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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 298/1984

ECLI:IT:COST:1984:298
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Il giudice a quo lamenta che la norma impugnata sancisca l'obbligo del rispetto del segreto di ufficio in relazione a tutti gli atti concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre l'art. 44 dello stesso decreto prevede la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi.

Ne segue che, ove tale partecipazione si esplichi in una delibera di congruità dell'imponibile accertato dagli uffici distrettuali delle imposte dirette in aumento di quello dichiarato dai contribuenti, questa delibera è soggetta alla consueta pubblicità prevista per le deliberazioni comunali.

Secondo il Pretore, dunque, il segretario comunale, responsabile della pubblicazione, si troverebbe nella alternativa di violare o l'art. 326 cod. pen. (rivelazione di segreti d'ufficio) o l'art. 328 cod. pen. (omissione di atti di ufficio).

Ne deriverebbe il contrasto con la norma costituzionale invocata, poiché il principio di legalità verrebbe vulnerato dai dubbi e dalle perplessità che la disposizione impugnata ingenera circa l'effettiva portata e l'applicabilità delle previsioni penali ad essa collegate.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA].

Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

L'assenza di parti costituite consente la trattazione della causa in camera di consiglio. : Nei termini in cui è posta la questione non è fondata.

In realtà l'antinomia che, secondo l'ordinanza del Pretore di Bologna, vizierebbe la normativa vigente in tema di segreto di ufficio deve ritenersi esclusa dal primo comma dell'art. 68 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ora nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 30 settembre 1975, n. 483).

In questa disposizione sono infatti previste regole ed eccezioni, che valgono a prevenire la prospettata violazione del principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) relativamente alla osservanza dei precetti contenuti negli artt. 326 e 328 del codice penale.

Ovviamente, spetta al legislatore provvedere ad eliminare inconvenienti e disarmonie che possano in concreto derivare dalla disciplina vigente in tema di partecipazione dei Comuni all'accertamento delle imposte sul reddito.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, promossa dalla ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 25 della Costituzione. Il giudice a quo lamenta che la norma impugnata sancisca l'obbligo del rispetto del segreto di ufficio in relazione a tutti gli atti concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre l'art. 44 dello stesso decreto prevede la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi. Ne segue che, ove tale partecipazione si esplichi in una delibera di congruità dell'imponibile accertato dagli uffici distrettuali delle imposte dirette in aumento di quello dichiarato dai contribuenti, questa delibera è soggetta alla consueta pubblicità prevista per le deliberazioni comunali. Secondo il Pretore, dunque, il segretario comunale, responsabile della pubblicazione, si troverebbe nella alternativa di violare o l'art. 326 cod. pen. (rivelazione di segreti d'ufficio) o l'art. 328 cod. pen. (omissione di atti di ufficio). Ne deriverebbe il contrasto con la norma costituzionale invocata, poiché il principio di legalità verrebbe vulnerato dai dubbi e dalle perplessità che la disposizione impugnata ingenera circa l'effettiva portata e l'applicabilità delle previsioni penali ad essa collegate. 2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]. Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione. L'assenza di parti costituite consente la trattazione della causa in camera di consiglio. : Nei termini in cui è posta la questione non è fondata. In realtà l'antinomia che, secondo l'ordinanza del Pretore di Bologna, vizierebbe la normativa vigente in tema di segreto di ufficio deve ritenersi esclusa dal primo comma dell'art. 68 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ora nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 30 settembre 1975, n. 483). In questa disposizione sono infatti previste regole ed eccezioni, che valgono a prevenire la prospettata violazione del principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) relativamente alla osservanza dei precetti contenuti negli artt. 326 e 328 del codice penale. Ovviamente, spetta al legislatore provvedere ad eliminare inconvenienti e disarmonie che possano in concreto derivare dalla disciplina vigente in tema di partecipazione dei Comuni all'accertamento delle imposte sul reddito. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, promossa dalla ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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