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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05934/2026

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nciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 24002/23proposto da: -)Avv. di [OSCURATO:PERSONA] domiciliat o ex lege al proprio indirizzo PEC, che si difende personalmente ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro -) Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale diL’Aquila 7 giugno 2023 n. 412 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che -) il ricorrente ha domandato il risarcimento del danno causato dall’urto del proprio veicolo contro un animale selvatico; -) che su tale questione, onde comporre le disarmonie manifestatesi nella giurisprudenza di questa corte, è stata fissata in udienza pubblica la trattazione di un ricorso avente a oggetto fattispecie analoga alla presente; -) che pertanto appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della suddetta decisione: e sempre in adunanza camerale, attesa la plausibile possibilità di definire anche il presente ricorso mediante diretta applicazione dei principi di diritto che in quella sede saranno affermati; Oggetto:rinvio a n.r..

N.R.G.: 24002/23 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 -) che il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruoloin adunanza camerale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 24002/23proposto da: -)Avv. di [OSCURATO:PERSONA] domiciliat o ex lege al proprio indirizzo PEC, che si difende personalmente ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro -) Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale diL’Aquila 7 giugno 2023 n. 412 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che -) il ricorrente ha domandato il risarcimento del danno causato dall’urto del proprio veicolo contro un animale selvatico; -) che su tale questione, onde comporre le disarmonie manifestatesi nella giurisprudenza di questa corte, è stata fissata in udienza pubblica la trattazione di un ricorso avente a oggetto fattispecie analoga alla presente; -) che pertanto appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della suddetta decisione: e sempre in adunanza camerale, attesa la plausibile possibilità di definire anche il presente ricorso mediante diretta applicazione dei principi di diritto che in quella sede saranno affermati; Oggetto:rinvio a n.r.. N.R.G.: 24002/23 Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 -) che il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruoloin adunanza camerale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione
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