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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 36891/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo F) e alla richiesta di assoluzione sono generici e manifestamente infondati /non potendo ravvisarsi alcuna carenza di motivazione o manc:ata risposta ai motivi di appello alla stregua della diffusa ricostruzione in fatto compiuta nella sentenza impugnata che ha esaminato le questioni proposte con l'appello facendo, altresì, corretta applicazione dei principi di questa Corte nel diniego di applicazione della causa di giustificazione di cui all'articolo 393-bis cod. pen.; Ritenuto, altresì, che con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],la Corte di merito ha esaminato il tema della configurabilità del reato di cui all'articolo 336 cod. pen. in presenza di mera minaccia verbale, correttamente ritenuta idonea a configurare l'elemento materiale del reato in questione; Considerato che in presenza di ricorso originariamente inammissibile e pertanto inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Considerato, infine, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cass delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo F) e alla richiesta di assoluzione sono generici e manifestamente infondati /non potendo ravvisarsi alcuna carenza di motivazione o manc:ata risposta ai motivi di appello alla stregua della diffusa ricostruzione in fatto compiuta nella sentenza impugnata che ha esaminato le questioni proposte con l'appello facendo, altresì, corretta applicazione dei principi di questa Corte nel diniego di applicazione della causa di giustificazione di cui all'articolo 393-bis cod. pen.; Ritenuto, altresì, che con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],la Corte di merito ha esaminato il tema della configurabilità del reato di cui all'articolo 336 cod. pen. in presenza di mera minaccia verbale, correttamente ritenuta idonea a configurare l'elemento materiale del reato in questione; Considerato che in presenza di ricorso originariamente inammissibile e pertanto inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Considerato, infine, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cass delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023
Sentenza Cassazione n. 36891/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris