CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 38745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale in sede con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto responsabile del reato di cui all'articolo 9, comma 2, L. n. 1423 del 1956; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivi di censura la violazione degli artt.99 e 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. I motivi di ricorso non sono infatti consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perché non sono scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]