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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45791/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, nel riformare la pronuncia di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, numeri 2 e 5, cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrambe le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

IJ, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, la pagina 8 della sentenza), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il motivo di ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale viene contestata l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625, numeri 2 e 5, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata (cfr., in particolare, la pagina 8 della sentenza); - che anche il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale viene contestata l'applicazione della recidiva, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata (cfr., in particolare, le pagine 8 e 9 della sentenza); - che il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamentano il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, replicano senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati>> (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); - che il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nelle parti in cui contestano l'entità della pena applicata, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagine 7, 9 e 10 della sentenza impugnata); - che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale viene contestato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il massimo edittale previsto per le fattispecie tentate coincide, come si evince chiaramente dall'art. 56 cod. pen., con i due terzi del massimo edittale previsto per le fattispecie consumate; - che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale viene contestata l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata (cfr., in particolare, le pagine 6 e 7 della sentenza); - che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, nel riformare la pronuncia di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, numeri 2 e 5, cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrambe le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. IJ, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, la pagina 8 della sentenza), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il motivo di ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale viene contestata l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625, numeri 2 e 5, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata (cfr., in particolare, la pagina 8 della sentenza); - che anche il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale viene contestata l'applicazione della recidiva, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata (cfr., in particolare, le pagine 8 e 9 della sentenza); - che il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamentano il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, replicano senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati>> (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); - che il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nelle parti in cui contestano l'entità della pena applicata, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagine 7, 9 e 10 della sentenza impugnata); - che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale viene contestato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il massimo edittale previsto per le fattispecie tentate coincide, come si evince chiaramente dall'art. 56 cod. pen., con i due terzi del massimo edittale previsto per le fattispecie consumate; - che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale viene contestata l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata (cfr., in particolare, le pagine 6 e 7 della sentenza); - che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore d
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