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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14625/2026

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o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della [OSCURATO:PERSONA] n. 53/2025, depositata il 20gennaio 2025.Numero registro generale 17679/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 14625/2026Data pubblicazione 17/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. veniva notificato l’avviso di accertamenton.

THF03D202243/2016 con il quale l’Agenzia delle entratecontestava, con riferimento all’anno 2011, l’indebita detrazionedell’IVA assolta su alcune fatture di acquisto emesse dalle societàEuro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ePolchem s.r.l.; segnatamente, l’imposta IVA in contestazioneammontava ad euro 184.307,63 (oltre interessi), con irrogazionedella conseguente sanzione pecuniaria pari ad euro 167.508,50.

Lasocietà era stata sottoposta ad una verifica fiscale generale perl’anno d’imposta 2011, a seguito di una segnalazione dell’UfficioAntifrode-Direzione regionale Veneto, in merito all’utilizzo di fatturesoggettivamente inesistenti emesse da società cartiere o filtro,coinvolte in un meccanismo fraudolento (“[OSCURATO:PERSONA] ServicesS.r.l.”, “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, “[OSCURATO:SOCIETA].”) e alfine di accertare il regolare assolvimento degli obblighi fiscali inmateria di imposte dirette e Iva.

Più precisamente, come espostonel [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione consegnato alla parte in data25 agosto 2016, gli acquisti presso tali fornitori sono risultatieffettuati nell’ambito di una c.d. frode carosello finalizzataall’evasione dell’Iva esposta nelle fatture emesse verso la “PlasticS.r.l.” alla quale, per le medesime materie prime, le società sopraindicate riuscivano a praticare, proprio attraverso il suddettomeccanismo, un prezzo al Kg. inferiore rispetto a quello della casamadre produttrice “[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]”.

Il segnalatosodalizio si sviluppava nel settore del commercio delle plastiche e,nel caso specifico, dei polimeri (le materie prime utilizzate dalla“[OSCURATO:SOCIETA].” nel proprio processo produttivo), materiali il cuiNumero registro generale 17679/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 14625/2026Data pubblicazione 17/05/2026mercato è caratterizzato dal ristretto numero (non solo a livelloeuropeo, ma globale) di produttori e dalla connessione con i prezzidel settore petrolifero.La società proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n.207/02/2018 depositata in data 25 settembre 2018, rigettava ilricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.Si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto delgravame.Con sentenza n. 53/2025, depositata il 20 gennaio 2025, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA],accoglieva l'appello.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – A seguito della proposta di definizione ex art. 380-bisc.p.c. del Consigliere delegato, la ricorrente ha chiesto la decisione.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 168,lettera a), della Direttiva n. 112/2006/CE, del 28 novembre 2006,nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto i giudici dell’appello hanno stabilitoche l’odierna ricorrente avrebbe dovuto accorgersi di essereincappata in una frode IVA, tenendo conto non già degli elementioggettivi emergenti all’atto degli acquisti in contestazione, bensì diNumero registro generale 17679/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 14625/2026Data pubblicazione 17/05/2026fatti e circostanze emersi solo in seguito a detti acquisti, e solograzie all’utilizzo dei poteri istruttori tipici dell’organo accertatore.1.1. – Il motivo è inammissibile.L’orientamento consolidato della Corte di cassazione (Cass. n.9851/2018; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 25891/2023; in lineacon Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14; Corte digiustizia, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20), individua due oggetti di prova nelle operazionisoggettivamente inesistenti.

In particolare: l’Amministrazionefinanziaria ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore edè tenuta a provare la consapevolezza del destinatario chel’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.La prova può essere anche solo indiziaria e quanto alla“consapevolezza del destinatario” l’oggetto specifico dell’onereincombente sull’erario non è costituito dalla prova dellapartecipazione del soggetto all’accordo criminoso né dalla provadella sua piena consapevolezza della frode ma solo che ilcontribuente “sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinariadiligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, chel’operazione si inseriva in una evasione fiscale”.In altri termini, non è richiesta la dimostrazione di un puntualeelemento volitivo o, anche, la coscienza e volontà dellapartecipazione e/o dell’esistenza della frode ma l’osservanza di unparametro di diligenza rapportato alla professionalità richiesta perl’attività svolta e al contesto (in linea con la Corte di giustizia siprecisa che egli “disponeva di indizi idonei a porre sull'avvisoqualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sullasostanziale inesistenza del contraente”) .Le modalità per assolvere a tale onere da parte dell’Ufficio nonpossono tradursi nel solo fatto che il fornitore sia fittizio, elementoNumero registro generale 17679/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 14625/2026Data pubblicazione 17/05/2026che ha sì idoneità probatoria ma va suffragato da obiettivi riscontri,quali, ad esempio, l'immediatezza dei rapporti tra i soggetticoinvolti.Correlativamente, sorge in capo al contribuente l’onere dellaprova contraria, ossia che il fornitore non è fittizio e che egli haagito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasionefiscale perché ha adoperato - per non essere coinvolto in una talesituazione - la diligenza massima esigibile da un operatore accortosecondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapportoalle circostanze del caso concreto.Quali mezzi di prova utili è però escluso che siano invocabili laregolarità della contabilità o la regolarità e congruità dei pagamentio la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.Questo perché si tratta di circostanze - le prime - già insite nellastessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (erelative a dati e documenti facilmente falsificabili), e - l’ultima -perché riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie edinidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode.Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria affrontaspecificamente la questione delle operazioni soggettivamenteinesistenti, sia sotto il profilo della accertata natura fittizia dellecessioni, sulla base di elementi complessivi e concordanti esaminatinella parte motiva, sia in merito alla posizione soggettiva dellasocietà contribuente, ritenuta quanto meno colposa a fronte delparametro rappresentato dall'imprenditore avveduto, operante nelmedesimo settore merceologico (nella specie sono stati consideratirilevanti: il rivolgersi in modo ricorrente e sistematico a società“cartiere”; il perseverare nell’utilizzo di fornitori fiscalmente infedelinonostante i primi segnali di irregolarità; la presenza di personefisiche ricorrenti - gli stessi amministratori o referenti - in tutte leNumero registro generale 17679/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 14625/2026Data pubblicazione 17/05/2026società coinvolte; la circostanza che tutte le società avevano unavita breve e venivano liquidate con forti debiti fiscali; l’assenza dieffettiva organizzazione o struttura adeguata delle società:magazzini, sede coincidente con il vettore; la mancanza di provadell’effettivo svolgimento delle operazioni di vendita; i pagamentiquasi sempre immediati e non secondo i termini europei,suggerendo che si trattasse di “giri di carta”; l’assenza dicorrispondenza commerciale tipica delle trattative su termini emodalità di consegna; il margine positivo era possibile solo grazieal recupero dell’IVA non pagata).

Parte ricorrente, invero, a frontedi una “doppia conforme”, mira a conseguire una rivalutazione delmerito, inammissibile in sede di legittimità.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibileil motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimitàun vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).

In tema discrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato delgiudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - inquanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per suanatura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativadel giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali dellaS.C., restando totalmente interdetta alle parti la possibilità didiscutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, neigradi di merito, sono state compiute le predette valutazioniNumero registro generale 17679/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 14625/2026Data pubblicazione 17/05/20262. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza esi liquidano come da dispositivo.Essendo la decisione resa nell'ambito del procedimento per ladefinizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisioneai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definitoin conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre,condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi3 e 4, c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverositàdel pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della Cassa delle Ammende: Cass., S.U., n. 27195/2023).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di euro 4.100,00 equitativamente determinata,nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento dellasomma di euro 2.050,00 in favore della Cassa delle Ammende.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del2002, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 marzo 2026.Il PresidenteNumero registro generale 17679/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 14625/2026Data pubblicazione 17/05/2026Lucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della [OSCURATO:PERSONA] n. 53/2025, depositata il 20gennaio 2025.Numero registro generale 17679/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 14625/2026Data pubblicazione 17/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. veniva notificato l’avviso di accertamenton. THF03D202243/2016 con il quale l’Agenzia delle entratecontestava, con riferimento all’anno 2011, l’indebita detrazionedell’IVA assolta su alcune fatture di acquisto emesse dalle societàEuro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ePolchem s.r.l.; segnatamente, l’imposta IVA in contestazioneammontava ad euro 184.307,63 (oltre interessi), con irrogazionedella conseguente sanzione pecuniaria pari ad euro 167.508,50. Lasocietà era stata sottoposta ad una verifica fiscale generale perl’anno d’imposta 2011, a seguito di una segnalazione dell’UfficioAntifrode-Direzione regionale Veneto, in merito all’utilizzo di fatturesoggettivamente inesistenti emesse da società cartiere o filtro,coinvolte in un meccanismo fraudolento (“[OSCURATO:PERSONA] ServicesS.r.l.”, “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, “[OSCURATO:SOCIETA].”) e alfine di accertare il regolare assolvimento degli obblighi fiscali inmateria di imposte dirette e Iva. Più precisamente, come espostonel [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione consegnato alla parte in data25 agosto 2016, gli acquisti presso tali fornitori sono risultatieffettuati nell’ambito di una c.d. frode carosello finalizzataall’evasione dell’Iva esposta nelle fatture emesse verso la “PlasticS.r.l.” alla quale, per le medesime materie prime, le società sopraindicate riuscivano a praticare, proprio attraverso il suddettomeccanismo, un prezzo al Kg. inferiore rispetto a quello della casamadre produttrice “[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]”. Il segnalatosodalizio si sviluppava nel settore del commercio delle plastiche e,nel caso specifico, dei polimeri (le materie prime utilizzate dalla“[OSCURATO:SOCIETA].” nel proprio processo produttivo), materiali il cuiNumero registro generale 17679/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 14625/2026Data pubblicazione 17/05/2026mercato è caratterizzato dal ristretto numero (non solo a livelloeuropeo, ma globale) di produttori e dalla connessione con i prezzidel settore petrolifero.La società proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n.207/02/2018 depositata in data 25 settembre 2018, rigettava ilricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.Si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto delgravame.Con sentenza n. 53/2025, depositata il 20 gennaio 2025, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA],accoglieva l'appello.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – A seguito della proposta di definizione ex art. 380-bisc.p.c. del Consigliere delegato, la ricorrente ha chiesto la decisione.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 168,lettera a), della Direttiva n. 112/2006/CE, del 28 novembre 2006,nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto i giudici dell’appello hanno stabilitoche l’odierna ricorrente avrebbe dovuto accorgersi di essereincappata in una frode IVA, tenendo conto non già degli elementioggettivi emergenti all’atto degli acquisti in contestazione, bensì diNumero registro generale 17679/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 14625/2026Data pubblicazione 17/05/2026fatti e circostanze emersi solo in seguito a detti acquisti, e solograzie all’utilizzo dei poteri istruttori tipici dell’organo accertatore.1.1. – Il motivo è inammissibile.L’orientamento consolidato della Corte di cassazione (Cass. n.9851/2018; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 25891/2023; in lineacon Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14; Corte digiustizia, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20), individua due oggetti di prova nelle operazionisoggettivamente inesistenti. In particolare: l’Amministrazionefinanziaria ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore edè tenuta a provare la consapevolezza del destinatario chel’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.La prova può essere anche solo indiziaria e quanto alla“consapevolezza del destinatario” l’oggetto specifico dell’onereincombente sull’erario non è costituito dalla prova dellapartecipazione del soggetto all’accordo criminoso né dalla provadella sua piena consapevolezza della frode ma solo che ilcontribuente “sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinariadiligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, chel’operazione si inseriva in una evasione fiscale”.In altri termini, non è richiesta la dimostrazione di un puntualeelemento volitivo o, anche, la coscienza e volontà dellapartecipazione e/o dell’esistenza della frode ma l’osservanza di unparametro di diligenza rapportato alla professionalità richiesta perl’attività svolta e al contesto (in linea con la Corte di giustizia siprecisa che egli “disponeva di indizi idonei a porre sull'avvisoqualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sullasostanziale inesistenza del contraente”) .Le modalità per assolvere a tale onere da parte dell’Ufficio nonpossono tradursi nel solo fatto che il fornitore sia fittizio, elementoNumero registro generale 17679/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 14625/2026Data pubblicazione 17/05/2026che ha sì idoneità probatoria ma va suffragato da obiettivi riscontri,quali, ad esempio, l'immediatezza dei rapporti tra i soggetticoinvolti.Correlativamente, sorge in capo al contribuente l’onere dellaprova contraria, ossia che il fornitore non è fittizio e che egli haagito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasionefiscale perché ha adoperato - per non essere coinvolto in una talesituazione - la diligenza massima esigibile da un operatore accortosecondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapportoalle circostanze del caso concreto.Quali mezzi di prova utili è però escluso che siano invocabili laregolarità della contabilità o la regolarità e congruità dei pagamentio la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.Questo perché si tratta di circostanze - le prime - già insite nellastessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (erelative a dati e documenti facilmente falsificabili), e - l’ultima -perché riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie edinidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode.Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria affrontaspecificamente la questione delle operazioni soggettivamenteinesistenti, sia sotto il profilo della accertata natura fittizia dellecessioni, sulla base di elementi complessivi e concordanti esaminatinella parte motiva, sia in merito alla posizione soggettiva dellasocietà contribuente, ritenuta quanto meno colposa a fronte delparametro rappresentato dall'imprenditore avveduto, operante nelmedesimo settore merceologico (nella specie sono stati consideratirilevanti: il rivolgersi in modo ricorrente e sistematico a società“cartiere”; il perseverare nell’utilizzo di fornitori fiscalmente infedelinonostante i primi segnali di irregolarità; la presenza di personefisiche ricorrenti - gli stessi amministratori o referenti - in tutte leNumero registro generale 17679/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 14625/2026Data pubblicazione 17/05/2026società coinvolte; la circostanza che tutte le società avevano unavita breve e venivano liquidate con forti debiti fiscali; l’assenza dieffettiva organizzazione o struttura adeguata delle società:magazzini, sede coincidente con il vettore; la mancanza di provadell’effettivo svolgimento delle operazioni di vendita; i pagamentiquasi sempre immediati e non secondo i termini europei,suggerendo che si trattasse di “giri di carta”; l’assenza dicorrispondenza commerciale tipica delle trattative su termini emodalità di consegna; il margine positivo era possibile solo grazieal recupero dell’IVA non pagata). Parte ricorrente, invero, a frontedi una “doppia conforme”, mira a conseguire una rivalutazione delmerito, inammissibile in sede di legittimità.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibileil motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimitàun vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024). In tema discrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato delgiudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - inquanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per suanatura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativadel giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali dellaS.C., restando totalmente interdetta alle parti la possibilità didiscutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, neigradi di merito, sono state compiute le predette valutazioniNumero registro generale 17679/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 14625/2026Data pubblicazione 17/05/20262. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza esi liquidano come da dispositivo.Essendo la decisione resa nell'ambito del procedimento per ladefinizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisioneai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definitoin conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre,condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi3 e 4, c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverositàdel pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della Cassa delle Ammende: Cass., S.U., n. 27195/2023). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di euro 4.100,00 equitativamente determinata,nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento dellasomma di euro 2.050,00 in favore della Cassa delle Ammende.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del2002, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 marzo 2026.Il PresidenteNumero registro generale 17679/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 14625/2026Data pubblicazione 17/05/2026Lucio Luciotti