CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10957/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Frosinonedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatol’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina della continuazione;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto all’esclusione del vincolo della continuazione;Rilevato cha la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesseprogrammato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.,anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporaletra di essi, della loro parzialedifferente natura, dei diversi luoghi di consumazione e delle non coincidenti modalitàesecutive dei medesimi. In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, adautonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale nonmeritevole dell’applicazione di istituti di favore;Ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Consideratoche alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10957/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4211/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38704/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Frosinonedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatol’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina della continuazione;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto all’esclusione del vincolo della continuazione;Rilevato cha la doglianza è manifestamente infondata in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesseprogrammato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.,anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporaletra di essi, della loro parzialedifferente natura, dei diversi luoghi di consumazione e delle non coincidenti modalitàesecutive dei medesimi. In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, adautonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale nonmeritevole dell’applicazione di istituti di favore;Ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Consideratoche alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]