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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 30121/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 16/07/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 04/06/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, con riferimento alla mancata declaratoria, da parte del secondo giudice, dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il riconoscimento della recidiva nei confronti del prevenuto incide, per ormai pacifica giurisprudenza (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721), sia sul termine di prescrizione base (ex art. 157 cod. pen.), sia su quello massimo (ex art. 161 cod. pen.); Considerato, pertanto, che nel caso di specie il termine ordinario va fissato, non in anni otto, bensì, ai sensi dell'art. 99, comma 3 cod. pen. (recidiva specifica e infraquinquennale) in anni diciotto: termine che, avuto riguardo alla data di commissione del fatto, verrà a scadenza il 23/11/2029; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 16/07/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 04/06/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, con riferimento alla mancata declaratoria, da parte del secondo giudice, dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il riconoscimento della recidiva nei confronti del prevenuto incide, per ormai pacifica giurisprudenza (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721), sia sul termine di prescrizione base (ex art. 157 cod. pen.), sia su quello massimo (ex art. 161 cod. pen.); Considerato, pertanto, che nel caso di specie il termine ordinario va fissato, non in anni otto, bensì, ai sensi dell'art. 99, comma 3 cod. pen. (recidiva specifica e infraquinquennale) in anni diciotto: termine che, avuto riguardo alla data di commissione del fatto, verrà a scadenza il 23/11/2029; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30121/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris