CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 14318/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18476/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1100/2017 della Corte di appello di Milano, depositata il 15/03/2017; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; Letta la memoria della ricorrente depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 marzo 2017 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva accertato l'avvenuta costituzione in data 31 luglio 1997 di una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sciolta nel 2005, e condannato la prima a pagare alla seconda la somma di euro 122.485,63, oltre interessi, a titolo di utili maturati e non conseguiti, nonché la somma di euro 101.295,19, oltre interessi moratori al tasso legale, a titolo di quota di liquidazione pari al 50% di partecipazione. 2. Ha rilevato la Corte territoriale: a) che la censura in appello con cui la Re eccepiva l'estinzione per prescrizione del credito ex adverso vantato era inammissibile siccome in primo grado non era stata avanzata alcuna eccezione di prescrizione del relativo diritto, a nulla rilevando in proposito la modalità di amministrazione della società di fatto; b) che era da convalidare l'esame delle risultanze , 2 r.g. n. 18 6/2O17 017 Cons. est.iPaQ10 Fraulini I\ istruttorie, già effettuato dal primo giudice, al line di ritenere sussistente tra le parti una società di fatto; c) che del tutto legittimo era l'ordine di esibizione emanato nei confronti della Re dal Tribunale e avente a oggetto la documentazione bancaria; cl) che del tutto legittima era la consulenza tecnica effettuata in primo grado, le cui risultanze in tema di accertamento dell'ammontare degli utili conseguiti dalla società e di valutazione del valore dell'azienda erano state correttamente utilizzate ai fini del decidere. 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. c. 1 n. 4», deducendo l'omessa pronuncia sulle domande proposte in grado di appello aventi a oggetto la censura n. 5 (somme versate dai coniugi Re e Brambillasca), n. 6 (mancata restituzione di somma ai coniugi Re e Brambillasca) e 7 (ridetermina2:ione del nuovo importo dovuto). b. Secondo motivo: «Omesso esame di fatto discusso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. », deducendo la mancata valutazione dell'avvenuta restituzione ai genitori della ricorrente delle somme da questi versate a titolo di prestito sul conto corrente della figlia beneficiaria. c. Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. i n. 3 c.p.c.», deducendo il travisamento della prova inerente alla restituzione delle somme di cui ai precedenti due motivi di ricorso.r.g. n. 18479017 Cons. est a lo Fraulini d. Quarto motivo: «Violazione e falsa applicazione dell'art.2263 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p,c.», deducendo l'erroneità della quantificazione degli utili riconosciuti in favore della Malieno, incomprensibilmente superiori a quelli spettanti alla socia paritaria Re. e. Quinto motivo: «Violazione e falsa applicazione degli arti. 2303, 1241 e 2262 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.», deducendo l'erronea qualificazione delle somme periodiche percepite dalle socie come anticipazione sugli utili, anziché come compensi agli amministratori o retribuzioni del socio lavoratore. f. Sesto motivo: «Violazione e falsa applicazione degli arti. 1362, 1363, 1366, 1369, 1371 e 1372 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.», deducendo l'erronea interpretazione del contratto sociale in tema di ripartizione degli utili. 2. La controricorrente ha argomentato l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, di cui ha in ogni caso chiesto il rigetto. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento. 4. Il primo motivo è infondato, posto che la sentenza impugnata contiene espressamente l'indicazione, tra i motivi di appello proposti, delle censure numero 5, 6 e 7, della cui omissione ci si lamenta; di talché, allorquando la pronuncia perviene alla quantificazione complessiva degli utili conseguiti dalla società, sulla base dell'espletata consulenza tecnica di ufficio, deve ritenersi che abbia implicitamente disatteso ogni diversa eccezione e deduzione relativa alla determinazione della ridetta somma, con ciò escludendosi il vizio denunciato. 5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto opera la preclusione di cui all'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., giacché il fatto storico dedotto nel motivo (quantificazione degli utili, r.g. n. 184762O17 Cons. est: olo Fraulini computo o meno in essi di somme pretesamente restituite da una socia ai terzi finanziatori) è stato esaminato dai giudici di merito, che hanno entrambi valutato le prove raccolte idonee a far ritenere accertato l'importo totale degli utili posto a base della condanna. La c.d. "doppia conforme" non sussiste, infatti, solo ove l'accertamento tra il primo e secondo grado sia diverso, per tale intendersi basato su diverse ragioni di fatto e di diritto. Tutte condizioni estranee al caso di specie ove, sia in primo che in secondo grado, i giudici hanno ritenuto che le stesse prove in atti dimostrassero l'esistenza dello stesso importo accertato. 6. I restanti motivi, tutti basati sull'asserita violazione o falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., sono inammissibili atteso che, nella loro sostanza, pretendono da questa Corte una non consentita rivalutazione delle prove (interrogatorio formale, ctu), in presenza di una sentenza impugnata che ha espressamente pronunciato sui punti contestati, con motivazione pienamente intellegibile e riconoscibile come tale. 7. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza. 8. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cornma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle r.g. n. 1847,6/2017 Cons. tjPaolo Fraulini spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03 febbraio 2022. Il Consigliere est. Pa