CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto semplice e, previa esclusione della aggravante di cui all'art. 625, corna primo, n. 6, cod. pen., ha ridotto l'entità della pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3) e che, peraltro, il motivo di appello sull'art. 99 cod. pen. era intrinsecamente generico perché privo di effettive ragioni a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22