CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04797/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/09/2023 del TRIBUNALE DI AREZZOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 settembre 2023 il Tribunale di Arezzo rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per il reato di tentata estorsione, avverso il sequestro probatorio di un 1 ) giubbotto rinvenuto all'interno della sua abitazione, ove era stata eseguita una perquisizione, in esecuzione del decreto emesso dal Pubblico ministero. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza "per totale mancanza della motivazione": in sede di riesame il difensore aveva messo in dubbio, data la scarsa nitidezza dell'immagine, la corrispondenza del giubbotto visibile nel filmato estrapolato dalle telecamere (che avevano ripreso l'uomo che aveva lasciato la busta contenente un proiettile sul parabrezza dell'autovettura della persona offesa) con quello sequestrato e aveva altresì contestato la rilevanza del sequestro a fini probatori. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali ha replicato il difensore del ricorrente. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 5. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza non è affatto mancante. Il Tribunale ha osservato che il decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero indicava specificamente la necessità di ricercare e sequestrare capi di abbigliamento presso l'abitazione di Tavanti, indiziato di essere l'autore del reato sulla base delle dichiarazioni del denunciante, al fine di verificare se nella sua abitazione vi fossero capi quali quelli indossati dall'uomo ripreso nell'atto di lasciare la busta contenente un proiettile. Nel decreto, dunque, si dava conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti; la circostanza segnalata dalla difesa circa la scarsa qualità dell'immagine rende ancora più evidente la legittimità dell'atto contestato, posto che proprio attraverso una più approfondita indagine di tipo tecnico le incertezze circa la corrispondenza del giubbotto di Tavanti con quello indossato dall'uomo ripreso dalle telecamere potrebbero essere superate ovvero confermate.6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa