CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 41280/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di doglianza, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per travisamento delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di imputato di reato connesso sulle quali poggerebbe il giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato; che la Corte di appello non ha travisato tale portato dichiarativo che risulta riassuntivamente riportato in sentenza (pag. 3) in termini corrispondenti al verbale allegato al ricorso, ha piuttosto affermato che le circostanze fattuali rilevate dalla Polizia giudiziaria (presenza di un furgone posteggiato nel terreno in uso ai due imputati con all'interno i beni oggetto della contestata ricettazione iil cui cassone posteriore si trovava per metà all'interno del capannone ivi presente, mentre la parte anteriore era rivolta verso l'esterno) erano sintomatiche del fatto che la merce di provenienza furtiva era in procinto di essere scaricata e che, pertanto, l'accordo di acquisto della stessa tra [OSCURATO:PERSONA] ed i due ricorrenti era già stato concluso; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2025