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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33306/2026

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9/12/1981;3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza emessa in data 9/10/2025 dalla Corte di appello di Catania;visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi diGianluca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento della sentenza impugnata, conrinvio per un nuovo giudizio in punto di circostanze attenuanti generiche,l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento della sentenzaimpugnata, con rinvio per un nuovo giudizio in punto di responsabilità penale peril reato di cui al capo 32), e la declaratoria di inammissibilità del secondo motivodi ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processualedell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Catania, decidendo aseguito di annullamento con rinvio, disposto con sentenza n. 30545 del 14 maggio2024 dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione, della pronuncia emessadalla Corte di appello di Catania in data 24 maggio 2023:- ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo lacontinuazione tra il reato di estorsione aggravata accertato nel presente processoe i reati giudicati dalla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello diCatania in data 19 giugno 2020, in otto mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa,in aggiunta alla pena di sei anni di reclusione già determinata per il reato piùgrave;- ha rigettato gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],confermando la sentenza di primo grado su tali capi, e ha condannato gli imputatiappellanti al pagamento delle spese processuali del grado.2. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], el’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hannoproposto ricorso avverso questa sentenza e ne hanno chiesto l’annullamento.3. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], conunico motivo, ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale e il vizio diinsufficienza e di contraddittorietà della motivazione in ordine ai criteri logici diindividuazione nella persona del ricorrente del “Turi” richiamato nelleconversazioni intercettate.La Corte di appello di Catania, in sede di rinvio, era chiamata a verificare lasussistenza agli atti del processo di elementi idonei all’identificazione di SalvatoreMessina, quale soggetto responsabile, in concorso, del reato di cui al capo 32)della rubrica; con tale imputazione si contesta al ricorrente la detenzione a fini dispaccio di due kilogrammi di marijuana e di circa cinquanta grammi di cocaina,forniti da [OSCURATO:PERSONA] e di seguito ceduti ad acquirenti ignoti.La Corte di appello, tuttavia, non ha osservato le indicazioni della sentenzarescindente, in quanto si sarebbe limitata a identificare l’utilizzatore dell’utenzatelefonica n. 342*1978831 e non ha verificato l’esistenza di elementi utiliall’identificazione certa del “Turi” citato nelle conversazioni tra correi.Sarebbe, dunque, irrilevante aver evidenziato che l’utenza telefonicapredetta fosse intestata a [OSCURATO:PERSONA], che ne ha indicato il numero anche«in occasione di una denuncia di smarrimento della carta di identità».Le ulteriori conversazioni intercettate riportate nella sentenza impugnata nonconsentirebbero di identificare “Turi” nell’imputato; difetterebbe, dunque, la provadell’identificazione dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.Elementi certi di identificazione sarebbero, invece, costituiti dall’acquisizionedel verbale di controllo dei Carabinieri di Gravina o del verbale di controllo sustrada del ricorrente, ma nessuno di questi atti è presente nel fascicoloprocessuale.La Corte di appello, nella sentenza impugnata, inoltre, avrebbe fatto genericoriferimento ad un «rapporto diretto e non occasionale» tra Messina e gli altriimputati, che, tuttavia, sarebbe assolutamente irrilevante nella parte in cui non sitraduce in un diretto coinvolgimento del ricorrente nella detenzione delle sostanzestupefacenti contestata al capo 32) della rubrica.La prova di tale coinvolgimento si sarebbe potuta desumere solodall’identificazione del soggetto “Turi”, che ha riferito di aver gettato la sostanzastupefacente in occasione di una perquisizione, ma tale identificazione non sarebbestata raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio.4. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unicomotivo, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di mancanzadi motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.La Corte di appello ha, infatti, negato l’applicazione delle attenuantigeneriche esclusivamente in base alla gravità del fatto e alla «personalitàtrasgressiva dell’imputato», omettendo di considerare gli elementi favorevoli alricorrente, intervenuti nel lungo lasso di tempo successivo alla commissione delreato, dimostrativi della sua personalità e del percorso di reinserimento intrapreso.I giudici di appello hanno omesso di considerare che l’imputato ha tenuto uncomportamento processuale corretto e collaborativo, ha aderito ad un programmadi protezione, anche in ragione della scelta di collaborare con la giustizia, haavviato e proseguito un percorso concreto di reinserimento sociale, trasferendosicon il proprio nucleo famigliare in una località protetta.I giudici di appello, dunque, limitandosi a rilevare l’assenza di elementipositivi in favore dell’imputato, avrebbero omesso di operare quella valutazionecomplessiva delle personalità dell’imputato e della sua condotta, sia antecedenteche successiva alla commissione del reato, richiesta dalla Corte di cassazione aigiudici di merito nell’esercizio della discrezionalità relativa all’applicazione delle5. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primomotivo, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di mancanzadi motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche,proponendo argomentazioni sovrapponibili a quelle svolte nell’interesse diGianluca [OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza degli artt. 81cpv. cod. pen., 587 e 627 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.La Corte di appello ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il delitto di estorsione aggravata accertato in otto mesi di reclusione, inapplicazione del vincolo della continuazione, già accertato con sentenzairrevocabile.I giudici di appello, tuttavia, illogicamente e, in violazione dell’art. 627 cod.proc. pen. e dell’effetto estensivo dell’impugnazione di cui all’art. 587 cod. proc.pen., non hanno riservato lo stesso trattamento a [OSCURATO:PERSONA], che versa nellamedesima situazione giuridica processuale, determinando un’irragionevoledisparità di trattamento.L’erroneo metodo di calcolo della pena, in presenza di una continuazione giàriconosciuta, costituisce presupposto comune anche alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],nei confronti del quale è stata irrogata la pena di due anni e quattro mesi direclusione.L’effetto estensivo dell’impugnazione, del resto, deve operare quanto ladecisione favorevole sia fondata su motivi non esclusivamente personali, macomuni ai coimputati.6.

Con istanza depositata in data 1 giugno 2026 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tessitore ha chiesto la trattazione orale dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 giugno 2026,il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento deiricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento della sentenza impugnata,con rinvio per un nuovo giudizio in punto di circostanze attenuanti generiche,l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio per un nuovo giudizio per il reato di cui al capo 32), e ladeclaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Presti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dallalegge e, comunque, manifestamente infondati.

I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] eMirko [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, in quanto i motivi proposti sonocomplessivamente infondati.2. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], conunico motivo, ha dedotto l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazionesui criteri logici di individuazione, nella persona del ricorrente, del “Turi” richiamatonelle conversazioni intercettate.3.

Il motivo è inammissibile, in quanto, pur deducendo un vizio di legittimitàdella sentenza, è volto a sollecitare una lettura alternativa degli elementiprobatori, non consentita nel giudizio di legittimità.3.1.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversalettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazioneè riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv.280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).3.2.

La Corte di appello di Catania, peraltro, nella sentenza impugnata, haritenuto, con motivazione tutt’altro che illogica, che il “Turi” intercettato sial’imputato, in quanto l’utenza 342*1978831 era intestata a [OSCURATO:PERSONA] edera in uso al medesimo.Il numero dell’utenza è, infatti, stato fornito personalmente da Messina aiCarabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in occasione della denuncia di smarrimento della cartadi identità e del codice fiscale sporta in data 14 luglio 2014 (pag. 16 della sentenzaimpugnata).Nella valutazione non illogica dei giudici di appello le prove a caricodell’imputato, in particolare, sono costituite:- dall’intercettazione ambientale della conversazione intercorsa tra GianlucaPresti e [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 2015, in cui si fa riferimento al recuperodelle somme di denaro dovute per il pagamento dello stupefacente da Robertosubita dal predetto “Turi” il 20 ottobre 2015, che avrebbe costretto l’acquirente adisfarsi di una parte della droga;- dall’intercettazione telefonica n. 274 della conversazione, in pari data, traGianluca [OSCURATO:PERSONA] e l’utilizzatore dell’utenza intestata a Messina sulla vicenda di cuial precedente dialogo.La Corte di appello ha ritenuto, con motivazione congrua e puntuale, che iltenore delle intercettazioni confermasse l’ipotesi di accusa, in quanto dimostra ilrapporto diretto e non occasionale del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e RobertoPur avendo l’imputato negato l’utilizzo dell’utenza cellulare, il ragionamentoprobatorio della Corte di appello nella sentenza impugnata non è manifestamenteillogico; la negazione della riconducibilità dell’utenza cellulare in uso all’imputatoè, infatti, meramente generica e smentita da dati probatori certi.Nessun rilievo in senso contrario, peraltro, potrebbe assumere l’acquisizionedel verbale di intervento delle forze di polizia, per verificare se nel controllo fossestato coinvolto il ricorrente, in quanto dalle sentenze di merito e dalla stessasentenza rescindente, a pag. 23, risulta che questo intervento delle forze di poliziasia inesistente e abbia costituito un mero escamotage addotto dall’imputato perritardare la corresponsione del prezzo della partita di sostanza stupefacente.3.3.

Alla stregua di tali rilievi, il ricorso di Messina deve essere dichiaratoinammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delleammende.

4. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unicomotivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto l’inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen. eil vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle5.

I motivi sono infondati.La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche èrimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio del relativopotere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità,a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniegodella concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere inconsiderazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente cheegli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge conl’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute dipreponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv.259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244).Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, inquanto la Corte di appello ha diffusamente esposto le ragioni del diniego, fondatesulla considerazione della gravità dei fatti e della personalità criminale degliimputati.I giudici di appello hanno rilevato che «quanto all’applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, ritiene la Corte che non si apprezzino ragionivalide in tal senso, attesa la mancanza di elementi o circostanze di segno positivo,diverse dalla collaborazione, già valutata dalla Corte decidente, e considerati iplurimi elementi di disvalore, quali la gravità e la protrazione nel tempo del reatodi estorsione aggravata, nonché i precedenti reati commessi dall’imputato» (pag.18 della sentenza impugnata).La Corte di appello ha, dunque, ritenuto, con motivazione non illogica, chele condotte positive degli imputati, successive al momento della commissione deireati per cui si procede, siano state già considerate ai fini dell’applicazionedell’attenuante di cui all’art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertitoin legge 12 luglio 1991 n. 203.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, delresto, in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuantigeneriche e la concessione dell’attenuante di cui all’art. 8 del decreto legge 13maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano sudistinti e diversi presupposti (ex plurimis: Sez. 2, n. 34126 05/06/2024, Marincola,Rv. 286921 – 07).6. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo proposto nell’interesse diMirko [OSCURATO:PERSONA], ha eccepito l’inosservanza degli artt. 81 cpv. cod. pen., 627 e 587cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.7.

Il motivo è infondato, in quanto l’applicazione della disciplina dellacontinuazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è coperta dal giudicato.La sentenza rescindente ha, infatti, ritenuto manifestamente infondato ilmotivo di ricorso formulato sul punto e ha annullato la sentenza della Corte diappello di Catania del 24 maggio 2023 nei suoi confronti esclusivamente quantoalla omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicare le attenuanti generiche(pag. 32 – 33, sentenza rescindente).La Corte di appello ha, invece, correttamente rideterminato la pena irrogatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del regime della continuazione, inquanto la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata sul punto (pag.31-32 della sentenza rescindente).Le situazioni processuali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dunque, non sonoidentiche, ma radicalmente differenti e per questa ragione non può trovareapplicazione nel caso di specie l’effetto estensivo dell’impugnazione proposta dalcoimputato, secondo il disposto dell’art. 587 cod. proc. pen.8.

Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] essere rigettati.I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616,comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamentodelle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/12/1981;3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza emessa in data 9/10/2025 dalla Corte di appello di Catania;visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi diGianluca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento della sentenza impugnata, conrinvio per un nuovo giudizio in punto di circostanze attenuanti generiche,l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento della sentenzaimpugnata, con rinvio per un nuovo giudizio in punto di responsabilità penale peril reato di cui al capo 32), e la declaratoria di inammissibilità del secondo motivodi ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processualedell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Catania, decidendo aseguito di annullamento con rinvio, disposto con sentenza n. 30545 del 14 maggio2024 dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione, della pronuncia emessadalla Corte di appello di Catania in data 24 maggio 2023:- ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo lacontinuazione tra il reato di estorsione aggravata accertato nel presente processoe i reati giudicati dalla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello diCatania in data 19 giugno 2020, in otto mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa,in aggiunta alla pena di sei anni di reclusione già determinata per il reato piùgrave;- ha rigettato gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],confermando la sentenza di primo grado su tali capi, e ha condannato gli imputatiappellanti al pagamento delle spese processuali del grado.2. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], el’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hannoproposto ricorso avverso questa sentenza e ne hanno chiesto l’annullamento.3. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], conunico motivo, ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale e il vizio diinsufficienza e di contraddittorietà della motivazione in ordine ai criteri logici diindividuazione nella persona del ricorrente del “Turi” richiamato nelleconversazioni intercettate.La Corte di appello di Catania, in sede di rinvio, era chiamata a verificare lasussistenza agli atti del processo di elementi idonei all’identificazione di SalvatoreMessina, quale soggetto responsabile, in concorso, del reato di cui al capo 32)della rubrica; con tale imputazione si contesta al ricorrente la detenzione a fini dispaccio di due kilogrammi di marijuana e di circa cinquanta grammi di cocaina,forniti da [OSCURATO:PERSONA] e di seguito ceduti ad acquirenti ignoti.La Corte di appello, tuttavia, non ha osservato le indicazioni della sentenzarescindente, in quanto si sarebbe limitata a identificare l’utilizzatore dell’utenzatelefonica n. 342*1978831 e non ha verificato l’esistenza di elementi utiliall’identificazione certa del “Turi” citato nelle conversazioni tra correi.Sarebbe, dunque, irrilevante aver evidenziato che l’utenza telefonicapredetta fosse intestata a [OSCURATO:PERSONA], che ne ha indicato il numero anche«in occasione di una denuncia di smarrimento della carta di identità».Le ulteriori conversazioni intercettate riportate nella sentenza impugnata nonconsentirebbero di identificare “Turi” nell’imputato; difetterebbe, dunque, la provadell’identificazione dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.Elementi certi di identificazione sarebbero, invece, costituiti dall’acquisizionedel verbale di controllo dei Carabinieri di Gravina o del verbale di controllo sustrada del ricorrente, ma nessuno di questi atti è presente nel fascicoloprocessuale.La Corte di appello, nella sentenza impugnata, inoltre, avrebbe fatto genericoriferimento ad un «rapporto diretto e non occasionale» tra Messina e gli altriimputati, che, tuttavia, sarebbe assolutamente irrilevante nella parte in cui non sitraduce in un diretto coinvolgimento del ricorrente nella detenzione delle sostanzestupefacenti contestata al capo 32) della rubrica.La prova di tale coinvolgimento si sarebbe potuta desumere solodall’identificazione del soggetto “Turi”, che ha riferito di aver gettato la sostanzastupefacente in occasione di una perquisizione, ma tale identificazione non sarebbestata raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio.4. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unicomotivo, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di mancanzadi motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.La Corte di appello ha, infatti, negato l’applicazione delle attenuantigeneriche esclusivamente in base alla gravità del fatto e alla «personalitàtrasgressiva dell’imputato», omettendo di considerare gli elementi favorevoli alricorrente, intervenuti nel lungo lasso di tempo successivo alla commissione delreato, dimostrativi della sua personalità e del percorso di reinserimento intrapreso.I giudici di appello hanno omesso di considerare che l’imputato ha tenuto uncomportamento processuale corretto e collaborativo, ha aderito ad un programmadi protezione, anche in ragione della scelta di collaborare con la giustizia, haavviato e proseguito un percorso concreto di reinserimento sociale, trasferendosicon il proprio nucleo famigliare in una località protetta.I giudici di appello, dunque, limitandosi a rilevare l’assenza di elementipositivi in favore dell’imputato, avrebbero omesso di operare quella valutazionecomplessiva delle personalità dell’imputato e della sua condotta, sia antecedenteche successiva alla commissione del reato, richiesta dalla Corte di cassazione aigiudici di merito nell’esercizio della discrezionalità relativa all’applicazione delle5. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primomotivo, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di mancanzadi motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche,proponendo argomentazioni sovrapponibili a quelle svolte nell’interesse diGianluca [OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza degli artt. 81cpv. cod. pen., 587 e 627 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.La Corte di appello ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il delitto di estorsione aggravata accertato in otto mesi di reclusione, inapplicazione del vincolo della continuazione, già accertato con sentenzairrevocabile.I giudici di appello, tuttavia, illogicamente e, in violazione dell’art. 627 cod.proc. pen. e dell’effetto estensivo dell’impugnazione di cui all’art. 587 cod. proc.pen., non hanno riservato lo stesso trattamento a [OSCURATO:PERSONA], che versa nellamedesima situazione giuridica processuale, determinando un’irragionevoledisparità di trattamento.L’erroneo metodo di calcolo della pena, in presenza di una continuazione giàriconosciuta, costituisce presupposto comune anche alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],nei confronti del quale è stata irrogata la pena di due anni e quattro mesi direclusione.L’effetto estensivo dell’impugnazione, del resto, deve operare quanto ladecisione favorevole sia fondata su motivi non esclusivamente personali, macomuni ai coimputati.6. Con istanza depositata in data 1 giugno 2026 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tessitore ha chiesto la trattazione orale dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 giugno 2026,il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento deiricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento della sentenza impugnata,con rinvio per un nuovo giudizio in punto di circostanze attenuanti generiche,l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio per un nuovo giudizio per il reato di cui al capo 32), e ladeclaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Presti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dallalegge e, comunque, manifestamente infondati. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] eMirko [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, in quanto i motivi proposti sonocomplessivamente infondati.2. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], conunico motivo, ha dedotto l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazionesui criteri logici di individuazione, nella persona del ricorrente, del “Turi” richiamatonelle conversazioni intercettate.3. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur deducendo un vizio di legittimitàdella sentenza, è volto a sollecitare una lettura alternativa degli elementiprobatori, non consentita nel giudizio di legittimità.3.1. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversalettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazioneè riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv.280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).3.2. La Corte di appello di Catania, peraltro, nella sentenza impugnata, haritenuto, con motivazione tutt’altro che illogica, che il “Turi” intercettato sial’imputato, in quanto l’utenza 342*1978831 era intestata a [OSCURATO:PERSONA] edera in uso al medesimo.Il numero dell’utenza è, infatti, stato fornito personalmente da Messina aiCarabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in occasione della denuncia di smarrimento della cartadi identità e del codice fiscale sporta in data 14 luglio 2014 (pag. 16 della sentenzaimpugnata).Nella valutazione non illogica dei giudici di appello le prove a caricodell’imputato, in particolare, sono costituite:- dall’intercettazione ambientale della conversazione intercorsa tra GianlucaPresti e [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 2015, in cui si fa riferimento al recuperodelle somme di denaro dovute per il pagamento dello stupefacente da Robertosubita dal predetto “Turi” il 20 ottobre 2015, che avrebbe costretto l’acquirente adisfarsi di una parte della droga;- dall’intercettazione telefonica n. 274 della conversazione, in pari data, traGianluca [OSCURATO:PERSONA] e l’utilizzatore dell’utenza intestata a Messina sulla vicenda di cuial precedente dialogo.La Corte di appello ha ritenuto, con motivazione congrua e puntuale, che iltenore delle intercettazioni confermasse l’ipotesi di accusa, in quanto dimostra ilrapporto diretto e non occasionale del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e RobertoPur avendo l’imputato negato l’utilizzo dell’utenza cellulare, il ragionamentoprobatorio della Corte di appello nella sentenza impugnata non è manifestamenteillogico; la negazione della riconducibilità dell’utenza cellulare in uso all’imputatoè, infatti, meramente generica e smentita da dati probatori certi.Nessun rilievo in senso contrario, peraltro, potrebbe assumere l’acquisizionedel verbale di intervento delle forze di polizia, per verificare se nel controllo fossestato coinvolto il ricorrente, in quanto dalle sentenze di merito e dalla stessasentenza rescindente, a pag. 23, risulta che questo intervento delle forze di poliziasia inesistente e abbia costituito un mero escamotage addotto dall’imputato perritardare la corresponsione del prezzo della partita di sostanza stupefacente.3.3. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso di Messina deve essere dichiaratoinammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delleammende.  4. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unicomotivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto l’inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen. eil vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle5. I motivi sono infondati.La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche èrimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio del relativopotere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità,a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniegodella concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere inconsiderazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente cheegli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge conl’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute dipreponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv.259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244).Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, inquanto la Corte di appello ha diffusamente esposto le ragioni del diniego, fondatesulla considerazione della gravità dei fatti e della personalità criminale degliimputati.I giudici di appello hanno rilevato che «quanto all’applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, ritiene la Corte che non si apprezzino ragionivalide in tal senso, attesa la mancanza di elementi o circostanze di segno positivo,diverse dalla collaborazione, già valutata dalla Corte decidente, e considerati iplurimi elementi di disvalore, quali la gravità e la protrazione nel tempo del reatodi estorsione aggravata, nonché i precedenti reati commessi dall’imputato» (pag.18 della sentenza impugnata).La Corte di appello ha, dunque, ritenuto, con motivazione non illogica, chele condotte positive degli imputati, successive al momento della commissione deireati per cui si procede, siano state già considerate ai fini dell’applicazionedell’attenuante di cui all’art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertitoin legge 12 luglio 1991 n. 203.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, delresto, in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuantigeneriche e la concessione dell’attenuante di cui all’art. 8 del decreto legge 13maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano sudistinti e diversi presupposti (ex plurimis: Sez. 2, n. 34126 05/06/2024, Marincola,Rv. 286921 – 07).6. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo proposto nell’interesse diMirko [OSCURATO:PERSONA], ha eccepito l’inosservanza degli artt. 81 cpv. cod. pen., 627 e 587cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.7. Il motivo è infondato, in quanto l’applicazione della disciplina dellacontinuazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è coperta dal giudicato.La sentenza rescindente ha, infatti, ritenuto manifestamente infondato ilmotivo di ricorso formulato sul punto e ha annullato la sentenza della Corte diappello di Catania del 24 maggio 2023 nei suoi confronti esclusivamente quantoalla omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicare le attenuanti generiche(pag. 32 – 33, sentenza rescindente).La Corte di appello ha, invece, correttamente rideterminato la pena irrogatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del regime della continuazione, inquanto la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata sul punto (pag.31-32 della sentenza rescindente).Le situazioni processuali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dunque, non sonoidentiche, ma radicalmente differenti e per questa ragione non può trovareapplicazione nel caso di specie l’effetto estensivo dell’impugnazione proposta dalcoimputato, secondo il disposto dell’art. 587 cod. proc. pen.8. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] essere rigettati.I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616,comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.  P.Q.MRigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamentodelle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33306/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris