CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15951/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SansivieriAnna Maria, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Memola-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 74/2024 depositatail 02/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AntoniaEmilia Bosco che, con atto di donazione per [OSCURATO:PERSONA] daNumero registro generale 8835/2024Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 15951/2026Data pubblicazione 24/05/2026Agropoli del 22/3/2001, [OSCURATO:PERSONA] aveva donato a suo nipoteCarmine [OSCURATO:PERSONA] un appartamento al piano terra del fabbricatosito in Agropoli alla via [OSCURATO:PERSONA] e, con esso, la corte di pertinenzaannessa al fabbricato, rappresentata da piccolo appezzamento diterreno di mq. 75 di cui il donante [OSCURATO:PERSONA] non eraproprietario esclusivo ma in compossesso di tutti i comproprietari.Convenivano, pertanto, in giudizio il donatario [OSCURATO:PERSONA] fine di sentir accertare e dichiarare che la corte di pertinenza erastata lasciata in comunione indivisa tra [OSCURATO:PERSONA] e CarmeloSansivieri e che l’atto di donazione non era opponibile agli istanti nellaparte in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva donato a [OSCURATO:PERSONA] proprietà della intera suddetta corte di pertinenza. In data 7 gennaio2008 decedeva l’attrice [OSCURATO:PERSONA] e i figli della defunta,intervenivano nel giudizio anche nella loro qualità di eredi della madre,facendo propria la domanda già proposta.2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Vallo della Lucania, consentenza n. 477/2022, accertava e dichiarava che la corte di pertinenzadell’immobile donato era stata lasciata in comunione indivisa traGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di due immobilidistinti, e pertanto dichiarava la nullità dell’atto di donazione per NotarAntonia Angrisani del 22 marzo 2001, rigettando la domandariconvenzionale del convenuto di accertamento dei requisiti dellafattispecie acquisitiva ex art. 1158 c.c. e condannandolo alla refusionedelle spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso tale decisione .4. La Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado econdannava l’appellante alla refusione delle spese di lite. Rilevava, inparticolare, che non ricorrevano, nella specie, i requisiti della fattispecieacquisitiva ex art. 1158 c.c. dedotta dal convenuto appellante, nonassumendo alcun valore dirimente la costruzione di un muro, ad operaNumero registro generale 8835/2024Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 15951/2026Data pubblicazione 24/05/2026del convenuto in primo grado, impeditivo alla libera circolazionedell’area.5. Con ricorso notificato il 02/04/2024, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] DiBartolomeo impugna per cassazione la sentenza n. 74/2024 della Cortedi Appello di Salerno pubblicata il 02/04/2024. Le parti intimateBarbara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA]➢ Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laparte ricorrente, lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt.769, 771, 1418, 1419, 1420, 1424 e 1368 c.c., in relazione agli artt.112, 115, 116 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale confermato lasentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità dell'atto didonazione con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva donato ad esso ricorrente,tra gli altri beni, anche la piena titolarità di un bene in comunione conGiovanni [OSCURATO:PERSONA] (Dante causa dei controricorrenti), senza tenereconto che il caso in esame si traduceva nell'ipotesi di una nullitàparziale dell'atto.➢ Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., invia subordinata la parte ricorrente denunzia “violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1418, 1419, 1420, 1424 e 1368 c.c.”chiedendo che la Corte di Cassazione, assurgendo a giudice del fattoprocessuale, assuma il potere di esaminare direttamente gli atti dicausa non correttamente valutati dal giudice dell’appello, decidendo nelmerito.➢ Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laparte ricorrente censura “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. inrelazione agli artt. 1158, 2697 e 2907 c.c.”, per non avere il giudiceNumero registro generale 8835/2024Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 15951/2026Data pubblicazione 24/05/2026dell’appello considerato che le prove richieste e non ammesse nel primogrado, ove espletate, avrebbero consentito al giudice di seconde cure dipervenire a diversa decisione con riguardo ai motivi dedotti in materiadi usucapione acquisitiva.6. Quanto al primo e al secondo motivo, che possono congiuntamenteesaminarsi in quanto connessi, va osservato che essi sono inammissibiliin quanto non si rapportano alla ratio decidendi che, lungi dal dichiararela nullità dell’intero atto di donazione, ha rilevato la nullità dell’atto ditrasferimento della proprietà nella parte in cui ha avuto ad oggetto ladonazione di cosa altrui, ovvero la corte in comunione e non leparticelle in proprietà esclusiva del donante, in ciò dimostrandosi erratoquanto dedotto dal ricorrente circa il perimetro della nullità dichiarata,estesa solo all’atto di trasferimento della proprietà della corte comune,per vizio genetico dell’atto.7. In terzo motivo è inammissibile.8. Con esso viene denunziata l’asseritamente erronea valutazione delleemergenze processuali e probatorie, non essendosi in particolareconsiderato che l’edificazione di un muro a confine tra la corte ed altreproprietà dei controricorrenti non avrebbe consentito a questi ultimi, aseguito della edificazione di quel muro, di ripristinare il loro possesso(definito in termini di ‘contatto materiale con la cosa’), mentre le proveorali non ammesse avrebbero consentito di giungere ad una decisionediversa in ordine all’intervenuta usucapione acquisitiva.9. Orbene, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, trale risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento.Numero registro generale 8835/2024Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 15951/2026Data pubblicazione 24/05/202610. Pertanto, la mancata ammissione della prova testimoniale non ècensurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorresoltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di nondover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicatosulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando hadisatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza diuna deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudenteapprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass.14/04/2025, n. 9731; Cass. Sez. U -, Sentenza n. 20867 del30/09/2020Cass. 10.6.2016, n. 11892).11. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.12. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza.13. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento in favore dei controricorrenti: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 4.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.Numero registro generale 8835/2024Numero sezionale 787/2026Numero di raccolta generale 15951/2026Data pubblicazione 24/05/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]