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Cassazione n. 25157/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7133-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & ORIGONI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] CONTI - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 204/2020 della CORTE dei CONTI - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 7/09/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio il geom. [OSCURATO:PERSONA] ed altri convenuti, tra i quali l'ing. [OSCURATO:PERSONA], per sentirli condannare in solido, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento di euro 7.508.624,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di giudizio, nei confronti della Provincia di [OSCURATO:PERSONA].

I pretesi danni sarebbero determinati dal mancato completamento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dalla inutilizzabilità dell'arteria stradale con la precisazione che la realizzazione di tale tangenziale era stata interessata da tre appalti: 1) quello relativo al completamento della [OSCURATO:PERSONA], 2) quello relativo alla messa in sicurezza di tale arteria stradale, a seguito di frane intervenute in corso d'opera; 3) quello relativo alla segnaletica orizzontale e verticale agli svincoli di S. Onorio e Stefanaconi.

Si costituirono i convenuti che eccepirono l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'azione e chiesero il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 372/2017 la [OSCURATO:PERSONA] per la Calabria condannò il Teti e il Greco al pagamento Ric. 2021 n. 07133 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -2- rispettivamente di euro 2.820.575,60 e di euro 315.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento del danno erariale nei confronti dell'Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] e assolse gli altri convenuti.

Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero distinti atti di appello.

Per quanto ancora rileva in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] propose la sua impugnazione sulla base di plurimi motivi e in subordine chiese al giudice d'appello l'esercizio del potere riduttivo ex art. 1, comma 1- bis della legge 20/1994.

La Corte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA] d'Appello, con sentenza n. 204/2022, riuniti i predetti appelli, li rigettò e confermò la sentenza impugnata; condannò altresì gli appellanti alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione ex artt. 111, 8° comma, Cost., 362, comma 1, c.p.c. e 207 c.g.c., articolato in nove motivi e illustrato da memorie.

La Procura Generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso.

L'ing. [OSCURATO:PERSONA], cui pure il ricorso è stato notificato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380- bis.1 c.p.c.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia.

Contrasto con il diritto europeo e Costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU), violazione e falsa applicazione della Legge 20/1994, art. 1, comma secondo: in punto di rigetto dell'eccezione di prescrizione», il ricorrente censura la sentenza impugnata «per aver Ric. 2021 n. 07133 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -3- erroneamente applicato le norme in materia di prescrizione, anche alla luce del diritto all'equo processo ex art. 6 CED».

2. Con il secondo motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia.

Contrasto con il diritto europeo e Costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU): vizio di extrapetizione/ultrapetizione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c e 101, comma terzo, c.g.c.», il Greco censura la sentenza impugnata «per aver erroneamente applicato le norme in materia di extrapetizione/ultrapetizione anche alla luce del diritto all'equo processo ex articolo 6 CEDU».

3. Con il terzo motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia.

Contrasto con il diritto europeo e Costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU): erronea valutazione dell'illiceità della condotta del [OSCURATO:PERSONA]», il ricorrente censura la già più volte ricordata sentenza «per aver erroneamente ritenuto illecita la condotta del [OSCURATO:PERSONA] anche alla luce del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU».

4. Con il quarto motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia.

Contrasto con il diritto europeo e costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU) per ritenuta illiceità della condotta del 4, [OSCURATO:PERSONA]», il ricorrente censura la sentenza impugnata «per aver erroneamente ritenuto illecita la condotta del [OSCURATO:PERSONA] anche alla luce del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU».

5. Con il quinto motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia.

Contrasto con il diritto europeo e costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU) per erronea valutazione dell'elemento soggettivo e delle competenze e dei compiti del [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 07133 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -4- anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 16 del Regio Decreto n. 274/1929 ("Regolamento per la professione di Geometra") e della diversa interpretazione del ruolo di geometra fornita in relazione ad altra parte in giudizio», il ricorrente censura la sentenza impugnata «nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza dell'elemento soggettivo e per non aver i predetti considerato le ridotte competenze del [OSCURATO:PERSONA] alla luce della qualifica professionale posseduta anche alla luce del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU».

6. Con il sesto motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia.

Contrasto con il diritto europeo e costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU) per l'assenza del nesso causale», il ricorrente censura la sentenza impugnata «per aver erroneamente ritenuto sussistente il nesso di causa tra la condotta del [OSCURATO:PERSONA] ed il danno lamentato dalla Provincia anche alla luce del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU».

7. Con il settimo motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia.

Contrasto con il diritto europeo e costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU) in punto errata quantificazione del danno per mancata considerazione dell'utilità ottenuta dall'[OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'Appalto e conseguente violazione della Legge 20/1994, articolo 1 bis e comunque del principio della compensatio lucri cum damno», il ricorrente censura la sentenza impugnata «per aver erroneamente escluso l'utilità conseguita dalla Provincia e, dunque, non aver ridotto la condanna del [OSCURATO:PERSONA]».

8. Con l'ottavo motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia.

Contrasto con il diritto europeo e costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU): ulteriore errore in punto quantificazione del Ric. 2021 n. 07133 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -5- danno (errata valutazione degli importi corrisposti dall'Amministrazione in relazione all'Appalto ed errata ripartizione delle quote di responsabilità tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'ing.

Teti)», il ricorrente censura la sentenza impugnata «per aver erroneamente quantificato H danno patito dalla Provincia (non considerando le effettive somme corrisposte dall'Amministrazione alla società esecutrice dell'appalto, nonché per aver erroneamente ripartito le quote di responsabilità con altro convenuto)».

9. Con il nono motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia.

Contrasto con H diritto europeo e costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU): ulteriore errore in punto di quantificazione del danno per mancato esercizio del potere riduttivo; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 52 R.D. 121471934», il ricorrente censura la sentenza impugnata «sempre con riferimento alla quantificazione del danno per mancato esercizio del potere riduttivo, erroneamente escluso».

10. I motivi proposti ben possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili.

10.1. Nella premessa delle censure proposte il ricorrente dà conto dell'evoluzione del sindacato di queste Sezioni Unite in tema di "motivi inerenti" alla giurisdizione, evidenziando che tale evoluzione consentirebbe, a suo avviso, alla luce dell'ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/07/2020, espressamente richiamata, e della regola di conformità della giurisdizione contabile ai principi del diritto europeo ex art. 2 del codice di giustizia contabile, di dare ingresso all'impugnazione proposta, in quanto con la stessa è stata, complessivamente, denunciata la violazione del diritto ad un equo processo di cui all'art. 6 della CEDU.

10.2. Osserva il Collegio che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti può essere proposto soltanto per motivi Ric. 2021 n. 07133 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -6- inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174 del 2016) (Cass., sez. un., 19 marzo 2020, n. 7457; Cass., sez. un., 3 agosto 2021, n. 22140).

Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare (Cass., Sez. un., 13 maggio 2020, n. 8848; Cass., sez. un., 19 aprile 2021, n. 10245; Cass., sez. un., 26 ottobre 2021, n. 30112) che l'eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici); e poiché la nozione di eccesso di potere giurisdizionale non ammette letture estensive, neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero caratterizzate da uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento, il relativo vizio non è configurabile in relazione a denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale riguardanti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (Cass., sez. un., 4 febbraio 2021, n. 2605).

Se è pur vero che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice Ric. 2021 n. 07133 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -7- interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tutti i punti essenziali della controversia, tuttavia, non per questo ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile.

Opinando diversamente ne risulterebbe obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario e ciò la norma costituzionale e le disposizioni processuali sopra richiamate non sembrano, invece, consentire (Cass., sez. un., 14 settembre 2020, n. 19085).

È stato pure ribadito (Cass., sez. un., 19 dicembre 2018, n. 32773; Cass., sez. un., 9 aprile 2020, n. 7762) che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali o dal vizio di omessa pronuncia, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, ottavo comma, Cost.La Corte costituzionale, con la sentenza del 18 gennaio 2018, n. 6, ha, infatti, ritenuto che la concezione cd. dinamica o evolutiva della giurisdizione espressa da un orientamento di queste Sezioni Unite di í qualche anno fa, nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in iudicando o in procedendo ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e dell'ottavo comma dell'art. 111 Cost., e si pone in contrasto con tale disposizione costituzionale e con l'assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale che, appunto per questo, ha sottratto le sentenze del Ric. 2021 n. 07133 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -8- Consiglio di Stato e della Corte dei conti al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali.

Secondo la Consulta, il rifiuto di giurisdizione sindacabile è solo quello in "in astratto" e giammai "in concreto", pena l'invasione nella nomofilachia del giudice di vertice della giurisdizione speciale, cui solo è rimessa la cognizione degli errores in iudicando o in procedendo.

A norma dell'art. 111, ottavo comma, Cost., quale supremo organo regolatore della giurisdizione, la Cassazione può soltanto vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione (v.

Corte Cost.12/03/2007, n. 77; v.

Cass. 25/03/2019, n. 8311 e succ. conf.), proprio perché la Corte di cassazione è l'organo regolatore della giurisdizione, non il garante ultimo della nomofilachia, ossia della legittimità comunitaria, convenzionale e costituzionale delle norme 8sia di rito che sostanziali) applicate dal giudice amministrativo e dal giudice contabile (Cass., sez. un., ord., 18/01/2022, n. 1454; Cass., sez. un., ord., 16/02/2022, n. 5121; con riferimento alla ritenuta estraneità della violazione del diritto dell'UE ai motivi inerenti alla giurisdizione, v.

Cass., sez. un., ord., 4/0272021, n. 2605 e Cass., sez. un., 5/10/2021, n. 26920).

10.3. Nello specifico, con i motivi proposti il ricorrente, nonostante abbia autodefinito le censure come inerenti alla giurisdizione, senza confrontarsi con la giurisprudenza sopra richiamata, in sostanza/ pone questioni di merito che sono del tutto estranee all'ambito del ricorso ex artt. 111, ottavo comma, Cost., 362, comma 1, c.p.c. e 207 c.g.c., non essendo nemmeno implicitamente stata prospettata con tali mezzi alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile.

Ric. 2021 n. 07133 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -9- Inoltre, del tutto non pertinente è il richiamo all'ordinanza interlocutoria n. 19598/20, atteso che con la stessa - come ben evidenziato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte - era stato prospettato un sindacato di giurisdizione attinente al rapporto tra la giurisdizione speciale (in quella specie del Consiglio di Stato) e la dimensione del diritto dell'Unione, nel campo dell'applicazione della disciplina eurounitaria e non certo alla generica deduzione di violazioni di regole convenzionali riferibili alla CEDU.

Va peraltro precisato che detta apertura, imperniata sulla mancata proposizione del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e non sulla mancata applicazione diretta del diritto sovranazionale, non ha, comunque, avuto seguito, alla luce della sentenza 21 dicembre 2021 C-497/20, Randstad.

Ed invero con tale sentenza, nel rispondere al quesito la Corte di giustizia ha dichiarato che, sebbene nel caso specifico la decisione del Consiglio di Stato risultasse viziata per aver dichiarato, in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di appalti, irricevibile il ricorso proposto in sede amministrativa, tuttavia «H diritto dell'unione non impone allo Stato membro di prevedere per rimediare alla violazione di tale diritto a un ricorso effettivo, la possibilità di impugnare, dinanzi all'organo giurisdizionale supremo, tali decisioni di irricevibilità adottate dal supremo giudice amministrativo, qualora H diritto nazionale di detto Stato non preveda un siffatto mezzo di impugnazione».

Pertanto, eventuali errori del giudice amministrativo o contabile nell'applicazione delle norme dell'A non sono in ogni caso scrutinabili dalle S.U., non attenendo a motivi di giurisdizione (v. sul punto, Cass., sez. un., ord., 18/01/2022, n. 1454, secondo cui il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei casi di difetto assoluto e relativo di giurisdizione e, quindi, non può estendersi al sindacato di sentenze abnormi od anomale o che abbiano stravolto le norme di riferimento, neppure se direttamente Ric. 2021 n. 07133 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -10- applicative del diritto UE, né può essere accolta la richiesta di rimettere alla Corte di giustizia UE questioni volte a fare emergere errori in cui sia incorso il Consiglio di Stato nell'interpretazione ed applicazione di disposizioni di diritto interno applicative del diritto UE, non attenendo queste a motivi di giurisdizione; v. anche Cass., sez. un., ord., 18/02/2022, n. 5121 e già Cass. , sez. un., ord., 6/03/2020, n. 6460).

11. Conclusivamente, prospettando tutti i motivi proposti pretesi errori di diritto, che proprio per questo attengono ai limiti interni della giurisdizione, e sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

12. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero della Corte dei Conti, stante la sua natura di parte solamente in senso formale (Cass., sez. un., 8/05/2017, n. 11139; Cass., sez. un., 27/02/2017, n. 4879; Cass., sez. un., 27/12/2016, n. 26995).

Neppure vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, I comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v.

Cass.13 maggio 2014, n. 10306).

Ric. 2021 n. 07133 sez.

SU - ud. 24-05-2022 P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7133-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & ORIGONI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] CONTI - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 204/2020 della CORTE dei CONTI - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 7/09/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio il geom. [OSCURATO:PERSONA] ed altri convenuti, tra i quali l'ing. [OSCURATO:PERSONA], per sentirli condannare in solido, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento di euro 7.508.624,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di giudizio, nei confronti della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]. I pretesi danni sarebbero determinati dal mancato completamento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dalla inutilizzabilità dell'arteria stradale con la precisazione che la realizzazione di tale tangenziale era stata interessata da tre appalti: 1) quello relativo al completamento della [OSCURATO:PERSONA], 2) quello relativo alla messa in sicurezza di tale arteria stradale, a seguito di frane intervenute in corso d'opera; 3) quello relativo alla segnaletica orizzontale e verticale agli svincoli di S. Onorio e Stefanaconi. Si costituirono i convenuti che eccepirono l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'azione e chiesero il rigetto della domanda. Con sentenza n. 372/2017 la [OSCURATO:PERSONA] per la Calabria condannò il Teti e il Greco al pagamento Ric. 2021 n. 07133 sez. SU - ud. 24-05-2022 -2- rispettivamente di euro 2.820.575,60 e di euro 315.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento del danno erariale nei confronti dell'Amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] e assolse gli altri convenuti. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero distinti atti di appello. Per quanto ancora rileva in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] propose la sua impugnazione sulla base di plurimi motivi e in subordine chiese al giudice d'appello l'esercizio del potere riduttivo ex art. 1, comma 1- bis della legge 20/1994. La Corte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA] d'Appello, con sentenza n. 204/2022, riuniti i predetti appelli, li rigettò e confermò la sentenza impugnata; condannò altresì gli appellanti alle spese di quel grado. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione ex artt. 111, 8° comma, Cost., 362, comma 1, c.p.c. e 207 c.g.c., articolato in nove motivi e illustrato da memorie. La Procura Generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso. L'ing. [OSCURATO:PERSONA], cui pure il ricorso è stato notificato, non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380- bis.1 c.p.c. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Contrasto con il diritto europeo e Costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU), violazione e falsa applicazione della Legge 20/1994, art. 1, comma secondo: in punto di rigetto dell'eccezione di prescrizione», il ricorrente censura la sentenza impugnata «per aver Ric. 2021 n. 07133 sez. SU - ud. 24-05-2022 -3- erroneamente applicato le norme in materia di prescrizione, anche alla luce del diritto all'equo processo ex art. 6 CED». 2. Con il secondo motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Contrasto con il diritto europeo e Costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU): vizio di extrapetizione/ultrapetizione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c e 101, comma terzo, c.g.c.», il Greco censura la sentenza impugnata «per aver erroneamente applicato le norme in materia di extrapetizione/ultrapetizione anche alla luce del diritto all'equo processo ex articolo 6 CEDU». 3. Con il terzo motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Contrasto con il diritto europeo e Costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU): erronea valutazione dell'illiceità della condotta del [OSCURATO:PERSONA]», il ricorrente censura la già più volte ricordata sentenza «per aver erroneamente ritenuto illecita la condotta del [OSCURATO:PERSONA] anche alla luce del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU». 4. Con il quarto motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Contrasto con il diritto europeo e costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU) per ritenuta illiceità della condotta del 4, [OSCURATO:PERSONA]», il ricorrente censura la sentenza impugnata «per aver erroneamente ritenuto illecita la condotta del [OSCURATO:PERSONA] anche alla luce del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU». 5. Con il quinto motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Contrasto con il diritto europeo e costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU) per erronea valutazione dell'elemento soggettivo e delle competenze e dei compiti del [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 07133 sez. SU - ud. 24-05-2022 -4- anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 16 del Regio Decreto n. 274/1929 ("Regolamento per la professione di Geometra") e della diversa interpretazione del ruolo di geometra fornita in relazione ad altra parte in giudizio», il ricorrente censura la sentenza impugnata «nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza dell'elemento soggettivo e per non aver i predetti considerato le ridotte competenze del [OSCURATO:PERSONA] alla luce della qualifica professionale posseduta anche alla luce del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU». 6. Con il sesto motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Contrasto con il diritto europeo e costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU) per l'assenza del nesso causale», il ricorrente censura la sentenza impugnata «per aver erroneamente ritenuto sussistente il nesso di causa tra la condotta del [OSCURATO:PERSONA] ed il danno lamentato dalla Provincia anche alla luce del diritto all'equo processo ex art. 6 CEDU». 7. Con il settimo motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Contrasto con il diritto europeo e costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU) in punto errata quantificazione del danno per mancata considerazione dell'utilità ottenuta dall'[OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'Appalto e conseguente violazione della Legge 20/1994, articolo 1 bis e comunque del principio della compensatio lucri cum damno», il ricorrente censura la sentenza impugnata «per aver erroneamente escluso l'utilità conseguita dalla Provincia e, dunque, non aver ridotto la condanna del [OSCURATO:PERSONA]». 8. Con l'ottavo motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Contrasto con il diritto europeo e costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU): ulteriore errore in punto quantificazione del Ric. 2021 n. 07133 sez. SU - ud. 24-05-2022 -5- danno (errata valutazione degli importi corrisposti dall'Amministrazione in relazione all'Appalto ed errata ripartizione delle quote di responsabilità tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'ing. Teti)», il ricorrente censura la sentenza impugnata «per aver erroneamente quantificato H danno patito dalla Provincia (non considerando le effettive somme corrisposte dall'Amministrazione alla società esecutrice dell'appalto, nonché per aver erroneamente ripartito le quote di responsabilità con altro convenuto)». 9. Con il nono motivo, rubricato «Eccesso del potere giurisdizionale per diniego di giustizia. Contrasto con H diritto europeo e costituzionale (art. 111 comma 8 Cost.; art. 360 comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.; art. 6 CEDU): ulteriore errore in punto di quantificazione del danno per mancato esercizio del potere riduttivo; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 52 R.D. 121471934», il ricorrente censura la sentenza impugnata «sempre con riferimento alla quantificazione del danno per mancato esercizio del potere riduttivo, erroneamente escluso». 10. I motivi proposti ben possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili. 10.1. Nella premessa delle censure proposte il ricorrente dà conto dell'evoluzione del sindacato di queste Sezioni Unite in tema di "motivi inerenti" alla giurisdizione, evidenziando che tale evoluzione consentirebbe, a suo avviso, alla luce dell'ordinanza interlocutoria n. 19598 del 18/07/2020, espressamente richiamata, e della regola di conformità della giurisdizione contabile ai principi del diritto europeo ex art. 2 del codice di giustizia contabile, di dare ingresso all'impugnazione proposta, in quanto con la stessa è stata, complessivamente, denunciata la violazione del diritto ad un equo processo di cui all'art. 6 della CEDU. 10.2. Osserva il Collegio che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti può essere proposto soltanto per motivi Ric. 2021 n. 07133 sez. SU - ud. 24-05-2022 -6- inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174 del 2016) (Cass., sez. un., 19 marzo 2020, n. 7457; Cass., sez. un., 3 agosto 2021, n. 22140). Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare (Cass., Sez. un., 13 maggio 2020, n. 8848; Cass., sez. un., 19 aprile 2021, n. 10245; Cass., sez. un., 26 ottobre 2021, n. 30112) che l'eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici); e poiché la nozione di eccesso di potere giurisdizionale non ammette letture estensive, neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero caratterizzate da uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento, il relativo vizio non è configurabile in relazione a denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale riguardanti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (Cass., sez. un., 4 febbraio 2021, n. 2605). Se è pur vero che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice Ric. 2021 n. 07133 sez. SU - ud. 24-05-2022 -7- interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tutti i punti essenziali della controversia, tuttavia, non per questo ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile. Opinando diversamente ne risulterebbe obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario e ciò la norma costituzionale e le disposizioni processuali sopra richiamate non sembrano, invece, consentire (Cass., sez. un., 14 settembre 2020, n. 19085). È stato pure ribadito (Cass., sez. un., 19 dicembre 2018, n. 32773; Cass., sez. un., 9 aprile 2020, n. 7762) che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali o dal vizio di omessa pronuncia, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, ottavo comma, Cost.La Corte costituzionale, con la sentenza del 18 gennaio 2018, n. 6, ha, infatti, ritenuto che la concezione cd. dinamica o evolutiva della giurisdizione espressa da un orientamento di queste Sezioni Unite di í qualche anno fa, nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in iudicando o in procedendo ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e dell'ottavo comma dell'art. 111 Cost., e si pone in contrasto con tale disposizione costituzionale e con l'assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale che, appunto per questo, ha sottratto le sentenze del Ric. 2021 n. 07133 sez. SU - ud. 24-05-2022 -8- Consiglio di Stato e della Corte dei conti al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali. Secondo la Consulta, il rifiuto di giurisdizione sindacabile è solo quello in "in astratto" e giammai "in concreto", pena l'invasione nella nomofilachia del giudice di vertice della giurisdizione speciale, cui solo è rimessa la cognizione degli errores in iudicando o in procedendo. A norma dell'art. 111, ottavo comma, Cost., quale supremo organo regolatore della giurisdizione, la Cassazione può soltanto vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione (v. Corte Cost.12/03/2007, n. 77; v. Cass. 25/03/2019, n. 8311 e succ. conf.), proprio perché la Corte di cassazione è l'organo regolatore della giurisdizione, non il garante ultimo della nomofilachia, ossia della legittimità comunitaria, convenzionale e costituzionale delle norme 8sia di rito che sostanziali) applicate dal giudice amministrativo e dal giudice contabile (Cass., sez. un., ord., 18/01/2022, n. 1454; Cass., sez. un., ord., 16/02/2022, n. 5121; con riferimento alla ritenuta estraneità della violazione del diritto dell'UE ai motivi inerenti alla giurisdizione, v. Cass., sez. un., ord., 4/0272021, n. 2605 e Cass., sez. un., 5/10/2021, n. 26920). 10.3. Nello specifico, con i motivi proposti il ricorrente, nonostante abbia autodefinito le censure come inerenti alla giurisdizione, senza confrontarsi con la giurisprudenza sopra richiamata, in sostanza/ pone questioni di merito che sono del tutto estranee all'ambito del ricorso ex artt. 111, ottavo comma, Cost., 362, comma 1, c.p.c. e 207 c.g.c., non essendo nemmeno implicitamente stata prospettata con tali mezzi alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile. Ric. 2021 n. 07133 sez. SU - ud. 24-05-2022 -9- Inoltre, del tutto non pertinente è il richiamo all'ordinanza interlocutoria n. 19598/20, atteso che con la stessa - come ben evidenziato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte - era stato prospettato un sindacato di giurisdizione attinente al rapporto tra la giurisdizione speciale (in quella specie del Consiglio di Stato) e la dimensione del diritto dell'Unione, nel campo dell'applicazione della disciplina eurounitaria e non certo alla generica deduzione di violazioni di regole convenzionali riferibili alla CEDU. Va peraltro precisato che detta apertura, imperniata sulla mancata proposizione del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e non sulla mancata applicazione diretta del diritto sovranazionale, non ha, comunque, avuto seguito, alla luce della sentenza 21 dicembre 2021 C-497/20, Randstad. Ed invero con tale sentenza, nel rispondere al quesito la Corte di giustizia ha dichiarato che, sebbene nel caso specifico la decisione del Consiglio di Stato risultasse viziata per aver dichiarato, in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di appalti, irricevibile il ricorso proposto in sede amministrativa, tuttavia «H diritto dell'unione non impone allo Stato membro di prevedere per rimediare alla violazione di tale diritto a un ricorso effettivo, la possibilità di impugnare, dinanzi all'organo giurisdizionale supremo, tali decisioni di irricevibilità adottate dal supremo giudice amministrativo, qualora H diritto nazionale di detto Stato non preveda un siffatto mezzo di impugnazione». Pertanto, eventuali errori del giudice amministrativo o contabile nell'applicazione delle norme dell'A non sono in ogni caso scrutinabili dalle S.U., non attenendo a motivi di giurisdizione (v. sul punto, Cass., sez. un., ord., 18/01/2022, n. 1454, secondo cui il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei casi di difetto assoluto e relativo di giurisdizione e, quindi, non può estendersi al sindacato di sentenze abnormi od anomale o che abbiano stravolto le norme di riferimento, neppure se direttamente Ric. 2021 n. 07133 sez. SU - ud. 24-05-2022 -10- applicative del diritto UE, né può essere accolta la richiesta di rimettere alla Corte di giustizia UE questioni volte a fare emergere errori in cui sia incorso il Consiglio di Stato nell'interpretazione ed applicazione di disposizioni di diritto interno applicative del diritto UE, non attenendo queste a motivi di giurisdizione; v. anche Cass., sez. un., ord., 18/02/2022, n. 5121 e già Cass. , sez. un., ord., 6/03/2020, n. 6460). 11. Conclusivamente, prospettando tutti i motivi proposti pretesi errori di diritto, che proprio per questo attengono ai limiti interni della giurisdizione, e sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 12. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero della Corte dei Conti, stante la sua natura di parte solamente in senso formale (Cass., sez. un., 8/05/2017, n. 11139; Cass., sez. un., 27/02/2017, n. 4879; Cass., sez. un., 27/12/2016, n. 26995). Neppure vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede. 12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, I comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass.13 maggio 2014, n. 10306). Ric. 2021 n. 07133 sez. SU - ud. 24-05-2022 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovut
Sentenza Cassazione n. 25157/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris