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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 36164/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 17 febbraio 2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 27 ottobre 2020, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione ai delitti di furto in abitazione di vari oggetti e valori (tra cui una carta di credito) in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché di indebito utilizzo della carta di credito rubata, con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale: fatti contestati come commessi il 30 luglio 2019 ed aggravati dal nesso teleologico.

Tre i motivi del ricorso, articolati promiscuamente per violazione di legge e vizio di motivazione.

1.1. Con il primo il ricorrente denuncia la ravvisata aggravante del nesso teleologico, contestando che l'azione furtiva fosse stata eseguita in vista dell'ulteriore e specifico scopo di utilizzare la carta di credito, il cui rinvenimento non era prevedibile, specie se si considera che l'autore non poteva ipotizzare di rinvenire i codici che ne consentissero l'utilizzo.

1.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta la qualificazione del camper ove avvenne il furto come "privata dimora" e censura, conseguentemente, l'inquadramento giuridico della condotta ex art. 624-bis: ragionando in via ipotetica, a tale stregua dovrebbe qualificarsi come privata dimora anche un'autovettura, ciò che notoriamente non é possibile.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura il rilevo attribuito alla recidiva e il giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso é inammissibile.

2.1. Quanto al primo motivo, é agevole constatare che la circostanza aggravante comune del nesso teleologico, che ha natura soggettiva, trova fondamento nella consapevole accettazione della commissione di un altro reato, sì che la stessa é pienamente compatibile col dolo indiretto nelle sue due forme del dolo alternativo e di quello eventuale (vds. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 57488 del 06/11/2017, Pesarini, Rv. 271873: fattispecie in tema di furto di un portafoglio e indebito utilizzo di carta di pagamento in esso rinvenuta); in tal senso é di tutta evidenza che il rinvenimento, a seguito dell'azione furtiva, di mezzi di pagamento come carte di debito o di credito suscettibili di utilizzo rientra nella generica rappresentazione degli sviluppi possibili dell'azione criminosa, accettati (quand'anche non direttamente voluti) dal soggetto attivo.

2.2. Quanto al secondo motivo, é pacifico in giurisprudenza che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia in concreto accertata la destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 2670 del 24/09/2018, dep. 2019, Serghie, Rv. 275486); sul punto la sentenza impugnata chiarisce espressamente che l'Hampel era in vacanza assieme alla famiglia con il predetto mezzo, a nulla rilevando il fatto che gli occupanti fossero momentaneamente usciti, di tal che é evidente l'utilizzo del camper, nel caso di specie, come privata dimora.

2.3. Quanto infine al terzo motivo, la mancata esclusione della recidiva é stata adeguatamente, ancorché sinteticamente, argomentata, in termini pienamente compatibili con quanto al riguardo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782); conseguentemente il bilanciamento delle attenuanti in regime di prevalenza trova insormontabile ostacolo nell'art. 69, ultimo comma, cod.pen., oltreché nei limiti del giudizio di legittimità in tema di comparazione fra circostanze di segno diverso (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 17 febbraio 2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 27 ottobre 2020, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione ai delitti di furto in abitazione di vari oggetti e valori (tra cui una carta di credito) in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché di indebito utilizzo della carta di credito rubata, con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale: fatti contestati come commessi il 30 luglio 2019 ed aggravati dal nesso teleologico. Tre i motivi del ricorso, articolati promiscuamente per violazione di legge e vizio di motivazione. 1.1. Con il primo il ricorrente denuncia la ravvisata aggravante del nesso teleologico, contestando che l'azione furtiva fosse stata eseguita in vista dell'ulteriore e specifico scopo di utilizzare la carta di credito, il cui rinvenimento non era prevedibile, specie se si considera che l'autore non poteva ipotizzare di rinvenire i codici che ne consentissero l'utilizzo. 1.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta la qualificazione del camper ove avvenne il furto come "privata dimora" e censura, conseguentemente, l'inquadramento giuridico della condotta ex art. 624-bis: ragionando in via ipotetica, a tale stregua dovrebbe qualificarsi come privata dimora anche un'autovettura, ciò che notoriamente non é possibile. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura il rilevo attribuito alla recidiva e il giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso é inammissibile. 2.1. Quanto al primo motivo, é agevole constatare che la circostanza aggravante comune del nesso teleologico, che ha natura soggettiva, trova fondamento nella consapevole accettazione della commissione di un altro reato, sì che la stessa é pienamente compatibile col dolo indiretto nelle sue due forme del dolo alternativo e di quello eventuale (vds. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 57488 del 06/11/2017, Pesarini, Rv. 271873: fattispecie in tema di furto di un portafoglio e indebito utilizzo di carta di pagamento in esso rinvenuta); in tal senso é di tutta evidenza che il rinvenimento, a seguito dell'azione furtiva, di mezzi di pagamento come carte di debito o di credito suscettibili di utilizzo rientra nella generica rappresentazione degli sviluppi possibili dell'azione criminosa, accettati (quand'anche non direttamente voluti) dal soggetto attivo. 2.2. Quanto al secondo motivo, é pacifico in giurisprudenza che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia in concreto accertata la destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 2670 del 24/09/2018, dep. 2019, Serghie, Rv. 275486); sul punto la sentenza impugnata chiarisce espressamente che l'Hampel era in vacanza assieme alla famiglia con il predetto mezzo, a nulla rilevando il fatto che gli occupanti fossero momentaneamente usciti, di tal che é evidente l'utilizzo del camper, nel caso di specie, come privata dimora. 2.3. Quanto infine al terzo motivo, la mancata esclusione della recidiva é stata adeguatamente, ancorché sinteticamente, argomentata, in termini pienamente compatibili con quanto al riguardo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782); conseguentemente il bilanciamento delle attenuanti in regime di prevalenza trova insormontabile ostacolo nell'art. 69, ultimo comma, cod.pen., oltreché nei limiti del giudizio di legittimità in tema di comparazione fra circostanze di segno diverso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36164/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris