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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2025

Cassazione n. 01887/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1599/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33031/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, Con le conseguenze previste dalla legge; letta la memoria del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 luglio 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 26 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 (capo 2) e 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 27 bis).

2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a tre motivi di seguito enunciati.

2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., la violazione di legge in relazione all'art. dell’art. 74 d.P.R. n. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1887/2026 Roma, lì, 19/01/2026 309/1990 e il correlato vizio di motivazione manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Argomenta che il Tribunale del riesame, nel ritenere sussistente la gravità indiziaria in relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al delitto associativo - non contestato nella sua esistenza - aveva dato rilievo a elementi, quale un unico episodio del febbraio 2022 relativo all'organizzazione di una rapina truffa mai concretamente realizzata e un trasporto di stupefacenti, seppur grave, avvenuto nel 2018, epoca ampiamente antecedente a quella della commissione del delitto associativo, che letti criticamente non dimostrano l’esistenza di un vincolo stabile e permanente, né risultano altrimenti evidenziati elementi indicativi di una messa a disposizione seria e duratura a favore del sodalizio, diversa da una mera contiguità; tanto più che al ricorrente non è stato contestato alcun reato fine e che in definitiva compare nell'indagine, che interessa un periodo che va dal 2021 al 2025, solo per 10 giorni nel febbraio 2022.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, di cui non è stata dimostrata la concretezza e l'attualità.

Il tribunale, afferma: ha operato una valutazione stereotipata senza ancorare le proprie conclusioni, sia in ordine al pericolo di retrazione che di inquinamento probatorio, a elementi specifici riferibili alla personalità del ricorrente e alla sua condotta, soffermandosi invece su quella del [OSCURATO:PERSONA]; ha applicato la presunzione relativa di pericolosità di cui all'art 275, comma 3, cod.proc.pen. senza verificare se nel caso concreto sussistessero elementi specifici idonei a vincere tale, inoltre ha affermato il pericolo di inquinamento probatorio in via del tutto astratta, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti.

2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare in relazione all’art. 275 cod.proc.pen. e il correlato vizio di motivazione, del tutto omessa riguardo alla eventualità di applicare misure meno gravose come gli arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronico, tenuto conto della situazione personale del ricorrente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] luogo in cui si sono svolti i fatti e all'assenza di precedenti penali per evasione.

3. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivi infondati, generici e non consentiti.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema che hanno riaffermato il principio secondo cui il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Cc.

Rv. 276976 - 01).

Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.

2.2. Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso.

Specificamente, nell'ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sul quale essenzialmente si concentra il ricorso, rilevandosi come il fatto associativo enunciato nella provvisoria imputazione emerge da una serie di elementi probatori analiticamente descritti nell'ordinanza impugnata; invero, dopo l'inquadramento del fenomeno associativo che ruota attorno ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e altri (cfr pag. 16, 17, 18 e 19), alle pagine 21 e 22, sono riportate le conversazioni di rilievo, avvenute nel febbraio 2022, tra l'indagato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito ad una rapina con l'uso di armi ai danni di un presunto creditore del [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a procurarsi il denaro per l'acquisto di sostanza stupefacente, conversazioni durante le quali era stata anche richiamata la vicenda di cui al capo 27 bis relativa al trasporto, da parte del ricorrente unitamente a [OSCURATO:PERSONA], di ingente quantitativo di marijuana, pari a circa 800 chilogrammi, dall'Albania all'Italia, occasione nella quale i due, in partenza, erano stati sottoposti ad un controllo da parte delle forze dell'ordine, circostanza effettivamente riscontrata dalle banche dati e collocata con certezza il 17 aprile 2018; così come tramite le medesime banche dati si era accertato che il [OSCURATO:PERSONA], fatto del quale [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato in un dialogo intercettato quello stesso pomeriggio, il 5 Febbraio era stato sottoposto a un controllo lungo una strada di Catania, dove si era evidentemente spostato per svolgere quanto pianificato il giorno precedente.

All'esito dell'esame dei tali fonti, il Tribunale dà poi atto (pagg. 26, 27 e 28), con motivazione immune da vizi di legittimità, di come le suddette risultanze si riscontrino reciprocamente rispetto alla integrazione dei reati ascritti, in specie dell'appartenenza del ricorrente, in qualità di partecipe, al gruppo associativo, quale emerge, oltre che dalle franche conversazioni registrate tra presenti, dalla circostanza della messa in comune di beni e risorse, in specie le armi e l'autovettura Toyota fornita dal [OSCURATO:PERSONA] .per consentire al ricorrente di rientrare in Sicilia.

Nel caso in esame l'ordinanza impugnata risulta, avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente anche in relazione alla sua partecipazione al reato associativo, investita dalle censure sottoposte a questa Corte.

3. Il secondo e il terzo motivo, che si trattano congiuntamente in quanto entrambi afferenti alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, sono infondati.

3.1. Va rimarcato che costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez.

U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv.258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576).

3.2. Di conseguenza non coglie nel segno l'argomentazione difensiva che propugna la ricorrenza di un preteso onere motivazionale del Tribunale del riesame chiamato a confutare l'eventuale sussistenza di elementi specifici idonei a vincere la presunzione relativa, al di là di una specifica e puntuale deduzione difensiva.

E in tal senso appare un fuor d'opera la citazione del precedente di questa Corte richiamato (sezione 2, numero 16.487 del 2024), trattandosi di una sentenza che correttamente censura l'omessa valutazione di un elemento specificamente indicato dalla difesa, senza in alcun modo ipotizzare la sussistenza di un onere motivazionale addirittura esplorativo.

3.3. Quanto poi all'eventualità di applicare misure cautelari meno gravose della custodia in carcere, anche qui il ricorrente non tiene contro della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista, tra gli altri, per il delitto di cui all'art. 74 del dpr 309 del 1990, cui il Tribunale si è correttamente richiamato, non superata da elementi concreti e specifici, in precedenza sottoposti al Tribunale del riesame, in ossequio al principio devolutivo (per una recente riaffermazione del principio anche in materia cautelare si veda Sez. 4 - , Sentenza n. 17449 del 02/04/2025 Cc.

Rv. 288117 - 01; Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., in motivazione ); laddove del resto neppure si rinviene la radicale carenza motivazionale dedotta, essendosi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur sinteticamente - specie se si raffronta l’impegno invece profuso nell'analizzare la correlata posizione del promotore [OSCURATO:PERSONA] - espresso sul significativo rischio di recidiva e sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari, rilevando lo spessore criminale dell'indagato quale emerge dai suoi precedenti penali (pag. 32), la gravità fatto, la disponibilità di armi, la circostanza che il capo del consesso [OSCURATO:PERSONA] avesse fosse ancora nelle condizioni di comunicare telefonicamente con i sodali e gestire il traffico nonostante la detenzione intramuraria (pagg. 44 e 45), indice della persistenza del vincolo associativo o di un significativo pericolo di riattivazione dello stesso.

In proposito, deve infatti considerarsi, che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez.4, n. 3966 del 12/01/2021, Rv.280243 - 01).

In definitiva, i Giudici cautelari hanno assolto in maniera adeguata all'obbligo motivazionale, valutando tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura prescelta, oltre che sul pericolo attuale e concreto di inquinamento probatorio.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Per i susseguenti adempimenti, si dispone la comunicazione di copia del presente procedimento all'istituto penitenziario ove si trova detenuto il ricorrente.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 10 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1599/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33031/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, Con le conseguenze previste dalla legge; letta la memoria del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 luglio 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 26 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 (capo 2) e 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 27 bis). 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a tre motivi di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., la violazione di legge in relazione all'art. dell’art. 74 d.P.R. n. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1887/2026 Roma, lì, 19/01/2026 309/1990 e il correlato vizio di motivazione manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Argomenta che il Tribunale del riesame, nel ritenere sussistente la gravità indiziaria in relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al delitto associativo - non contestato nella sua esistenza - aveva dato rilievo a elementi, quale un unico episodio del febbraio 2022 relativo all'organizzazione di una rapina truffa mai concretamente realizzata e un trasporto di stupefacenti, seppur grave, avvenuto nel 2018, epoca ampiamente antecedente a quella della commissione del delitto associativo, che letti criticamente non dimostrano l’esistenza di un vincolo stabile e permanente, né risultano altrimenti evidenziati elementi indicativi di una messa a disposizione seria e duratura a favore del sodalizio, diversa da una mera contiguità; tanto più che al ricorrente non è stato contestato alcun reato fine e che in definitiva compare nell'indagine, che interessa un periodo che va dal 2021 al 2025, solo per 10 giorni nel febbraio 2022. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, di cui non è stata dimostrata la concretezza e l'attualità. Il tribunale, afferma: ha operato una valutazione stereotipata senza ancorare le proprie conclusioni, sia in ordine al pericolo di retrazione che di inquinamento probatorio, a elementi specifici riferibili alla personalità del ricorrente e alla sua condotta, soffermandosi invece su quella del [OSCURATO:PERSONA]; ha applicato la presunzione relativa di pericolosità di cui all'art 275, comma 3, cod.proc.pen. senza verificare se nel caso concreto sussistessero elementi specifici idonei a vincere tale, inoltre ha affermato il pericolo di inquinamento probatorio in via del tutto astratta, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti. 2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare in relazione all’art. 275 cod.proc.pen. e il correlato vizio di motivazione, del tutto omessa riguardo alla eventualità di applicare misure meno gravose come gli arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronico, tenuto conto della situazione personale del ricorrente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] luogo in cui si sono svolti i fatti e all'assenza di precedenti penali per evasione. 3. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto con motivi infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema che hanno riaffermato il principio secondo cui il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Cc. Rv. 276976 - 01). Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. 2.2. Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso. Specificamente, nell'ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sul quale essenzialmente si concentra il ricorso, rilevandosi come il fatto associativo enunciato nella provvisoria imputazione emerge da una serie di elementi probatori analiticamente descritti nell'ordinanza impugnata; invero, dopo l'inquadramento del fenomeno associativo che ruota attorno ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e altri (cfr pag. 16, 17, 18 e 19), alle pagine 21 e 22, sono riportate le conversazioni di rilievo, avvenute nel febbraio 2022, tra l'indagato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito ad una rapina con l'uso di armi ai danni di un presunto creditore del [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a procurarsi il denaro per l'acquisto di sostanza stupefacente, conversazioni durante le quali era stata anche richiamata la vicenda di cui al capo 27 bis relativa al trasporto, da parte del ricorrente unitamente a [OSCURATO:PERSONA], di ingente quantitativo di marijuana, pari a circa 800 chilogrammi, dall'Albania all'Italia, occasione nella quale i due, in partenza, erano stati sottoposti ad un controllo da parte delle forze dell'ordine, circostanza effettivamente riscontrata dalle banche dati e collocata con certezza il 17 aprile 2018; così come tramite le medesime banche dati si era accertato che il [OSCURATO:PERSONA], fatto del quale [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato in un dialogo intercettato quello stesso pomeriggio, il 5 Febbraio era stato sottoposto a un controllo lungo una strada di Catania, dove si era evidentemente spostato per svolgere quanto pianificato il giorno precedente. All'esito dell'esame dei tali fonti, il Tribunale dà poi atto (pagg. 26, 27 e 28), con motivazione immune da vizi di legittimità, di come le suddette risultanze si riscontrino reciprocamente rispetto alla integrazione dei reati ascritti, in specie dell'appartenenza del ricorrente, in qualità di partecipe, al gruppo associativo, quale emerge, oltre che dalle franche conversazioni registrate tra presenti, dalla circostanza della messa in comune di beni e risorse, in specie le armi e l'autovettura Toyota fornita dal [OSCURATO:PERSONA] .per consentire al ricorrente di rientrare in Sicilia. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata risulta, avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente anche in relazione alla sua partecipazione al reato associativo, investita dalle censure sottoposte a questa Corte. 3. Il secondo e il terzo motivo, che si trattano congiuntamente in quanto entrambi afferenti alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, sono infondati. 3.1. Va rimarcato che costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv.258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576). 3.2. Di conseguenza non coglie nel segno l'argomentazione difensiva che propugna la ricorrenza di un preteso onere motivazionale del Tribunale del riesame chiamato a confutare l'eventuale sussistenza di elementi specifici idonei a vincere la presunzione relativa, al di là di una specifica e puntuale deduzione difensiva. E in tal senso appare un fuor d'opera la citazione del precedente di questa Corte richiamato (sezione 2, numero 16.487 del 2024), trattandosi di una sentenza che correttamente censura l'omessa valutazione di un elemento specificamente indicato dalla difesa, senza in alcun modo ipotizzare la sussistenza di un onere motivazionale addirittura esplorativo. 3.3. Quanto poi all'eventualità di applicare misure cautelari meno gravose della custodia in carcere, anche qui il ricorrente non tiene contro della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista, tra gli altri, per il delitto di cui all'art. 74 del dpr 309 del 1990, cui il Tribunale si è correttamente richiamato, non superata da elementi concreti e specifici, in precedenza sottoposti al Tribunale del riesame, in ossequio al principio devolutivo (per una recente riaffermazione del principio anche in materia cautelare si veda Sez. 4 - , Sentenza n. 17449 del 02/04/2025 Cc. Rv. 288117 - 01; Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., in motivazione ); laddove del resto neppure si rinviene la radicale carenza motivazionale dedotta, essendosi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur sinteticamente - specie se si raffronta l’impegno invece profuso nell'analizzare la correlata posizione del promotore [OSCURATO:PERSONA] - espresso sul significativo rischio di recidiva e sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari, rilevando lo spessore criminale dell'indagato quale emerge dai suoi precedenti penali (pag. 32), la gravità fatto, la disponibilità di armi, la circostanza che il capo del consesso [OSCURATO:PERSONA] avesse fosse ancora nelle condizioni di comunicare telefonicamente con i sodali e gestire il traffico nonostante la detenzione intramuraria (pagg. 44 e 45), indice della persistenza del vincolo associativo o di un significativo pericolo di riattivazione dello stesso. In proposito, deve infatti considerarsi, che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez.4, n. 3966 del 12/01/2021, Rv.280243 - 01). In definitiva, i Giudici cautelari hanno assolto in maniera adeguata all'obbligo motivazionale, valutando tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura prescelta, oltre che sul pericolo attuale e concreto di inquinamento probatorio. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Per i susseguenti adempimenti, si dispone la comunicazione di copia del presente procedimento all'istituto penitenziario ove si trova detenuto il ricorrente. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01887/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris