CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Venezia in data 12/11/2020 ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, con la quale BAZZANI Lamberto era stato condannato, in esito al rito abbreviato, in ordine a due distinti reati di cui all'art. 73 DPR 309/90 (in Casaleone il 9.9.2018 e in Casaleone dal maggio al settembre 2018). 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Lamenta il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, ritualmente depositata e, dopo aver dato come non comparso il difensore all'udienza camerale, avrebbe celebrato il giudizio di appello e concluso lo stesso con la sentenza impugnata. La celebrazione del processo di appello senza la presenza del difensore, che aveva tempestivamente comunicato il proprio legittimo impedimento con richiesta di rinvio, in assenza di pronuncia sull'istanza da parte del giudice, determinerebbe richiesta di rinvio "per proprio impedimento dovuto ad anteriore impegno professionale" la nullità della sentenza impugnata. 3. Il procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto e la sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. 2. Nella sentenza impugnata i giudici danno atto che, dopo la lettura del dispositivo, la cancelleria aveva sottoposto alla Corte un' istanza di rinvio del difensore dell'imputato pervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che per mero disguido non era stata inserita nel fascicolo, ma motivano in merito alla irrilevanza, ai fini della corretta celebrazione del processo, di tale circostanza. In particolare osservano che nel procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l'art. 420 ter comma 5 cod. proc. pen., a norma del quale il procedimento deve essere rinviato in caso di legittimo impedimento del difensore, in quanto la presenza delle parti è facoltativa e solo la richiesta dell'imputato legittimamente impedito giustifica il rinvio. In ogni caso rilevano i giudici che l'istanza per come formulata non era tale da legittimare il rinvio dell'udienza, in quanto non era debitamente documentata: ad essa era allegata una copia proveniente dall'Ufficio del Giudice di Pace di Verona contenente l'indicazione di una serie di procedimenti rinviati con numero di ruolo e data di rinvio, ma senza indicazione dell'imputato e del difensore e senza che fosse possibile, dalla lettura del documento, riferire quello rinviato al 12 novembre, data di celebrazione del processo in Corte di Appello, in modo univoco alla difesa dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. 3. Il motivo del ricorso è fondato. 3.1 E' noto che le Sezioni Unite, dopo un primo orientamento secondo il quale il disposto di cui all'articolo 420 ter cod. proc. pen. relativo al rinvio dell'udienza preliminare per legittimo impedimento del difensore non trovava applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo in tale ipotesi la regola dettata dell'articolo 97 comma quarto cod.proc. pen ( Cass Sezioni Unite n. 31461 del 27.6.2006, Passamani, Rv 234146), hanno invece affermato la rilevanza dell'impedimento anche ai fini del rinvio del giudizio camerale in grado di appello in quanto "la scelta del difensore di comparire all'udienza camerale, aderendo ad una specifica linea difensiva, non può essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o da forza maggiore che gli impedisca di partecipare all'udienza" pena una inammissibile "limitazione del diritto di difesa e delle garanzie fondamentali dell'imputato" (Sez. U. n. 41432 del 21.7.2016 [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv 267748). Di per sé dunque la celebrazione del processo in assenza del difensore, senza che sia stata presa in considerazione la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, dà luogo ad una nullità della sentenza ex art. 178 lett c) e 179 cod. proc. pen. in quanto generatrice di una lesione del diritto di difesa (Sez. 2 n. 8473 del 27/11/2019 Ud. (dep. 02/03/2020), M Rv. 278510). Tale nullità deve ritenersi sussistente, quando il processo venga di fatto celebrato, senza l'effettiva partecipazione del difensore istante o di sostituto da esso nominato, indipendentemente dalla fondatezza o meno dell'istanza medesima, in quanto l'apprezzamento del contenuto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento è compito del giudice del merito e si risolve in una valutazione discrezionale che può implicare aspetti di opportunità, oltre che di mera legittimità (Sez.6,n.42110 de114.10.2009, Gaudio, Rv.245127). La valutazione, peraltro, può essere anche effettuata all'udienza immediatamente successiva rispetto a quella della quale era chiesto il rinvio. In tal caso, il giudice di merito, qualora ritenga, sia pure ex post, meritevole di accoglimento l'istanza medesima, dovrà dichiarare la nullità dell'attività istruttoria compiuta in assenza del difensore di fiducia e procedere alla rinnovazione degli atti, mentre, qualora ritenga che l'istanza debba essere rigettata, ne darà atto senza che si determini un difetto di assistenza dell'imputato e perciò alcuna nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 15814 del 05/03/2015Rv. 263148) 3.2 Nel caso in esame la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è stata esaminata dalla Corte di Appello, ex post, ed è stata ritenuta, con motivazione di cui si dà atto nella sentenza impugnata, non meritevole di accoglimento. Tuttavia la valutazione della Corte di Appello in ordine alla legittimità della richiesta di rinvio è stata formulata non già durante la celebrazione del processo, bensì dopo che lo stesso era già stato definito con la lettura del dispositivo della sentenza e, dunque, in un momento in cui non era più possibile porre rimedio alla eventuale nullità degli atti che avrebbe potuto discendere dalla mancata assistenza dell'imputato ad opera del difensore legittimamente impedito. La valutazione in ordine alla legittimità o meno dell'impedimento del difensore che la Corte di Appello ha compiuto era, dunque, in realtà vincolata e insuscettibile di un diverso esito, posto che i giudici, anche laddove l'istanza fosse stata ritenuta accoglibile, non avrebbero potuto rinnovare la celebrazione del processo ormai concluso. 4.La rilevata nullità conseguente alla mancata disamina e valutazione della istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore da parte dei giudici della Corte di Appello comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. P.Q.M. A Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione L L E R I della Corte di Appello di Venezia C A N C E Deciso in Roma in data 22 marz•22 ‘ i Il C tensore A T O h O S i T iONARIO GRIDIZIAR b E P .sa [OSCURATO:PERSONA] n,/, 0 o ),,kt--. s. zi‘, -5(2,; 4,t,tw T-i-cig_u_etsc,\) yi,oczeb c7-zu., z- ,tm_ i05; g; eA:TQZ