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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40086/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. ere Ritenuto in fatto

1. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha applicato a MANNI Clemente una pena per il reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di gr. 148,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per complessive 459 dosi medie singole), disponendo, tra l'altro, la confisca del denaro in sequestro, siccome provento del delitto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.

P.R. n. 309/90, per insufficienza del solo dato ponderale.

Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla disposta confisca del denaro, all'imputato essendo stata contestata la condotta di detenzione finalizzata allo spaccio e non la cessione di sostanza stupefacente, cosicché il reato in contestazione non può aver prodotto alcun provento.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. La sentenza è ricorribile, limitatamente alla disposta confisca, nonostante l'accesso al rito speciale.

Si tratta, infatti, di censura che riguarda la misura di sicurezza reale e questa Corte di legittimità ha già chiarito che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, c. 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, c. 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, c. 7, Cost. (cfr. sez. 3, n. 15525 del 15/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275862; sez. 3, n. 4252 del 15/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274946).

Tuttavia, tale sentenza resta ricorribile nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348).2.

Il ricorso va accolto limitatamente alla misura di sicurezza e dichiarato, per l'appunto, inammissibile nel resto, il primo motivo non essendo deducibile, stante il disposto di cui al citato art. 448, c. 2-bis, cod. proc. pen. 3.

Il secondo motivo è invece fondato nei termini che si vanno a esporre.

In caso di patteggiamento, pur dovendosi ritenere le statuizioni inerenti alle pene accessorie e alle misure di sicurezza fuori dalla disponibilità delle parti - il giudice, nel disporre una di tali misure, nel caso in cui l'applicazione sia facoltativa, deve esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla e la cornice normativa all'interno della quale ha inserito tale determinazione (per esempio, art. 240 o 240 bis cod. pen., anche con riferimento all'art. 85 bis d.P.R. 309/90).

A tal proposito, si è affermato che non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati (sez. 3 n. 30133 del 05/04/2017, Rv. 270324).

Cosicché è condivisibile l'affermazione della legittimità di una confisca disposta in sede di patteggiamento, ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., di un'autovettura utilizzata dall'autore di una rapina, poiché in quel caso trattavasi di veicolo modificato in quanto dotato di targhe non originali, atteso che tale caratteristica è sintomatica dell'uso del veicolo appositamente per la realizzazione di condotte illecite e dimostra lo stretto nesso strumentale con la commissione del reato (sez. 2 n. 29457 del 05/06/2019, Dellagaren, Rv. 276671); ma anche di quella disposta allorché sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, che riveli l'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (sez. 6, n. 6062 del 5/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111; sez. 3 n. 11603 del 6/3/2012, Criscuolo, Rv. 252496, in un caso di confisca di autovettura, impiegata per liberi spostamenti e per l'agevole trasporto di droga destinata allo spaccio; sez. 6 n. 6062 del 5/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111 cit.; n. 34088 del 7/7/2003, Lomartire, Rv. 226687, in fattispecie in cui, per l'appunto, la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso dal condannato).

4. Nel caso in esame, all'imputato è stata contestata la sola detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e non la vendita di esse e la confisca ha riguardato una somma di denaro che, secondo quanto affermato in sentenza, è stata ritenuta provento del delitto.

Tuttavia, come correttamente evidenziato a difesa, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.

P.R. n. 309/1990, contestata nel caso in esame, riguarda una condotta di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla successiva cessione, di talché mai il denaro rinvenuto potrebbe considerarsi provento della mera detenzione illecita, come erroneamente ritenuto dal giudice del merito.

5. La sentenza deve essere, pertanto, annullata, ma l'annullamento segue con rinvio, atteso che il reato per il quale si procede rientra nel novero di quelli per i quali il combinato disposto di cui agli artt. 85 bis, d.P.R. n. 309/1990 e 240 bis, cod. pen., prevede la confisca obbligatoria, tra l'altro, anche del denaro del quale il soggetto non possa giustificare la provenienza, sicché va rimesso al giudice di merito procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti legali per la operatività della misura di sicurezza prevista dalla legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce in diversa composizione.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Deciso il 22 settembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. ere Ritenuto in fatto 1. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha applicato a MANNI Clemente una pena per il reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di gr. 148,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per complessive 459 dosi medie singole), disponendo, tra l'altro, la confisca del denaro in sequestro, siccome provento del delitto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/90, per insufficienza del solo dato ponderale. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla disposta confisca del denaro, all'imputato essendo stata contestata la condotta di detenzione finalizzata allo spaccio e non la cessione di sostanza stupefacente, cosicché il reato in contestazione non può aver prodotto alcun provento. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. La sentenza è ricorribile, limitatamente alla disposta confisca, nonostante l'accesso al rito speciale. Si tratta, infatti, di censura che riguarda la misura di sicurezza reale e questa Corte di legittimità ha già chiarito che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, c. 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, c. 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, c. 7, Cost. (cfr. sez. 3, n. 15525 del 15/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275862; sez. 3, n. 4252 del 15/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274946). Tuttavia, tale sentenza resta ricorribile nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348).2. Il ricorso va accolto limitatamente alla misura di sicurezza e dichiarato, per l'appunto, inammissibile nel resto, il primo motivo non essendo deducibile, stante il disposto di cui al citato art. 448, c. 2-bis, cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo è invece fondato nei termini che si vanno a esporre. In caso di patteggiamento, pur dovendosi ritenere le statuizioni inerenti alle pene accessorie e alle misure di sicurezza fuori dalla disponibilità delle parti - il giudice, nel disporre una di tali misure, nel caso in cui l'applicazione sia facoltativa, deve esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla e la cornice normativa all'interno della quale ha inserito tale determinazione (per esempio, art. 240 o 240 bis cod. pen., anche con riferimento all'art. 85 bis d.P.R. 309/90). A tal proposito, si è affermato che non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati (sez. 3 n. 30133 del 05/04/2017, Rv. 270324). Cosicché è condivisibile l'affermazione della legittimità di una confisca disposta in sede di patteggiamento, ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., di un'autovettura utilizzata dall'autore di una rapina, poiché in quel caso trattavasi di veicolo modificato in quanto dotato di targhe non originali, atteso che tale caratteristica è sintomatica dell'uso del veicolo appositamente per la realizzazione di condotte illecite e dimostra lo stretto nesso strumentale con la commissione del reato (sez. 2 n. 29457 del 05/06/2019, Dellagaren, Rv. 276671); ma anche di quella disposta allorché sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, che riveli l'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (sez. 6, n. 6062 del 5/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111; sez. 3 n. 11603 del 6/3/2012, Criscuolo, Rv. 252496, in un caso di confisca di autovettura, impiegata per liberi spostamenti e per l'agevole trasporto di droga destinata allo spaccio; sez. 6 n. 6062 del 5/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111 cit.; n. 34088 del 7/7/2003, Lomartire, Rv. 226687, in fattispecie in cui, per l'appunto, la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso dal condannato). 4. Nel caso in esame, all'imputato è stata contestata la sola detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e non la vendita di esse e la confisca ha riguardato una somma di denaro che, secondo quanto affermato in sentenza, è stata ritenuta provento del delitto. Tuttavia, come correttamente evidenziato a difesa, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d. P.R. n. 309/1990, contestata nel caso in esame, riguarda una condotta di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla successiva cessione, di talché mai il denaro rinvenuto potrebbe considerarsi provento della mera detenzione illecita, come erroneamente ritenuto dal giudice del merito. 5. La sentenza deve essere, pertanto, annullata, ma l'annullamento segue con rinvio, atteso che il reato per il quale si procede rientra nel novero di quelli per i quali il combinato disposto di cui agli artt. 85 bis, d.P.R. n. 309/1990 e 240 bis, cod. pen., prevede la confisca obbligatoria, tra l'altro, anche del denaro del quale il soggetto non possa giustificare la provenienza, sicché va rimesso al giudice di merito procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti legali per la operatività della misura di sicurezza prevista dalla legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Deciso il 22 settembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G
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