamenti effettuati al commissario straordinariodopo l’inizio della procedura, trovando esso titolo non nelcontratto di appalto stipulato dall’ATI ma nel mandato conferitoalla capogruppo dai partecipanti dell’ATI ed essendo sorto incapo alla mandataria in parte qua il corrispondente obbligo ditrasferire alle mandanti le somme riscosse in loro nome e perloro conto contestualmente alla riscossione di detti pagamenti”;- l’opponente doveva essere, per l’effetto, ammessa al passivodi Condotte in amministrazione straordinaria per l’importo di €.80.000,00, in prededuzione.1.4. [OSCURATO:PERSONA] per Condotte d’[OSCURATO:SOCIETA]. inamministrazione straordinaria, con ricorso notificato in data3/1/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito concontroricorso.1.6. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 111 l.fall., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nellaparte in cui il tribunale ha ammesso l’opponente al passivo dellaprocedura, per la somma di €. 80.000,00, in prededuzione, sulrilievo che tale credito traeva il suo fondamento nell’obbligo delmandatario che, ricevuto il pagamento dell’intero e quindi anchedella parte di spettanza del mandante, deve restituirequest’ultima al mandante, omettendo, tuttavia, di considerareche: - la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato di aver svoltoun’attività tale da arrecare alla procedura concorsuale diRic. 2024, n. 793 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero registro generale 793/2024Nu4m ero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 22248/2026Data pubblicazione 29/06/2026amministrazione straordinaria un beneficio in termini diaccrescimento dell’attivo e di salvaguardia della sua integrità; -il credito vantato dall’opponente non poteva essere, pertanto,incluso tra quelli che l’art. 111 l.fall. individua come sorti “infunzione” di procedure concorsuali.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 115 c.p.c. nonché dell’art. 74 l.fall. e degli artt.50 e 51 d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunaleha ammesso l’opponente al passivo della procedura, per lasomma di €. 80.000,00, in prededuzione, senza, tuttavia,considerare: - a) innanzitutto, il fatto che Condotte avevadedotto nella memoria difensiva e che l’opponente non avevacontestato, e cioè che, nel caso in esame, al momentodell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria,l’opera era stata già completata e il contratto di appalto avevaesaurito i propri effetti; - b) in secondo luogo, che, in forza dellenorme previste dall’art. 74 l.fall. e dagli artt. 50 e 51 d.lgs. n.270/1999, deve escludersi, in caso di mancato esercizio dellafacoltà di subentro da parte del commissario straordinario, laprededucibilità dei crediti derivanti, come nella specie, daprestazioni effettuate in esecuzione di contratti ancora in corso,ma in epoca anteriore all’apertura dell’amministrazionestraordinaria.2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.2.4. La ricorrente, infatti, non si confronta realmente conil decreto che ha impugnato: il quale, infatti, con statuizionirimaste del tutto incensurate, ha ammesso il creditodell’opponente in prededuzione: - sul rilievo, in fatto, che “lariscossione dell’indennizzo da parte di Condotte ha avuto luogoquando detta società era già sottoposta ad A.S. …” e che “ilRic. 2024, n. 793 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 5re gistro generale 793/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 22248/2026Data pubblicazione 29/06/2026credito vantato dalla mandante dell’ATI (GAB) nei confronti dellamandataria che ha riscosso l’indennizzo (Condotte)”, traendo“fondamento dall’obbligo del mandatario che, ricevuto ilpagamento dell’intero e quindi anche della parte di spettanza delmandante, deve restituire quest’ultima al mandante”, “è dunquevenuto ad esistenza nel corso di detta procedura concorsuale” e,quindi, “in occasione della stessa”; - e sulla conclusione, indiritto, secondo cui il credito azionato dall’opponente, incorrispondenza “alle somme versate dalle committenze allamandataria per lavori eseguiti e fatturati da una delle impresemandanti”, “deve essere”, di conseguenza, “collocato inprededuzione, nella misura concernente i pagamenti effettuati alcommissario straordinario dopo l’inizio della procedura, trovando… titolo non nel contratto di appalto stipulato dall’ATI ma nelmandato conferito alla capogruppo dai partecipanti dell’ATI edessendo sorto in capo alla mandataria in parte qua ilcorrispondente obbligo di trasferire alle mandanti le sommeriscosse in loro nome e per loro conto contestualmente allariscossione di detti pagamenti”.2.5. Ed è, invece, noto che: - nel ricorso per cassazione,l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 n. 3c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, cheè tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare (con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni) la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto conessa (Cass. SU n. 23745 del 2020); - il vizio della sentenzaRic. 2024, n. 793 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 6re gistro generale 793/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 22248/2026Data pubblicazione 29/06/2026previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c. dev’essere, dunque, dedotto, apena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art.366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che siassumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specificheargomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamentedimostrare in qual modo determinate affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi incontrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o conl’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza dilegittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice diadempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamentodella lamentata violazione; - risulta, pertanto, inidoneamenteformulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzodella sola preliminare indicazione delle singole normepretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una criticadelle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere lequestioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediantespecifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazionecomparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e nondesumibili dalla motivazione della sentenza impugnato (Cass. n.24298 del 2016; Cass. n. 8618 del 2026, in motiv.)3. Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a suavolta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloRic. 2024, n. 793 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026Numero 7re gistro generale 793/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 22248/2026Data pubblicazione 29/06/2026previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente lespese di lite, che liquida nella somma complessiva di €.7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spesegenerali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 17 giugno 2026.Il PresidenteRic. 2024, n. 793 - Sez. 1 – CC del 17 giugno 2026