CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 27470/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 luglio 2023 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato di una collana in oro appartenente a [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi illecitamente introdotto nell'abitazione di quest'ultima. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Contesta l'applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le censure mosse sul punto dalla difesa, con l'atto di gravame. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo è infondato. La Corte di appello, infatti, all'esito di un'attenta valutazione della "biografia penale" dell'imputato, incentrata sulla specificità dei "precedenti", ha rappresentato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato e la maggiore capacità a delinquere manifestata da quest'ultimo con la commissione del nuovo delitto (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata). Motivazione che risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690. 2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 aprile 2024 Il Consigliere este