CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 15316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente vendita O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG 9226-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ Crocifissa e VIAFORA [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Ripetta, n. 22; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]’ Antonino e MENADI’ Vincenza, rappresentati e difesi dall’Avvo- cato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4668/2016 pubblicata il 19 dicembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9226/2017 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 15316/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di Vigevano la figlia [OSCURATO:PERSONA], la nipote [OSCURATO:PERSONA]- fora e il genero [OSCURATO:PERSONA], esponendo: di essere proprietari di una villa sita in Vigevano, composta di un appartamento al piano terra e di due appartamenti al piano primo, oltre garage, porticato e giar- dino; di avere deciso nel 2002 di porre in vendita uno dei due appar- tamenti al primo piano per estinguere alcune esposizioni verso l’Esatri, che aveva iscritto ipoteca sull’immobile (euro 10.000 per saldo con- dono ed euro 41.348 per debiti contributivi); che nei primi mesi del 2003 la figlia [OSCURATO:PERSONA] aveva loro proposto di intestare, uno a lei e l’altro alla di lei figlia [OSCURATO:PERSONA], gli appartamenti del primo piano, contro il pagamento dei debiti di cui sopra, pagamento poi ef- fettuato a fine aprile 2003; che nel successivo mese di maggio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto di intestare loro l’in- tero immobile e non solo i due appartamenti del primo piano, contro l’impegno di prendersi cura, vita natural durante, dell’altro figlio degli attori, [OSCURATO:PERSONA], invalido, proposta verso la quale gli attori ave- vano espresso la loro verbale disponibilità; che a seguito di una discus- sione familiare, gli attori avevano deciso di non dar seguito all’intesa, mettendo in vendita un appartamento al primo piano, a seguito della qual cosa la figlia e il genero avevano reagito, minacciandoli ripetuta- mente di morte e costringendoli quindi a rivolgersi alla polizia ed a sporgere querela; che, a causa della prosecuzione delle minacce, co- storo, spaventati, nella speranza di essere lasciati in pace avevano ade- rito, in data 11 dicembre 2003, alla richiesta della figlia e del genero di rilasciare alla stessa [OSCURATO:PERSONA] una procura irrevocabile notarile a vendere l’intero immobile; che la mandataria aveva quindi, con atto notaio Ligori del 14 gennaio 2004 rep. 164232, venduto a se stessa un appartamento al primo piano al prezzo di euro 30.000 nonché alla ma- dre [OSCURATO:PERSONA] l’altro appartamento al primo piano, quello del piano - 2 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9226/2017 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 15316/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 terreno, l’autorimessa e le pertinenze, al prezzo di euro 110.000; che, malgrado la diversa dichiarazione contenuta nella compravendita, nes- sun pagamento veniva effettuato. Tutto ciò esposto, gli attori chiesero in primo luogo: accertarsi la nullità e/o inefficacia per simulazione del mandato irrevocabile a ven- dere dell’11 dicembre 2003; in gradato subordine, disporsene l’annul- lamento in quanto estorto con minaccia, ovvero dichiararsene l’ineffi- cacia a seguito della sua revoca comunicata dai mandanti con l’atto di citazione del 1° luglio 2004. Chiesero, inoltre, accertarsi la nullità e/o l’inefficacia per simulazione della compravendita e la nullità della dissi- mulata donazione per mancanza di forma; in gradato subordine, an- nullare la compravendita in quanto estorta con minaccia, revocarla per ingratitudine ed in estremo subordine dichiarare la nullità, annulla- mento, revoca, risoluzione di tutti i contratti predetti per le causali ri- tenute più corrette dal giudice; in ogni caso, con condanna al rilascio e al risarcimento del danno. Si costituirono i convenuti, resistendo. Sull’accordo delle parti, [OSCURATO:PERSONA] venne estromesso dal giudizio, poi interrotto a seguito del decesso dell’attore [OSCURATO:PERSONA] il 17 dicembre 2011 e riassunto dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza in data 11 dicembre 2013, il Tribunale di Vigevano rigettò la domanda. 2. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica me- diante deposito in cancelleria il 19 dicembre 2016, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha annullato per vizio del volere la pro- cura a vendere dell’11 dicembre 2003 e, per l’effetto, ha dichiarato inefficace l’atto di compravendita del 14 gennaio 2004, ordinando agli appellati il rilascio dell’immobile inefficacemente compravenduto. 2.1. – A tale esito la Corte territoriale è pervenuta considerando che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in sede penale per le minacce, - 3 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9226/2017 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 15316/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 anche di morte, rivolte il 3 luglio 2003 al suocero [OSCURATO:PERSONA], ove lo stesso non gli avesse restituito la somma di lire 300 milioni ovvero non avesse firmato una dichiarazione con la quale gli avesse ceduto l’intero immobile. La Corte di Milano ha ritenuto sussistenti una sicura consecutio temporale ed un non meno indiscutibile legame causale tra i fatti ac- certati nella sentenza definitiva di condanna e la successiva sottoscri- zione della procura. La Corte d’appello ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] firmò la procura sotto minaccia per la sua incolumità proveniente da un terzo non contraente, il genero [OSCURATO:PERSONA]. Ai fini della invalidazione del negozio – ha evidenziato la Corte am- brosiana – non rileva che le minacce siano risultate rivolte a [OSCURATO:PERSONA] e non anche alla di lui consorte [OSCURATO:PERSONA], poiché, nel particolare contesto, nel quale la famiglia Viafora era interessata, anche utiliz- zando mezzi illeciti, a conseguire l’intera proprietà dell’immobile, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] era certamente essenziale già nella pro- cura, quale atto che conferiva alla procuratrice il potere di vendere l’in- tero bene, siccome di proprietà indivisa dei due contitolari (invalida- mente) rappresentati. Attesa la naturale retroattività dell’annullamento ed il conseguente venir meno ex tunc dei poteri rappresentativi in capo alla mandataria [OSCURATO:PERSONA], la compravendita – ha affermato in conclusione la Corte d’appello – deve ritenersi conclusa da rappresentante senza po- tere ed è perciò da dichiarare inefficace ai sensi dell’art. 1398 cod. civ. 3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano, notificata il 10 febbraio 2017, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 7 aprile 2017, sulla base di quattro motivi. Hanno resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nadì. - 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9226/2017 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 15316/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Le ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa in prossi- mità della camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Deve in primo luogo respingersi l’eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dalle ricorrenti con la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio sul rilievo che in esso non sa- rebbe dato ravvisare “né quali sarebbero le specifiche ragioni di asse- rita inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso … né, tanto- meno, quali sarebbero le norme di diritto che tali motivi avrebbero pre- tesamente violato”. Il controricorso depositato contiene infatti la sommaria esposizione delle ragioni di resistenza all’impugnazione delle ricorrenti e tanto ba- sta a ritenere soddisfatta la prescrizione di legge. 2. – Con il primo motivo le ricorrenti censurano omesso esame circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., rappresentato dal trasferimento della proprietà dell’immobile a favore della figlia [OSCURATO:PERSONA] e della nipote [OSCURATO:PERSONA] intervenuto a fronte dell’accollo e del pagamento dei cospicui debiti dei venditori (con l’impegno di lasciare usare l’abitazione del piano terreno a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di occuparsi di [OSCURATO:PERSONA] una volta deceduti i genitori). La Corte d’appello avrebbe omesso di esami- nare, ai fini della decisione, il fatto che la procura a vendere ed il con- seguente atto di compravendita furono determinati dalla grave situa- zione debitoria in cui versavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe comportato la messa all’asta della casa (gravata da due ipo- teche), e che l’accollo ed il pagamento dei debiti da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] configurarono la modalità di pagamento del prezzo dell’immobile. Ad avviso delle ricorrenti, la Corte avrebbe omesso inoltre di considerare che, nonostante il trasferimento della - 5 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9226/2017 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 15316/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 proprietà a favore della figlia e della nipote, i venditori e il figlio Anto- nino avrebbero continuato ad usare l’abitazione sita al piano terreno e che vi era l’impegno di [OSCURATO:PERSONA], alla morte dei genitori, di occu- parsi del fratello Antonino, invalido. 2.1. – La censura è inammissibile. Il controllo previsto dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto principale o secondario che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, per tale dovendosi intendere il fatto che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie, difetta la condizione di rilevanza del vizio di omesso esame. Invero, di fronte al vizio del consenso consistente nella minaccia che costringe la persona a stipulare un contratto non voluto, il con- traente, il cui consenso sia stato estorto con violenza, è legittimato a domandare l’annullamento del contratto (art. 1427 cod. civ.). Nella specie, i fatti, gli elementi e le circostanze che si assumono trascurati (l’accollo e il pagamento, da parte degli acquirenti, dei co- spicui debiti dei venditori; il permanere nella disponibilità dell’abita- zione da parte dei venditori e di [OSCURATO:PERSONA]) non sono tali da con- durre ad una decisione diversa da quella assunta, non essendo suscet- tibili di far venir meno o di attenuare il significato complessivo della vicenda, caratterizzata, secondo la ricostruzione operata dalla Corte d’appello, dalla sovrapposizione, arbitraria e ingiusta, della volontà di un soggetto terzo sulla altrui autonomia negoziale. In altri termini, una volta accertata l’alterazione della libertà di au- todeterminarsi negozialmente per la minaccia di un male ingiusto e notevole dipendente dal comportamento dell’autore della violenza, gli altri aspetti indicati nel motivo, attinenti al rapporto familiare e alla - 6 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9226/2017 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 15316/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 relazione economica o patrimoniale tra le parti, sono destinati a rima- nere sullo sfondo, non incidendo né sui requisiti e sui caratteri tipologici della violenza, né sul nesso di causalità tra minaccia e negozio. 3. – Con il secondo mezzo (erronea o falsa applicazione degli artt.654 cod. proc. pen., 2909 cod. civ. e 116 cod. proc. civ.) si sostiene che la mancanza di efficacia extrapenale dell’accertamento dei fatti contenuti nella sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] – per tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni per la restituzione di lire 300.000.000 e non per l’intestazione dell’immobile per cui è causa – avrebbe imposto necessariamente una valutazione integralmente au- tonoma dei diversi fatti oggetto di contestazione nel giudizio civile. Ad avviso delle ricorrenti, la sentenza impugnata avrebbe deciso il pro- cesso civile unicamente sulla base della sentenza penale di condanna di [OSCURATO:PERSONA], estraneo al processo civile. La sentenza emanata in altro giudizio riguardante parti diverse non potrebbe assurgere a fonte di prova per l’accertamento del fatto controverso, ma potrebbe, tutt’al più, valere come mero indizio, da porre a confronto con le altre risultanze processuali. Con il terzo motivo le ricorrenti censurano l’erronea o falsa appli- cazione degli artt. 1434 e 1435 cod. civ. Secondo le ricorrenti, sarebbe evidente nella specie l’assenza della necessaria ed immediata efficienza causale, dal momento che il tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni esercitato da [OSCURATO:PERSONA] era volto ad ottenere la restitu- zione del prestito fatto al suocero di lire 300.000.000 e non al rilascio della procura a favore di [OSCURATO:PERSONA] ed al conseguente atto di compravendita a favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Di- fetterebbe anche l’attualità della minaccia, necessaria per l’annulla- mento del contratto ex art. 1434 cod. civ., giacché i fatti oggetto della condanna penale avvennero il 3 luglio 2003, mentre il trasferimento di proprietà si verificò a gennaio dell’anno successivo. Tra l’evento ed il trasferimento della proprietà sarebbe intercorso un lungo lasso di - 7 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9226/2017 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 15316/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 tempo, tale da escludere ogni efficienza causale. Tra i fatti oggetto di denuncia e il trasferimento di proprietà sarebbero inoltre intervenuti ulteriori atti ed eventi, tra cui il preliminare di compravendita del 5 dicembre 2003, che dimostrerebbero l’assenza di ogni nesso di causa- lità. Mancherebbe anche la gravità della minaccia, tenuto conto del contesto in cui si sono verificati i fatti oggetto della sentenza penale. I due litiganti sono suocero e genero e – deducono le ricorrenti – si trat- terebbe di una discussione familiare degenerata in un acceso diverbio determinato dalla richiesta del genero di ottenere la restituzione di una grossa somma di denaro in precedenza prestata al suocero. 3.1. – Il secondo e il terzo motivo – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati. Diversamente da quanto prospettato dalle ricorrenti, nella specie la Corte d’appello non ha attribuito efficacia extrapenale al giudicato ri- veniente dalla sentenza penale di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA]- fora. Più semplicemente, la Corte di Milano ha utilizzato come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale con sen- tenza passata in cosa giudicata, fondando la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede. Sottoponendo i fatti materiali al proprio vaglio critico, la Corte am- brosiana – dopo avere esattamente escluso che la sentenza penale che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] faccia stato nella sede del giudizio ci- vile, e ciò per ragioni soggettive – ha utilizzato la detta sentenza non- ché le emergenze probatorie raccolte in quel processo, quali trasfuse nella sentenza stessa, esaminando e valutando le prove e le deposizioni dei testi. Su questa base, la Corte territoriale ha evidenziato: - che [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto minacce, anche di morte, al suo- cero [OSCURATO:PERSONA] ove lo stesso non gli avesse restituito la somma - 8 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9226/2017 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 15316/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 di lire 300 milioni ovvero non avesse firmato una dichiarazione con la quale gli avesse ceduto l’intero immobile; - che le minacce di morte sono ampiamente suffragate dai testi; - che per tali fatti, commessi il 3 luglio 2003, il Viafora è stato condannato in sede penale. La Corte di Milano ha quindi accertato la sicura consecutio tempo- rale e il non meno indiscutibile legame causale tra i fatti risultanti dalla sentenza definitiva di condanna e la successiva sottoscrizione della pro- cura irrevocabile a vendere. [OSCURATO:PERSONA] – ha concluso la Corte d’appello – rilasciò la procura sotto minaccia per la sua incolumità, e pertanto sotto minaccia di un male ingiusto e notevole proveniente da un terzo non contraente. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata si sottrae alle censure delle ricorrenti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. II, 10 gen- naio 2007, n. 235; Cass., Sez. I, 9 ottobre 2015, n. 20305), infatti, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla contro- parte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Non v’è dubbio che, affinché la violenza possa determinare l’annul- lamento del contratto, è necessaria la sussistenza di un nesso di cau- salità tra la minaccia perpetrata e la conclusione del contratto, occor- rendo che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estor- cere il consenso per il negozio di cui venga richiesto l’annullamento (Cass., Sez. Lav., 10 agosto 2017, n. 19974). - 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9226/2017 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 15316/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Proprio questo ha accertato il giudice del merito, avendo rilevato il nesso di causalità, il “legame causale” fra la minaccia di morte eserci- tata dal genero e la procura a vendere rilasciata dal suocero minac- ciato: [OSCURATO:PERSONA] ha conferito la procura a vendere la villa perché ber- saglio di una minaccia specificamente rivolta a ottenere, in alternativa alla restituzione della somma di lire 300 milioni, la cessione della pro- prietà dell’intero immobile. Le ricorrenti contestano questa conclusione, osservando che in realtà la sentenza della sezione penale della Corte d’appello, nel con- fermare la sentenza del Tribunale di Vigevano che aveva condannato il Viafora per il tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avrebbe fatto riferimento solo alla richiesta di restituzione di una somma di de- naro. La censura articolata, sotto questo profilo, dalle ricorrenti non tiene conto, tuttavia, del complesso delle emergenze probatorie sulle quali la sentenza in questa sede impugnata ha basato il proprio convinci- mento: proprio tenendo conto delle prove raccolte nel processo penale, il giudice del merito, con motivazione congrua e priva di mende logiche e giuridiche, ha ricostruito la vicenda nel senso che il male minacciato era diretto ad ottenere il trasferimento dell’intera proprietà dell’immo- bile in questione. Non rileva, nel senso di escludere il nesso causale, neppure la cir- costanza che nella specie, anziché cedere direttamente la proprietà dell’immobile, il Minì abbia, con la propria dichiarazione negoziale, con- ferito una procura irrevocabile a vendere. In tema di violenza, infatti, è configurabile il nesso causale tra mi- naccia e consenso anche nell’ipotesi in cui il soggetto verso il quale la minaccia è rivolta stipuli un negozio strumentale rispetto a quello per il quale era diretta la minaccia, perché anche in tal caso la violenza è finalizzata a estorcere il consenso alla stipulazione di un atto di auto- nomia privata. - 10 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9226/2017 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 15316/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto sussi- stente il nesso eziologico rispetto ad un atto di autonomia negoziale, il rilascio della procura a vendere in favore della figlia del terzo che aveva esercitato la minaccia, trattandosi di un negozio rivolto a far conseguire alla famiglia Viafora l’intera proprietà dell’immobile. In questo contesto, appare generico, ed in realtà proteso ad una inammissibile revisione del giudizio di fatto, il riferimento alla “serie di ulteriori atti ed eventi” (tra cui la stipulazione del preliminare nel di- cembre 2003) che sarebbero, secondo l’assunto delle ricorrenti, indi- cativi dell’assenza di “ogni nesso di causalità” tra il tentato esercizio arbitrario e il trasferimento della proprietà. Né miglior fondamento ha la doglianza con cui si lamenta che di- fetterebbe l’attualità della minaccia, dato lo iato temporale tra la con- danna penale del terzo e la procura o la vendita in forza della procura. Infatti, la Corte d’appello ha motivato adeguatamente sul punto, individuando una “sicura consecutio temporale” tra le minacce, anche di morte, profferite nel luglio 2003 e la procura irrevocabile a vendere conferita nel dicembre dello stesso anno. In tal modo la sentenza im- pugnata, con congrua motivazione, qui non ulteriormente sindacabile, ha riscontrato nella specie la sussistenza del requisito della attualità della minaccia, evidentemente ritenendo non ancora interamente esau- rito l’effetto della condotta, collocabile come antecedente causale del male temuto da [OSCURATO:PERSONA]. 4. – Con il quarto motivo le ricorrenti deducono l’erronea o falsa applicazione degli artt. 1446 e 180 cod. civ., sul rilievo che la procura conferita da [OSCURATO:PERSONA], il cui consenso non fu estorto né viziato, sarebbe valida, così come sarebbe valido il consequenziale atto di tra- sferimento dell’intero immobile. 4.1. – La censura è infondata. - 11 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9226/2017 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 15316/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 La sentenza impugnata ha osservato che, ai fini della invalidazione del negozio di procura irrevocabile a vendere l’intero immobile, stipu- lato in veste di mandanti dai coniugi Minì e Menadì, non rileva che le minacce siano risultate dirette al solo marito. Ha affermato la Corte territoriale che, nel particolare contesto (nel quale la famiglia Viafora era interessata, eventualmente anche utilizzando mezzi illeciti, a con- seguire l’intera proprietà dell’immobile), la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] era certamente essenziale già nella procura, quale atto che conferiva alla procuratrice il potere di vendere l’intero bene, siccome di proprietà indivisa dei due contitolari (invalidamente) rappresentati. Così statuendo, la Corte d’appello non è incorsa nella violazione o nella falsa applicazione delle norme di legge evocate dalle ricorrenti. Secondo l’art. 1446 cod. civ., infatti, in caso di contratto plurilate- rale, mentre ciascuna parte può impugnare la propria dichiarazione ne- goziale liberandosi dal vincolo, le vicende relative all’intero negozio di- pendono dalla essenzialità della partecipazione, nel senso che, se in linea di principio l’uscita della parte il cui vincolo è invalido non lo rende inidoneo a realizzare gli interessi per i quali era stato concluso, tuttavia possono cadere anche le altre partecipazioni quando la partecipazione viziata debba, secondo le circostanze, ritenersi essenziale. L’art. 1446 cod. civ. – dettato per i contratti di due o più parti in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune – rimanda quindi ad una valutazione da compiersi caso per caso, in concreto ed in termini oggettivi, con riferimento cioè all’idoneità del contratto a realizzare comunque gli interessi perseguiti dalle parti. Tale valutazione è stata compiuta dalla Corte milanese, la quale, con un apprezzamento ancorato al criterio della essenzialità della par- tecipazione, ha rilevato, appunto, che il venir meno della partecipa- zione viziata è destinato a travolgere l’intera procura, trattandosi di un atto rivolto a conferire al rappresentante “il potere di vendere l’intero - 12 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9226/2017 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 15316/2022 bene, siccome di proprietà indivisa”, in una fattispecie nella quale la Data pubblicazione 13/05/2022 famiglia Viafora “era interessata … a conseguire l’intera proprietà dell’immobile”, “anche utilizzando mezzi illeciti”. 5. – Il ricorso è rigettato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soc- combenza. 6. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione sostenute dai contro- ricorrenti, che liquida in complessivi euro 5.800, di cui euro 5.600 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli acces- sori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ- sto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 21 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio - 13 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9226/2017 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 15316/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - 14 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3