Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 298/1984
ECLI:IT:COST:1984:298
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, nel corso del procedimento penale a
carico di [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Il giudice a quo lamenta che la norma impugnata sancisca l'obbligo
del rispetto del segreto di ufficio in relazione a tutti gli atti
concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre l'art.
44 dello stesso decreto prevede la partecipazione dei Comuni
all'accertamento dei redditi. Ne segue che, ove tale partecipazione si
esplichi in una delibera di congruità dell'imponibile accertato dagli
uffici distrettuali delle imposte dirette in aumento di quello
dichiarato dai contribuenti, questa delibera è soggetta alla consueta
pubblicità prevista per le deliberazioni comunali. Secondo il
Pretore, dunque, il segretario comunale, responsabile della
pubblicazione, si troverebbe nella alternativa di violare o l'art. 326
cod. pen. (rivelazione di segreti d'ufficio) o l'art. 328 cod. pen.
(omissione di atti di ufficio).
Ne deriverebbe il contrasto con la norma costituzionale invocata,
poiché il principio di legalità verrebbe vulnerato dai dubbi e dalle
perplessità che la disposizione impugnata ingenera circa l'effettiva
portata e l'applicabilità delle previsioni penali ad essa collegate.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]. Dinanzi alla Corte costituzionale
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per
l'infondatezza della questione.
L'assenza di parti costituite consente la trattazione della causa
in camera di consiglio.
:
Nei termini in cui è posta la questione non è fondata. In
realtà l'antinomia che, secondo l'ordinanza del Pretore di Bologna,
vizierebbe la normativa vigente in tema di segreto di ufficio deve
ritenersi esclusa dal primo comma dell'art. 68 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (ora nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 30
settembre 1975, n. 483). In questa disposizione sono infatti previste
regole ed eccezioni, che valgono a prevenire la prospettata violazione
del principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma,
Cost.) relativamente alla osservanza dei precetti contenuti negli artt.
326 e 328 del codice penale.
Ovviamente, spetta al legislatore provvedere ad eliminare
inconvenienti e disarmonie che possano in concreto derivare dalla
disciplina vigente in tema di partecipazione dei Comuni
all'accertamento delle imposte sul reddito.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, promossa dalla
ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere