CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08053/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: BERIA Paolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale in sede, in data 1° marzo 2022, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di ricettazione di assegno di conto corrente e truffa, commessa attraverso la girata per l'incasso del medesimo assegno provento del delitto di furto. 1.1. La Corte territoriale, in particolare, rigettava i motivi di gravame con i quali l'imputato aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado in punto di affermazione della responsabilità, negazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di aver provocato un danno patrimoniale di particolare tenuità e contenimento della sanzione nei minimi edittali. 1.2. La Corte rigettava altresì, valorizzando i precedenti penali prognosticannente impeditivi, la richiesta -formulata in sede di conclusioni- di sostituire la pena detentiva, confermata, con quella del lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'imputato, il difensore, deducendo i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione per illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per avere la Corte di appello ritenuto che la somma (400 euro circa) oggetto di fraudolenta locupletazione non potesse ritenersi di modesta entità, tale da qualificare il danno provocato come particolarmente lieve. 2.2. La Corte -pur sollecitata da specifica domanda posta in sede di conclusioni dal difensore munito di procura speciale- non ha accolto la richiesta di provvedere alla sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, traendo argomento, del tutto illogicamente, dai precedenti penali dell'imputato per stimare inane la richiesta sostituzione ai fini della rieducazione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. La Corte di merito ha congruamente argomentato la decisione di non accedere alla richiesta qualificazione circostanziale attenuata (aver provocato un danno di particolare tenuità) valorizzando il valore (430,35 euro) portato dall'assegno incassato, posto anche in relazione alle capacità reddituali della persona offesa. Tale argomentare è aderente alle circostanze di fatto accertate e non pare affatto illogico, avendo la Corte di merito valorizzato dati inequivoci della realtà economica vissuta dalla vittima della truffa (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615-01). Con tale argomentazione il ricorso non si confronta, insistendo nella sede di legittimità nella domanda di una differente valutazione di merito.2. Il secondo motivo è infondato, in forma non manifesta. La Corte territoriale ha .argomentato il rigetto della domanda valorizzando i criteri di valutazione indicati nel testo dell'art. 133 del codice penale, espressamente richiamato dalla normativa speciale (art. 58 I. 689/1981) che disciplina l'accesso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. I giudici di merito hanno ritenuto, infatti, che, nel caso di specie, non sussistessero le condizioni per l'accesso al lavoro sostitutivo di pubblica utilità, sottolineando che, per i precedenti penali dell'imputato, l'applicazione di tale pena sostitutiva non poteva essere valutata utile alla rieducazione del condannato né al suo reinserimento sociale. La motivazione attiene all'esercizio di un potere discrezionale, quale è quello previsto dall'art. 58 legge 689/81 e non pare valorizzare circostanze diverse da quelle emergenti dagli atti. Se è vero, infatti, che il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sulla legge 689/81 con l'evidente obiettivo di estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive); è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l'art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice -che deve valutare se applicare una pena sostitutiva- di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». Il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Nel motivare sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, ma non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva. Nel caso di specie, la valutazione compiuta dalla Corte territoriale tiene conto della personalità dell'imputato, dei precedenti - anche specifici - e del fatto che i reati oggetto di imputazione sono determinati da precisi motivi di lucro. La valutazione così compiuta - doverosa ex art. 58 legge 689/81 - è stata congruamente e logicamente motivata. Resiste, dunque, ai rilievi del ricorrente. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi e per l'effetto di quanto dispone l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del