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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 20532/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 23984-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 885 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' MASSARA, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 125/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 05/06/2019 R.G.N. 3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Perugia, pronunziando in sede di reclamo, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa alla decllaratoria di illegittimità del licenziamento intimato in data 5.12.2017 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di contestazione che ascriveva al Silvestri, direttore dell'ufficio postale di Bosco, di avere sottratto la somma di C 1.000,00 dalla cassa dell'ufficio per consegnarla al fratello [OSCURATO:PERSONA], in assenza di un rapporto finanziario in essere tra quest'ultimo e la società [OSCURATO:PERSONA], e di avere, il giorno precedente, in violazione delle regole aziendali, lasciata la somma di C 13.500,00 (dalla quale era stato prelevato l'importo di 1.000,00 euro, consegnato poi al fratello) nella parte inferiore della cassaforte, anziché riporla nella parte superiore, munita di "ritardatore", e quindi in assenza della garanzia rappresentata dal meccanismo di cd. time delay;

2. la Corte di merito, per quel che ancora rileva, premessa la natura sostanzialmente incontestata dei fatti oggetto di addebito, ha ritenuto gli stessi idonei a determinare la lesione del vincolo fiduciario anche in ragione della posizione del Silvestri di Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA]; ha escluso, quindi la riconducibilità della fattispecie accertata alle ipotesi di cui all'art. 54, capo III lett. f) oppure, capo IV lett. n) sanzionate con misura conservativa;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria ai sensi dell'art.. 380 bis.l. cod. proc. civ. ; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2106, 2119, dell'art. 30, comma 3

I. n. 183/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 53 c.c.n.l. in combinato disposto con l'art. 54, lett. k) e con l'art. 80 lett. e) del c.c.n.l. in relazione agli art. 2119 e 2106 cod. civ.; censura in sintesi la riconducibilità dei fatti per come concretamente accertati alla nozione di "giusta causa" ex art. 2119 cod. civ.; contesta la valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva ai sensi dell'art. 2016 cod. civ.; si duole in particolare che tale valutazione fosse stata affidata esclusivamente alla considerazione della posizione apicale rivestita dal Silvestri nell'ambito dell'ufficio, senza chiarirne i livelli di responsabilità in relazione al concreto inquadramento, senza tener conto dell'intensità dell'elemento psicologico, dell'assenza di danno per la società, dell'assenza di precedenti disciplinari;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2106, 2118, 2119 cod. civ. e della

I. n. 604/1966, dell'art. 3, dell'art. 7

I. n. 300/1970, degli artt. 53, 54 e 56 e 80, lett. e) del c.c.n.I., censurando la sentenza impugnata per non avere ritenuto sussumibile la condotta accertata alle ipotesi di cui all'art. 54, par.

VI lett. a) e c) e/o dell'art. 80 c.c.n.I.; contesta in particolare l'affermazione della Corte di merito secondo la quale la valutazione della condotta posta in essere dal lavoratore non si discostava dalle ipotesi punite dal contratto collettivo con il licenziamento senza preavviso (art. 54, par.

VI lett. a), c) e k)); sostiene che, in assenza di prova della volontà di appropriarsi in via definitiva della somma sottratta, il fatto ascritto poteva, al più, configurare un appropriazione d'uso anziché indebita;

3. i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono entrambi infondati

3.1. la Corte di merito, valutate le concrete circostanze della vicenda ed in particolare la posizione apicale rivestita dal Silvestri nell'ambito dell'ufficio, la assenza presso [OSCURATO:PERSONA] di una prassi scriminante la condotta di appropriazione, la carenza di prova del dedotto stato di necessità riferito al fratello del Silvestri così come della intenzione del Silvestri di restituire la somma, ha ritenuto che la condotta addebitata giustificava il venir meno dell'elemento fiduciario e configurava giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art.2119 cod. civ.; ha fatto, quindi, riferimento alle previsioni del contratto collettivo, con argomentazione aggiuntiva, destinata ad avvalorare la valutazione di gravità della condotta e la conseguente applicazione della sanzione espulsiva (i v. sentenza, pag. 12, ultimo capoverso); tale operazione risulta coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo la quale in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fat:tispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali c:ostituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 cod. civ. ( Cass. n. 17321/2020 Cass. n. 16684/2020, Cass. n. 13412/2020);

3.2. a fronte dell'autonomo rilievo disciplinare riconosciuto alla condotta addebitata rispetto alle previsioni del contratto collettivo invocate come mero parametro di conferma della correttezza della valutazione operata, si rivelano innanzitutto ininfluenti le deduzioni formulate dal ricorrente intese a dimostrare la non riconducibilità del fatto alle singole ipotesi punite con sanzione espulsiva dal contratto collettivo;3.3. in merito alle ulteriori deduzioni sviluppate dal ricorrente, occorre premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la giusta causa di lic:enziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui clisapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici. (v., tra le altre, Cass. n. 6498/2012);

3.4. parte ricorrente, pur formalmente denunziando violazione di norme di diritto, sotto il profilo della non corretta applicazione in particolare delle clausole generali di cui agli artt.2119 e 2106 cod. civ., non individua alcuno specifico contrasto con i criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale nei parametri astratti ai quali ha fatto riferimento il giudice di merito nel ritenere proporzionata la sanzione espulsiva; le critiche articolate, infatti, tendono, piuttosto, a contestare la valutazione di proporzionalità del licenziamento sotto il profilo della mancata considerazione di alcune circostanze di fatto, o del diverso apprezzamento di quelle prese in considerazione del giudice di merito; in altri termini, ciò che viene in concreto criticato è l'apprezzamento di fatto delle circostanze del caso concreto ed il giudizio di proporzionalità, il quale è censurabile in sede di legittimità solo ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (v. tra le altre, Cass.25/05/2012, n. 8293; Cass. 19/10/2007, n. 21965) e quindi, trovando applicazione, ratione temporis, il testo attualmente vigente dell'art. 360 comma primo, n. 5 cod. proc. civ., solo mediante la denunzia dell'omesso esame di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti, neppure prospettato dal ricorrente;

3.5. infine, l'affermazione della inconfigurabilità di una condotta appropriativa, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 646 cod. pen. in assenza di dimostrazione della volontà del dipendente di appropriarsi della somma in maniera definitiva risulta priva di fondamento giuridico in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, l'appropriazione indebita costituisce un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta mediante la quale l'agente compie un atto di dominio sulla cosa ( Cass. n. 15735/2020, Cass. n. 40870/2017 , Cass. n. 1670/2014)

4. al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d.

P.R. n. 115/2002 ((:ass.

Sez.

Un. n. 23535/2019) P.Q.N11.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Con distrazione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23984-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 885 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' MASSARA, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 125/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 05/06/2019 R.G.N. 3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Perugia, pronunziando in sede di reclamo, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa alla decllaratoria di illegittimità del licenziamento intimato in data 5.12.2017 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di contestazione che ascriveva al Silvestri, direttore dell'ufficio postale di Bosco, di avere sottratto la somma di C 1.000,00 dalla cassa dell'ufficio per consegnarla al fratello [OSCURATO:PERSONA], in assenza di un rapporto finanziario in essere tra quest'ultimo e la società [OSCURATO:PERSONA], e di avere, il giorno precedente, in violazione delle regole aziendali, lasciata la somma di C 13.500,00 (dalla quale era stato prelevato l'importo di 1.000,00 euro, consegnato poi al fratello) nella parte inferiore della cassaforte, anziché riporla nella parte superiore, munita di "ritardatore", e quindi in assenza della garanzia rappresentata dal meccanismo di cd. time delay; 2. la Corte di merito, per quel che ancora rileva, premessa la natura sostanzialmente incontestata dei fatti oggetto di addebito, ha ritenuto gli stessi idonei a determinare la lesione del vincolo fiduciario anche in ragione della posizione del Silvestri di Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA]; ha escluso, quindi la riconducibilità della fattispecie accertata alle ipotesi di cui all'art. 54, capo III lett. f) oppure, capo IV lett. n) sanzionate con misura conservativa; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria ai sensi dell'art.. 380 bis.l. cod. proc. civ. ; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2106, 2119, dell'art. 30, comma 3 I. n. 183/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 53 c.c.n.l. in combinato disposto con l'art. 54, lett. k) e con l'art. 80 lett. e) del c.c.n.l. in relazione agli art. 2119 e 2106 cod. civ.; censura in sintesi la riconducibilità dei fatti per come concretamente accertati alla nozione di "giusta causa" ex art. 2119 cod. civ.; contesta la valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva ai sensi dell'art. 2016 cod. civ.; si duole in particolare che tale valutazione fosse stata affidata esclusivamente alla considerazione della posizione apicale rivestita dal Silvestri nell'ambito dell'ufficio, senza chiarirne i livelli di responsabilità in relazione al concreto inquadramento, senza tener conto dell'intensità dell'elemento psicologico, dell'assenza di danno per la società, dell'assenza di precedenti disciplinari; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2106, 2118, 2119 cod. civ. e della I. n. 604/1966, dell'art. 3, dell'art. 7 I. n. 300/1970, degli artt. 53, 54 e 56 e 80, lett. e) del c.c.n.I., censurando la sentenza impugnata per non avere ritenuto sussumibile la condotta accertata alle ipotesi di cui all'art. 54, par. VI lett. a) e c) e/o dell'art. 80 c.c.n.I.; contesta in particolare l'affermazione della Corte di merito secondo la quale la valutazione della condotta posta in essere dal lavoratore non si discostava dalle ipotesi punite dal contratto collettivo con il licenziamento senza preavviso (art. 54, par. VI lett. a), c) e k)); sostiene che, in assenza di prova della volontà di appropriarsi in via definitiva della somma sottratta, il fatto ascritto poteva, al più, configurare un appropriazione d'uso anziché indebita; 3. i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono entrambi infondati 3.1. la Corte di merito, valutate le concrete circostanze della vicenda ed in particolare la posizione apicale rivestita dal Silvestri nell'ambito dell'ufficio, la assenza presso [OSCURATO:PERSONA] di una prassi scriminante la condotta di appropriazione, la carenza di prova del dedotto stato di necessità riferito al fratello del Silvestri così come della intenzione del Silvestri di restituire la somma, ha ritenuto che la condotta addebitata giustificava il venir meno dell'elemento fiduciario e configurava giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art.2119 cod. civ.; ha fatto, quindi, riferimento alle previsioni del contratto collettivo, con argomentazione aggiuntiva, destinata ad avvalorare la valutazione di gravità della condotta e la conseguente applicazione della sanzione espulsiva (i v. sentenza, pag. 12, ultimo capoverso); tale operazione risulta coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo la quale in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fat:tispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali c:ostituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 cod. civ. ( Cass. n. 17321/2020 Cass. n. 16684/2020, Cass. n. 13412/2020); 3.2. a fronte dell'autonomo rilievo disciplinare riconosciuto alla condotta addebitata rispetto alle previsioni del contratto collettivo invocate come mero parametro di conferma della correttezza della valutazione operata, si rivelano innanzitutto ininfluenti le deduzioni formulate dal ricorrente intese a dimostrare la non riconducibilità del fatto alle singole ipotesi punite con sanzione espulsiva dal contratto collettivo;3.3. in merito alle ulteriori deduzioni sviluppate dal ricorrente, occorre premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la giusta causa di lic:enziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui clisapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici. (v., tra le altre, Cass. n. 6498/2012); 3.4. parte ricorrente, pur formalmente denunziando violazione di norme di diritto, sotto il profilo della non corretta applicazione in particolare delle clausole generali di cui agli artt.2119 e 2106 cod. civ., non individua alcuno specifico contrasto con i criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale nei parametri astratti ai quali ha fatto riferimento il giudice di merito nel ritenere proporzionata la sanzione espulsiva; le critiche articolate, infatti, tendono, piuttosto, a contestare la valutazione di proporzionalità del licenziamento sotto il profilo della mancata considerazione di alcune circostanze di fatto, o del diverso apprezzamento di quelle prese in considerazione del giudice di merito; in altri termini, ciò che viene in concreto criticato è l'apprezzamento di fatto delle circostanze del caso concreto ed il giudizio di proporzionalità, il quale è censurabile in sede di legittimità solo ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (v. tra le altre, Cass.25/05/2012, n. 8293; Cass. 19/10/2007, n. 21965) e quindi, trovando applicazione, ratione temporis, il testo attualmente vigente dell'art. 360 comma primo, n. 5 cod. proc. civ., solo mediante la denunzia dell'omesso esame di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti, neppure prospettato dal ricorrente; 3.5. infine, l'affermazione della inconfigurabilità di una condotta appropriativa, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 646 cod. pen. in assenza di dimostrazione della volontà del dipendente di appropriarsi della somma in maniera definitiva risulta priva di fondamento giuridico in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, l'appropriazione indebita costituisce un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta mediante la quale l'agente compie un atto di dominio sulla cosa ( Cass. n. 15735/2020, Cass. n. 40870/2017 , Cass. n. 1670/2014) 4. al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 ((:ass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.N11. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev
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