CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 32170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'ad 73 dpr 309/90 e lesioni. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizi motivazionali e violazione di legge quanto alla ritenuta integrazione del reato di stupefacenti, alla mancata applicazione dell'attenuante della minima partecipazione ed al mancato riconoscimento delle generiche. Considerato che le censure aspirano in sostanza ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti attraverso l'inammissibile richiesta di rivisitazione del merito del ragionamento condotto dal Giudice del merito il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la sussistenza dei delitti e circa l'attribuibilità all'imputato. Tenuto conto che la sentenza impugnata ha confutato, altresì, le argomentazioni della difesa, peraltro articolate su un piano di assoluta genericità, riguardanti la dedotta minima partecipazione al delitto di cui al capo a), osservando che i tre imputati fossero pienamente d'accordo per coltivare le piante di marijuana. Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento correttamente i Giudici di merito ai precedenti penali recenti dell'imputato, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]:y),Nett, E,.._ I) E PO