CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36516/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA0-a-~iso al leprt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] )n21/4 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con separati atti, propongono ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, lamentando entrambi carenza di motivazione del provvedimento, ex art. 111 comma 2 Cost., in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché riguardo all'esatta qualificazione del fatto ed all'adeguatezza della pena. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. In base al novellato art. 448, co. 2-bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che i motivi inerenti all'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. e sull'adeguatezza del trattamento sanzionatorio non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione e il motivo sulla qualificazione giuridica del fatto è solo enunciato in entrambi i ricorsi ma non sviluppato. Va sul punto ricordato che in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi del 'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle